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Regolamento 882/2004CE: Domande e risposte sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi

  • 28 luglio 2006
  • Autore: Redazione VeSA
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 Traduzione libera a cura della redazione 

Leggi il testo originale in lingua inglese

1) Quali sono i cambiamenti principali nel nuovo sistema?

i) Perché è stato introdotto un regolamento specifico che si occupa dei controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi?
 
Il regolamento è una delle misure annunciate nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare. Riorganizza i controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi in modo da integrare i controlli in tutte le fasi di produzione ed in tutti i settori, usando il principio “dai campi alla tavola”. I principi di base concernenti le responsabilità delle autorità degli Stati Membri della U.E. sono indicati nel regolamento 178/2002, che stabilisce i principi generali sulla legislazione alimentare e che istituisce l'autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA).

Il regolamento (882/2004/CE n.d.r.)sui controlli ufficiali  degli alimenti e dei mangimi descrive più dettagliatamente come questi principi di base saranno interpretati ed effettuati. Esso è in vigore dal 1 gennaio 2006.

ii) Che cosa intende realizzare il nuovo regolamento?

Il regolamento intende:

  1. migliorare l'efficienza dei servizi di controllo degli stati membri con l'introduzione dei test di verifica di prestazioni per le autorità competenti, una definizione migliore delle mansioni, un'armonizzazione del ruolo dei servizi di controllo e un'integrazione dei controlli attraverso l'intera catena dell'alimentazione e dei mangimi (secondo il principio “dai campi alla tavola”)
  2. migliorare l'efficienza dei servizi di controllo della Commissione sviluppando un metodo più trasparente, più strategico ed integrato ai controlli;
  3. migliorare le misure amministrative di applicazione per gli Stati Membri per indirizzare particolari problemi di mancanza di conformità così come le misure di applicazione al livello di UE;
    4. stabilire un regime comune per il controllo delle importazioni degli alimenti e dei mangimi, basando sul rischio, la natura e la frequenza dei controlli
    5. aiutare i paesi in via di sviluppo nel soddisfare i requisiti in materia di  importazione

2) Quali nuove misure e iniziative contiene il nuovo regolamento?

Il regolamento fornisce:

  1. Un metodo armonizzato esteso a tutta la UE relativo al disegno e allo  sviluppo dei sistemi di controllo nazionali su alimenti e mangimi;
  2. L'assistenza amministrativa e la cooperazione fra le autorità competenti negli Stati Membri dove i risultati dei controlli  ufficiali richiedono l'azione di più di uno stato membro;
  3. Un metodo comune alle importazioni di alimenti e mangimi;
  4. L'inclusione delle verifiche generali dei sistemi di controllo nazionali in previsione di piani nazionali di controllo, come componente del metodo applicato dalla Commissione per verificare l'efficacia dei sistemi di controllo nazionali;
  5. L'inclusione  delle verifiche generali come componente del metodo applicato dalla  Commissione per verificare la conformità o l’equivalenza della  legislazione e dei sistemi di controllo dei paesi terzi,  con i requisiti della  UE;
  6. La misura di assistenza tecnica ai paesi terzi in via di sviluppo, compreso l’addestramento dei funzionari di questi paesi, addetti ai  controlli;
  7. L'applicazione di misure al livello nazionale per indirizzare i problemi di non conformità rispetto alla legislazione vigente su  alimenti e mangimi, incluse le regole sulla salute e sul benessere degli animali, così come le misure da far rispettare al livello di UE.

3) Quanto è nuovo/quanto è una  riproposizione  delle normative attuali?

Il regolamento prevede  nuove regole generali applicabili a tutta la produzione degli alimenti e mangimi  sia prodotti all'interno dell'UE sia  importati. Tuttavia, i controlli specifici che sono stati già stabiliti e che riguardano delle situazioni particolari (per esempio i residui, gli antiparassitari, la BSE, le zoonosi) saranno mantenuti. Il regolamento non pregiudica lo sviluppo di regole più specifiche relative a qualsiasi ulteriore problema che si possa  presentare in futuro.

Le seguenti disposizioni normative vengono abrogate e sostituite dalle disposizioni del nuovo regolamento: disposizioni sui campionamenti e sull'analisi per il controllo ufficiale dei foraggi (direttiva del Consiglio 70/373/EEC); disposizioni sui controlli ufficiali nel campo di alimentazione animale (direttiva del Consiglio 95/53/EEC) e sul controllo ufficiale delle derrate alimentari (direttive del Consiglio 89/379/EEC e 93/99/EC).

