Con il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.156/VSA 04 del 11.05.06 sono state emanate le linee guida per la valutazione del rischio delle imprese alimentari ai fini del controllo ufficiale. Tale decreto rivede le modalità di esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con l’obiettivo di adeguarle alle disposizioni della nuova legislazione europea. I recenti Regolamenti comunitari, noti come “pacchetto igiene”, oltre, infatti, ad aver introdotto diverse novità, hanno previsto l’analisi del rischio come fondamento di tutta la nuova legislazione alimentare.
In particolare, l’art.3 del regolamento 882 prevede che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente e con una frequenza proporzionata al rischio associato alle aziende del settore e ai relativi alimenti prodotti. Sia il tipo che la frequenza dei controlli dovrebbero dipendere, quindi essere preceduti, da una specifica valutazione e categorizzazione del rischio delle singole attività produttive insistenti nel territorio.
Le finalità delle linee guida sono, dunque, quelle di predisporre un’anagrafe regionale informatizzata, che progressivamente riporti l’indicazione del relativo livello di rischio e di definire dei criteri omogenei per la classificazione delle imprese alimentari in base al livello di rischio.
Tali linee guida saranno applicate gradualmente dai diversi servizi, secondo valutazione dei direttori/responsabili; una volta che il sistema verrà messo a regime, ogni zona territoriale, per stabilire le frequenze dei controlli metterà in relazione:
- le risorse umane e strumentali disponibili;
- il numero e la tipologia delle attività soggette a controllo;
- i relativi livelli di rischio attribuiti alle singole attività.
Tale valutazione del rischio è dunque particolarmente importante ad orientare l’attività di controllo ufficiale, in quanto ne aumenta l’efficacia ed evita sprechi di risorse.
Il profilo di rischio viene definito in base a dieci criteri raggruppati in 6 categorie:
1) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
2) CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO
- data di costruzione o di ristrutturazione significativa;
- condizioni generali e di manutenzione dello stabilimento.
3) ENTITÀ PRODUTTIVA
- dimensione dello stabilimento;
- dimensione del mercato servito.
4) IGIENE DELLA PRODUZIONE
- professionalità e disponibilità del personale a collaborare;
- condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli impianti/attrezzature.
5) SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
- completezza ed adeguatezza del piano di autocontrollo;
- grado di applicazione del piano.
6) DATI STORICI
- irregolarità e non conformità pregresse e presenti riscontrate.
Per ogni criterio sono state previste n.4 classi, ognuna con uno specifico punteggio. Come già detto, i criteri sono raggruppati in categorie (N.6); per ognuna di queste categorie, le 4 classi di punteggio hanno un valore fisso che, dalla situazione più favorevole a quella meno favorevole, corrisponde ai seguenti valori: 100, 60, 30, 0. Per ogni categoria, i punteggi assegnati ai singoli criteri sono sommati automaticamente dal foglio di calcolo predisposto; il risultato di categoria così ottenuto viene successivamente moltiplicato per un fattore X, che identifica il peso della singola categoria rispetto alle altre.
Al termine del processo di valutazione, ogni stabilimento ottiene un punteggio finale che ne determina l’assegnazione in una delle tre categorie di rischio individuate, in modo da orientare l’attività di controllo.
Categorie di rischio individuate:
- maggiore di 60: rischio basso
- compreso tra 60 e 36: rischio medio
- inferiore a 36: rischio elevato
Inoltre, nello stesso Decreto, è stato predisposto un modello di verbale di prelevamento campioni, unico per tutto il territorio regionale, di cui si sottolinea l’importanza della scheda informativa per il laboratorio, che, se correttamente compilata, consentirà di avere direttamente dai laboratori i dati dell’attività di campionamento relativa ai diversi piani.
Ultima modifica: 18 maggio 2006