Si applica: a tutte le fasi della produzione e della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.
Non si applica: alla produzione primaria per uso domestico privato, preparazione di alimenti destinati al consumo domestico privato, alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, ai centri di raccolta e alle concerie che trattano materie prime per gelatine o collagene.
A tal proposito le Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari,emanate dal Ministero della Salute e recepite a livello regionale con D.G.R. n.339 del 27 marzo 2006, nell’Allegato A ribadiscono l’ambito di applicazione della nuova normativa comunitaria, che include la produzione primaria, definita (Reg. 178/2002 art.3, punto 17) come “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”, mentre i prodotti primari sono: “i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca”. (Reg.178/2002, art.2, comma 2, lett.b).
Viene altresì precisato come la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.
Le linee guida inoltre, chiariscono alcune definizioni fondamentali, quali:
- Fornitura diretta: definita dal Regolamento n. 853 (art.1, comma 2, lettera c) come “fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale”. In particolare, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti nella stessa azienda, effettuata su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio commerciale al dettaglio, inclusi gli esercizi di somministrazione, anche se questi non rielaborano i prodotti stessi.
- Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o la trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso.
- Livello locale: deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’azienda di origine e il consumatore, escludendo il trasporto sulle lunghe distanze e quindi l’ambito nazionale. Il “ livello locale” viene perciò identificato nel territorio della provincia in cui risiede l’azienda e nel territorio delle province contermini.
- Piccoli quantitativi: sono considerate le cessioni occasionali, su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio commerciale al dettaglio, di prodotti primari ottenuti dall’azienda stessa, a patto che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale
Tuttavia, l’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento, non esime l’operatore dall’applicazione delle regole base di igiene e delle buone pratiche agricole, ed in ogni caso il dettagliante, che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Regolamento n. 852, ha l’obbligo della rintracciabilità, e deve mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta.
Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano qualsiasi attività garantendo il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.