4) Le misure adottate sono di più ampia portata?

Sì, il regolamento elimina un certo numero di scappatoie che esistono nella legislazione corrente. Per esempio introduce un metodo comune per le importazioni sugli alimenti di origine non-animale quali la frutta e le verdure. Inoltre introduce un requisito generale per l’accreditamento dei laboratori ufficiali e regole per la delega di mansioni di controllo agli organismi non governativi. E’ previsto che sia presentato un programma pluriannuale di controllo. Il regolamento contempla inoltre  un regime integrato sull'importazione degli alimenti dai paesi terzi.

5) Il nuovo sistema implicherà più o meno controlli comunitari (FVO)?

Il livello generale dell’attività del “Food and Veterinary Office” non diminuirà. Tuttavia, il nuovo sistema delle verifiche generali terrà conto di un metodo più  integrato dei controlli e di un uso migliore delle risorse disponibili.

Sistemi di controllo

A. Quali sono i requisiti principali per sistemi di controllo nazionali?

Le autorità nazionali di controllo risponderanno ad un certo numero di test di verifica operativi che devono accertare la loro efficienza, efficacia ed imparzialità. In particolare dovranno avere un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato e dovranno  realizzare procedure di controllo documentate. In aggiunta ai requisiti correnti relativi ai piani di emergenza nel settore dei mangimi e nei settori veterinari, devono essere stabiliti piani di emergenza per le crisi alimentari ed il personale deve essere addestrato correttamente per realizzare questi programmi. Verifiche soggette ad esami indipendenti saranno effettuate per accertare che le autorità realizzino gli obiettivi di questo regolamento.
Il regolamento richiede che i controlli siano effettuati  sugli alimenti  e sui mangimi importati con una frequenza di controllo basata sul rischio. Esso fornisce inoltre la possibilità di delegare mansioni specifiche e definite ad enti di controllo non governativi, come  l'analisi dei campioni da parte di laboratori accreditati.

B. Perché sono previste misure per la delega dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti nazionali?

Ciò deve tenere conto degli sviluppi in parecchi stati membri dove determinate mansioni di controllo sono state già delegate. Questo si applica specialmente agli esami del laboratorio dei campioni ufficiali. Il regolamento stabilisce i test di verifica per tale delega in modo da assicurare che la tutela del consumatore non sia compromessa. Esso inoltre riconosce che determinate mansioni di controllo non possono essere delegate e stabilisce una procedura, per definire a livello  UE le mansioni che possono, o non possono, essere delegate a tali  tali organismi. (Si veda la domanda seguente )

C. Che tipo di controlli  ufficiali possono essere delegati?

Nessuna elenco specifico viene proposto, ma ci sono disposizioni per dare la possibilità di stabilire una  lista delle mansioni che possono essere delegate. Sono stabiliti i criteri in base ai quali  le mansioni possono essere delegate. Questi includono: le mansioni devono essere specifiche, devono essere descritti esattamente i termini entro cui le competenze delegate saranno esercitate e  deve esserci la prova che gli organismi di controllo abbiano la perizia necessaria, l'apparecchiatura, l'infrastruttura ed un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato e con esperienza per effettuare il controllo. In più, l’organismo di controllo deve essere imparziale e libero da ogni conflitto di interesse.

D. Quando i controlli sono delegati, chi è il responsabile finale dell’accertamento che il  controllo sia stato effettuato correttamente?

L'autorità competente dello stato membro resta alla fine  responsabile dell'accertamento che i controlli siano effettuati correttamente. Per accertare che le mansioni (delegate) siano effettuate correttamente, gli organismi  di controllo saranno sottoposti alla verifica (Audit) da parte dell'autorità delegante.

E. È aumentato il ruolo degli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi?

La norma (Regolamento 882/2004/ce n.d.r.) definisce gli obblighi e le funzioni delle autorità competenti, non quelle degli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. Viene messo in pratica il principio contenuto nel “Libro bianco” sulla sicurezza alimentare ,che ci deve cioè essere una distinzione chiara fra le mansioni dell'autorità competente e quelle degli gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. Il regolamento contiene tuttavia le procedure che avranno un effetto sugli gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi, in particolare le procedure sulle importazioni degli alimenti e dei mangimi.
 
