Entrerà in vigore il 13 Maggio prossimo il Decreto legislativo 16 Marzo 2006, n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”.
Il decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (β)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La norma vieta l'immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri ai fini della loro somministrazione a tutte le specie animali; vietata anche l'immissione sul mercato di estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste ai fini della loro somministrazione ad animali le cui carni ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano.
Viene altresì vietata, per le sostanze sopracitate e per le sostanze ad azione estrogena - diverse dall’estradiolo 17- β e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena e gestagena, la somministrazione agli animali d’azienda e d’acquacoltura, mediante qualsiasi metodo, e la detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale.
E’ vietata ancora l’immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano, di animali d’azienda e di animali d’acquacoltura che contengono le menzionate sostanze; in deroga, la somministrazione ad animali d’azienda, a scopo terapeutico, di medicinali veterinari contenenti le sostanze regolamentate dal suddetto decreto, viene consentita, a patto che sia effettuata dal Medico Veterinario o sotto la sua diretta responsabilità e venga comunque registrata.
Il decreto definisce la somministrazione terapeutica come “la somministrazione, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate, allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (β)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni".
Viene consentito anche il trattamento zootecnico, definito come “la somministrazione di una delle sostanze autorizzate, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5":
- ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un Medico Veterinario
- agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita'.
Ribaditi obblighi preesistenti, tra cui la registrazione dell’azienda, presso il servizio veterinario dell’A.U.S.L. competente per territorio, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro dei trattamenti terapeutici, effettuata da allevatore e veterinario curante.