X
GO

Farmaco veterinario: nuove regole dalla U.E.

  • 20 giugno 2006
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 2806
  • 0 Commenti

In vigore il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193

E’ entrato in vigore il 10 giugno 2006 il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193  "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006.

Il decreto, che recepisce la direttiva 2004/28/CE la quale contiene il codice comunitario dei medicinali veterinari, riassume tutta la normativa relativa al farmaco veterinario abrogando i precedenti decreti tra i quali il D.lgs 119/92 e il DM 306/2001.

Previa definizione del campo di applicazione (..il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale) vengono prese in considerazione l’immissione in commercio, la fabbricazione, l’importazione, l’etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali (titoli III-V).

il titolo VI analizza la detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari (dall’articolo 65 all’articolo 90), mentre il titolo VII è dedicato alla farmacovigilanza, e il seguente titolo VIII elenca le disposizioni relative a vigilanza e sanzioni.

Tra le novità sostanziali  del decreto emergono l’estensione dell’applicazione anche ai medicinali veterinari omeopatici regolamentando così definitivamente il farmaco omeopatico veterinario per la cura degli animali e l’obbligatorietà della tenuta del registro di carico e scarico dei trattamenti effettuati sugli animali da compagnia, limitatamente ai medicinali umani ad uso ospedaliero.

Infine completano il provvedimento gli allegati, quali il fac-simile della scheda di segnalazione alle autorità competenti di casi di sospetta reazione avversa (Allegato 2) e il modello di prescrizione medico- veterinaria da utilizzarsi obbligatoriamente (Allegato 3) in caso di uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti (art. 11) e ai casi di cui all’art. 76, commi 3, 5 e 7.

Leggi anche l'articolo " Farmaco veterinario: cosa cambia dal 10 giugno 2006 "


Autore: Dott. S. Petrocchi

Aggiornato a cura della Dott.ssa G. Pelagalli

 

Ultima modifica: 8 luglio 2014 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
5.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x