Le norme specifiche per gli operatori sono stabilite nella legislazione settoriale relativa quali il regolamento 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento 853/04 che stabilisce le regole specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

F. Quali  sistemi saranno messi in atto per accertare l'affidabilità dei controlli eseguiti in proprio dagli operatori?

I controlli ufficiali includeranno la verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo messi in atto dagli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. Questi includeranno verifiche sul posto per ispezionare  e controllare i locali, le attrezzature, le apparecchiature compresi gli strumenti di registrazione e di misura, i macchinari, le installazioni e i materiali in tutte le fasi della catena di produzione.
Sono inoltre compresi i campionamenti e le analisi degli alimenti e dei mangimi, i controlli sull'igiene, l'esame di materiale documentale (scritto e non) l’ esame e la verifica del sistema di controllo degli operatori e dei risultati ottenuti dai loro  controlli.

G. Perché viene proposta l'istituzione di ulteriori laboratori di riferimento comunitari?

La rete attuale dei laboratori di riferimento di UE (CRL) svolge un ruolo importante nel fornire il supporto scientifico e tecnico necessario per accertare un livello elevato di tutela del consumatore nel settore della sicurezza alimentare. Tuttavia, attualmente esistono soltanto nel settore veterinario. Vi è l'esigenza di una  simile perizia specializzata nel campo degli additivi e degli agenti inquinanti degli alimenti e dei mangimi, degli agenti microbiologici a rischio zoonotico e dei materiali  progettati per entrare in contatto con le derrate alimentari. Il regolamento prevede nuovi laboratori di riferimento da individuare, per aiutare i laboratori nazionali in queste materie.

H. Quali sono i cambiamenti nel controllo sulle importazioni?

Il regime corrente per i controlli sull'importazione dei prodotti di origine animale rimane in vigore. Il  regolamento prevede un metodo più armonizzato dei controlli sulle importazioni degli alimenti e dei mangimi di origine non animale dai paesi terzi. Tali controlli dovrebbero essere effettuati in maniera regolare. In più, sono previste disposizioni per l'elaborazione di una  lista dei prodotti di origine non-animale che si ritiene comportino rischi particolari e seri per la salute degli animali o dell’uomo, come ad esempio la possibile contaminazione di determinati prodotti di origine vegetale con le aflatossine. Si propone che questi prodotti siano soggetti ad un più accurato e rigoroso esame al momento del controllo nei punti di importazione (compresa la restrizione delle importazioni) inclusi in un elenco di posti di ispezione frontaliera approvati, analogamente a quanto avviene per i prodotti di origine animale.

I. Come sarà accertato un livello elevato di competenza fra i funzionari addetti ai controlli?

Il regolamento impone i requisiti di formazione dei controllori ufficiali. In pratica, questo significa che gli Stati Membri devono organizzare adeguati e regolari corsi di formazione per i controllori ufficiali. In più, sono previste disposizioni per la formazione  al livello UE. Tale formazione  si rende necessaria  per assicurare un'applicazione uniforme dei requisiti relativi ai  controlli ufficiali e delle decisioni che deriveranno da tali controlli.

L. Come saranno finanziate un certo numero di nuove attività?

Il regolamento introduce un certo numero di attività che richiedono risorse finanziarie dalla Comunità. Queste includono l'addestramento dei funzionari addetti ai controlli, la standardizzazione dei metodi di analisi, l'indicazione di nuovi laboratori di riferimento ecc. A questo scopo è previsto un nuovo finanziamento annuale di 13 milioni di €.

Ricaduta sugli Stati Membri
 
I. Che tipo di piani e resoconti gli Stati Membri dovranno spedire alla Commissione?

Gli Stati Membri saranno tenuti a presentare, ed annualmente ad aggiornare, un programma di controllo generale di alto livello per l'adempimento della legislazione sugli alimenti e dei mangimi e a segnalare annualmente lo stato di esecuzione del programma. Il rapporto annuale inoltre includerà le informazioni di come le raccomandazioni, conseguenti ai controlli e ai precedenti rapporti di verifica della Commissione, sono state recepite, così come pure le azioni intraprese per trasporre la nuova legislazione UE nel proprio Stato.
Il regolamento non altera i requisiti specifici per la presentazione dei programmi o dei rapporti già stabiliti in altre normative della UE, quali i piani di emergenza per le malattie degli animali o i resoconti sulla sorveglianza dei residui.

