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Prorogata ed integrata la norma sul divieto di utilizzo di esche e bocconi avvelenati

  • 1 agosto 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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Rilevato il persistere di episodi relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali, sia domestici che selvatici, a causa di esche o bocconi avvelenati, il Ministero della Salute ha stabilito di emettere l’Ordinanza 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) che proroga la serie di norme transitorie del medesimo oggetto, l’ultima delle quali, in termini temporali, è l'O.M.10 febbraio 2015.


Il legislatore ha giustamente considerato come l’abbandono di sostanze tossiche nell'ambiente possa potenzialmente rappresentare un serio pericolo per la popolazione umana, in particolare per i bambini, oltre che costituire causa di contaminazione ambientale e danni al patrimonio faunistico.

Gli approfondimenti diagnostici eseguiti in questi anni dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno confermato la necessità e l'urgenza di proseguire le misure di salvaguardia e prevenzione del fenomeno.

Con l'Ordinanza 13 giugno 2016, di dodici mesi di validità, il Ministero della Salute vieta, oltre all’utilizzo, anche "la detenzione e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni, lesioni o morte del soggetto che lo ingerisce".

Viceversa sono codificate le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, predisposte da Enti pubblici ed eseguite da imprese specializzate, che e vengono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati, con modalità tali da non nuocere alle persone e alle altre specie animali a cui non sono indirizzate. Inoltre il loro utilizzo deve essere pubblicizzato tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Al termine di queste operazioni di bonifica il responsabile della ditta specializzata dovrà provvedere al risanamento del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate ed informare l'Azienda Sanitaria e l'Istituto Zooprofilattico territorialmente competenti in caso di recupero di carcasse di specie a cui il veleno non era destinato.

L’iter d’applicazione dell’Ordinanza prende le mosse dal momento in cui il proprietario o il responsabile dell'animale che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette una diagnosi di sospetto, corredata da referto anamnestico, e ne dà successiva immediata comunicazione al Sindaco, all'Azienda Sanitaria e all'Istituto Zooprofilattico competente, inviando i moduli (Allegato 1 Allegato 2, sezione A e/o sezione B) allegati all'Ordinanza.

L'Ente gestore territorialmente competente (Provincia) o il Sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.


Il Servizio Veterinario competente dell'Azienda Sanitaria assicura l'invio di carcasse o campioni biologici o esche o bocconi sospetti, all'Istituto Zooprofilattico accompagnati dalla diagnosi di sospetto ed opportunamente corredati dai riferimenti anamnestici (eventualmente L'Azienda Sanitaria può autorizzare il medico veterinario libero professionista, o il proprietario dell'animale, all’invio diretto all'I.Z.S.).
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica (gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al Veterinario richiedente)

L'esame ispettivo delle esche, o dei bocconi sospetti di contenere sostanze tossiche, deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.
Sulla base della valutazione del quadro anatomopatologico o degli esami necroscopici, l’Istituto può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti chimico-tossicologici. La conferma o meno del sospetto viene comunicata quanto prima alle autorità competenti e, in caso se ne dimostri l’attendibilità, all'Autorità Giudiziaria, mediante l'invio dell’ apposito modulo (Allegato 3, sezione A)

Al Sindaco spetta dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le Autorità coinvolte, e provvedere ad individuare le modalità più opportune di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia Giudiziaria, nonché disporre apposita cartellonistica per avvisare la popolazione della sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati.

Come previsto anche dalle precedenti ordinanze, ma di fatto quasi mai realizzato, per la gestione degli interventi, le Prefetture dovrebbero attivare un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto (o da un suo delegato), composto da rappresentanti di Regione, dei Servizi Veterinari locali, del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto zooprofilattico, delle Guardie zoofile ed uno o più' rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.
Il Tavolo può essere integrato, all'occorrenza, dai Sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine dei Comuni eventualmente interessati.


Autore : G.Iacchia

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