In base all’art.3, paragrafo 1, del Regolamento CE 882/04 i controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente in base alla valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi del Regolamento stesso, tenendo conto dei rischi identificati, dei dati precedenti di conformità o meno alla normativa degli OSA, dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti e di ogni informazione che possa indicare un’eventuale non conformità.
Nella Regione Marche con il DDPF n.156 del 11/05/2006 sono state emanate le prime linee guida per la valutazione del rischio delle imprese alimentari, con il fine di definire dei criteri omogenei per la classificazione delle imprese alimentari in base al livello di rischio e di predisporre un’anagrafe regionale informatizzata delle imprese alimentari, che riporti l’indicazione del relativo livello di rischio.
Considerando che sono passati nove anni dalla pubblicazione del documento si è ritenuto necessario procedere alla sua revisione con il DDPF n. del 45 del 17/03/2015 al fine di apportare alcune modifiche nella definizione dei criteri da valutare per la categorizzazione delle imprese alimentari. In particolare, al fine di migliorare l’attendibilità del dato di categorizzazione, si è ritenuto più utile inserire, tra i criteri, la tipologia di prodotto anziché la tipologia di attività. Questa modifica permetterà, in fase di categorizzazione, di entrare nel dettaglio degli alimenti prodotti in un determinato stabilimento con particolare riferimento alla deteriorabilità ed ai pericoli correlati.
Un aspetto importante precisato nel nuovo decreto è la possibilità di procedere alla modifica della categoria di rischio al di fuori delle tempistiche prestabilite mediante “declassamenti d’ufficio” a seguito del riscontro di gravi e/o ripetute non conformità.
È stata rivista la modalità di attribuzione del dato numerico relativo alla categorizzazione in modo tale che al suo crescere corrisponda un aumento del livello di rischio.
Con l’entrata in vigore del DDPF n.38 del 25/02/2013 si è esteso il concetto di categorizzazione delle imprese anche alle realtà produttive che operano prevalentemente al dettaglio definendo una classificazione non per singolo stabilimento ma per categorie omogenee di attività.
La categorizzazione del rischio di un OSA in definitiva rappresenta la base per definire un’appropriata frequenza di controllo come attività di base programmata (stima della frequenza appropriata) che dovrà comunque anche tenere conto delle caratteristiche produttive del territorio e delle risorse disponibili.
La categorizzazione degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione del DDPF n.45/2015 dovrà essere sottoposta ad una periodica rivalutazione con frequenza almeno biennale. A tal proposito si ritiene indispensabile la messa a punto di un sistema che permetta di verificare nel tempo il rispetto, da parte dell’Autorità Competente, delle frequenze di rivalutazione della categorizzazione delle imprese alimentari.
Situazione attuale
Al 31.12.2014 la valutazione del rischio degli stabilimenti che rientrano nel DDPF n.3/2009 risulta essere stata effettuata nel 95,8% dei casi (vedi tabella).
Tabella 1: stabilimenti censiti e classificati
Area Vasta
|
Numero stabilimenti censiti
|
Numero stabilimenti classificati
|
% classificati
|
1
|
106
|
103
|
97,2
|
2
|
118
|
100
|
84,7
|
3
|
132
|
132
|
100
|
4
|
84
|
84
|
100
|
5
|
89
|
88
|
98,9
|
Tot.
|
529
|
507
|
95,8
|