II. Sono previste misure da intraprendersi nel caso di emergenze?

Il regolamento prevede che gli stati membri stabiliscano piani di emergenza per la gestione di una crisi nei settori degli alimenti e dei mangimi. Questi programmi precisano le misure che devono essere intraprese qualora un alimento e un mangime si ritiene comportino un serio rischio per gli esseri umani o per gli animali.
Devono specificatamente indicare le autorità coinvolte, i loro poteri e responsabilità, così come i canali e le procedure nel trasmettere le informazioni fra gli attori relativi.


Effetto sui paesi terzi

  • Le nuove regole si applicheranno ai paesi terzi?
  • Come le nuove regole saranno applicate nei paesi terzi?

Sì. Per tutti gli alimenti e mangimi si applica il principio generale che il prodotto soddisfi o sia equivalente agli standard della UE. In più, a seguito  delle intese correnti, per esportare i prodotti di origine animale nella UE, il paese deve essere approvato per i prodotti in questione ed i prodotti devono provenire da uno stabilimento che è approvato per esportare nella UE. Gli elenchi dei paesi e delle imprese da cui le importazioni sono consentite sono mantenuti a livello di UE. I paesi e gli stabilimenti approvati in questo modo comunemente si definiscono “listati”. Per essere compreso nell’elenco il paese terzo interessato deve fornire le garanzie che le esportazioni soddisfino, o siano equivalenti agli standard prescritti nella relativa legislazione della UE. Non vi è standardizzazione del modo in cui le garanzie sono presentate. Le garanzie sono verificate sul posto attraverso ispezioni effettuate dal personale del  “Commission’s Food and Veterinary Office”. In conformità con le regole della UE, i controlli del FVO in paesi terzi attualmente riguardano soltanto il settore veterinario e quello dei mangimi. Il regolamento estende il ruolo del FVO per includere i controlli nei settori della sanità delle piante e degli alimenti.
Per tutti gli alimenti e mangimi, la Commissione sarà responsabile della richiesta dei paesi terzi che intendono esportare  merci verso la UE, per fornire tutte le informazioni necessarie sull'organizzazione e sulla gestione generale dei sistemi di controllo sanitari, messi in atto dall'autorità competente del paese terzo. Queste informazioni possono riferirsi ai risultati dei controlli nazionali effettuati sui prodotti che si intendono esportare nella UE, come pure le annotazioni scritte conservate, dell'esecuzione di questi controlli. Guide di riferimento sono state elaborate per aiutare i paesi terzi nel fare fronte a queste richieste.
(si veda http://europa.eu.int/comm/food/fvo/pdf/guide_thirdcountries_en.pdf).
Il nuovo sistema dovrebbe aiutare i paesi terzi nel soddisfare gli standard della UE, migliorando la trasparenza  del sistema di approvazione e rendendo chiari i requisiti.
Con l’entrata in vigore del regolamento, le condizioni specifiche relative all’importazione, per l'introduzione di  alimenti e di mangimi, potranno essere elaborate secondo il tipo di prodotto ed i rischi con esso connessi. Queste condizioni per l'importazione di alimenti e mangimi possono includere la stesura degli elenchi dei paesi terzi da cui gli alimenti e mangimi possono essere importati. Le nuove condizioni possono sostituire alcune, o tutte, le attuali condizioni di importazione.

  • Quale sarà la posizione dei paesi in via di sviluppo che hanno difficoltà nell’adeguarsi ai nuovi requisiti?

Il regolamento prevede una gamma completa di iniziative per agevolare i paesi in via di sviluppo nel soddisfare i requisiti UE in materia di controllo degli alimenti e mangimi. Le seguenti misure, fra altre, possono essere adottate e mantenute fintantoché abbiano un effetto dimostrabile nell’assicurare che i paesi in via di sviluppo sono in grado di conformarsi alle disposizioni di questo regolamento: introduzione progressiva di determinati requisiti specifici, progetti di assistenza tecnica,  gemellaggio fra i paesi in via di sviluppo e Stati Membri, realizzazione di linee-guida per aiutare i paesi in via di sviluppo nell'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti esportati nella UE, sopralluoghi degli esperti della UE, partecipazione del personale di controllo dei paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione organizzati nella UE.

  • Che cosa accadrà ai paesi terzi “listati” dopo l'introduzione di nuovo sistema?

Le misure di transizione si applicheranno per permettere ai paesi terzi elencati (“listati”) di continuare ad avere accesso al mercato  UE, in attesa di una loro valutazione per la approvazione alla luce del nuovo sistema. Gli elenchi e le approvazioni già assegnati, in base al sistema corrente di valutazione, continueranno a rimanere in vigore fino quando saranno adottate  le nuove regole ed i paesi saranno valutati in conformità ad esse.
I paesi terzi possono essere invitati a presentare  garanzie che soddisfino le condizioni di importazione nella UE sotto forma di informazioni sull'organizzazione e sull'amministrazione generale dei sistemi di controllo sanitari messi in atto dall'autorità competente del paese terzo, compresi i risultati dei controlli nazionali eseguiti sui prodotti che si intendono esportare nella UE e le annotazioni scritte conservate dell'esecuzione di questi controlli. A seguito della  valutazione di queste garanzie, nuovi elenchi saranno stabiliti in conformità con specifiche regole.


Effetto sul ruolo dei controlli della UE

  • Quale effetto avrà il nuovo regolamento sulle missioni di controllo della UE (FVO)?

Due tipi di controlli della Commissione sono previsti dal regolamento. In primo luogo, la maggior parte delle ispezioni di routine saranno sostituite da un audit  generale del programma nazionale di controllo, che valuterà se il programma nazionale di controllo è stato effettuato correttamente e se gli standard previsti dalla legge UE su alimenti e mangimi sono stati rispettati. Questi controlli comporteranno un metodo multi-disciplinare per verificare tutti i principali settori di produzione, coinvolgendo  team di controllo più ampi e avranno una durata più lunga rispetto ai  tradizionali controlli di settore. Ove necessario, questi audits generali saranno completati tramite controlli di specifici settori  di produzione o di legislazione, per esempio nel caso delle emergenze o dove ci sono problemi emergenti o ricorrenti.

  • I servizi della Commissione controlleranno ancora le imprese di produzione, le aziende ecc. nel corso delle missioni?

Sì, le visite sul posto alle strutture quali le fattorie e le imprese di produzione saranno richieste per verificare l'esecuzione dei programmi di controllo o della legislazione specifica da parte delle  autorità competenti nazionali.

  • I rapporti della Commissione saranno pubblicati?

I rapporti  delle missioni di controllo e le relazioni annuali della Commissione sull'esecuzione dei programmi generali di controllo saranno pubblicati nel modo usuale sul sito Web della Commissione:
http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_en.html.
I rapporti inoltre sono trasmessi alle relative autorità competenti degli Stati Membri ed al Parlamento Europeo.

Sanzioni e Tasse

  • Perché sono necessarie le sanzioni?

Le infrazioni alla legislazione degli alimenti e dei mangimi, come pure alle disposizioni relative alla salute ed al benessere degli animali, possono costituire una minaccia per la  salute umana, la salute e il benessere degli animali e  per l'ambiente. Tali infrazioni dovrebbero quindi essere soggette a misure efficaci, dissuasive e proporzionali in ogni parte della UE, al livello nazionale.

  • Che forma prenderanno le sanzioni?

A livello nazionale sono previsti generalmente due livelli di sanzioni in caso di non-conformità degli operatori:
 
Sanzioni amministrative, quali il ritiro o la sospensione di un'autorizzazione, distruzione o ritiro di un prodotto dal mercato, limitazione della portata o scala delle attività. Le sanzioni penali possono essere imposte dagli Stati Membri, secondo le loro regole nazionali. Dove la Commissione ha prova che il sistema di controllo  di uno Stato Membro sia  inadeguato, essa può, insieme agli altri Stati Membri all’interno del Comitato Permanente, o nei casi seri di propria sua iniziativa, prendere  misure speciali. Queste possono includere la sospensione della immissione  sul mercato di un determinato alimento o un mangime così come stabilire speciali condizioni o altre misure temporanee per proteggere la salute umana, degli animali o delle piante, il  benessere degli animali o l'ambiente. Questa procedura completa la misura di emergenza specificata nell’ articolo 53 del regolamento 178/2002, la quale  può essere applicata soltanto se gli alimenti o i mangimi  che hanno la probabilità di costituire un rischio serio per la salute dell’uomo, degli animali o per l'ambiente, vengono immessi sul mercato.

  • Chi applicherà le sanzioni?

Le autorità competenti negli Stati Membri applicheranno le sanzioni penali ed amministrative. La Commissione interverrà con le misure temporanee verso gli Stati Membri, dopo richiesta, effettuata insieme agli altri  Stati Membri,  al Comitato Permanente o, nei casi seri, di  propria iniziativa.

  • Le tasse per finanziare i controlli  ufficiali saranno caricate agli operatori di affari?

Il regolamento richiede che mezzi finanziari sufficienti siano disponibili per l'organizzazione dei controlli ufficiali. Quindi, gli Stati Membri devono poter imporre le tasse per coprire i costi derivanti dai controlli  ufficiali. Quando le tasse sono imposte agli operatori, dovrebbero applicarsi principi comuni.
Nello stabilire il livello delle tasse, gli Stati Membri sono invitati a prendere in considerazione un certo numero di criteri per evitare, per esempio, tasse eccessive per le piccole imprese, per imprese che producono  prodotti tradizionali o per altre situazioni specifiche.
Riguardo alle tasse applicabili ai controlli sulle importazioni, il regolamento stabilisce direttamente le tariffe per gli articoli principali di importazione, facendo attenzione che ci siano garanzie sulla loro uniforme applicazione per evitare distorsioni commerciali.
Il regolamento richiede inoltre che se l'autorità competente riscontra la non conformità, e se tale non conformità comporta  delle spese che eccedono le spese normali per i controlli di routine, queste spese supplementari possono essere caricate all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile della mancanza di conformità.

Trasparenza

Come sarà migliorata la trasparenza dopo l'introduzione del nuovo sistema?

Il regolamento richiede alle autorità competenti degli Stati Membri di effettuare le loro attività di controllo con un livello elevato di trasparenza. Per questo scopo, le informazioni relative in loro possesso saranno messe a disposizione del pubblico. In generale, il pubblico avrà accesso a tutte le informazioni sulle attività di controllo e alla loro efficacia ed a qualunque altra informazione sui rischi relativi alla sicurezza degli alimenti.

Il sistema di controllo corrente per l'esecuzione delle normative della UE sugli alimenti e mangimi

La Commissione ha tre strumenti principali a sua disposizione per accertare che la legislazione della UE sia attuata correttamente e sia fatta rispettare. Verifica la trasposizione da parte degli Stati Membri della  legislazione della UE nelle leggi nazionali e i resoconti delle analisi ricevuti dagli Stati Membri e dai paesi terzi sull'applicazione degli aspetti della  legislazione della UE, quali i programmi nazionali sui residui e i controlli sull'alimentazione degli animale. Significativamente, essa effettua inoltre le ispezioni negli Stati Membri e nei paesi terzi per controllare l'esecuzione e l'applicazione della  legislazione della UE da parte delle autorità competenti nazionali.
La funzione di controllo al livello della UE è principalmente sotto la responsabilità del “Commission’s Food and Veterinary Office” (FVO), una direzione della “DG Health and Consumer Protection” stabilita in 1997. Essa ha il compito principale  di effettuare i controlli sul posto per valutare i sistemi di controllo nazionali, per relazionare su quanto verificato e per seguire le azioni intraprese dalle autorità competenti nazionali in risposta ai relativi rapporti. Le missioni di controllo sono organizzate su una base settoriale o tematica che si concentra su un settore specifico della normativa comunitaria, per esempio funzioni specifiche della  produzione del latte o della carne, i residui, i prodotti della pesca, i controlli sulla BSE, funzioni specifiche della sanità delle piante, salute degli animali o benessere o igiene alimentare generale. I controlli implicano verifiche della trasposizione ed  esecuzione della relativa legislazione e verifiche sull’efficacia della sua applicazione.

Negli anni recenti, il FVO ha elaborato  metodi di lavoro e procedure in parecchi settori importanti. Esso ha prima focalizzato l’attenzione sugli  standards nelle diverse imprese di produzione per passare poi  alla valutazione delle prestazioni dell'autorità competente in relazione al funzionamento generale dei sistemi di controllo nazionali, in particolare la  capacità degli Stati Membri di trasporre efficacemente, effettuare e fare rispettare i parametri legislativi della UE. Questo metodo sarà rinforzato nel momento in cui programmi di controllo nazionali saranno realizzati nel nuovo quadro europeo descritto in questo regolamento.

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