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Benessere suini

Il Decreto Legislativo 122 del 2011 attuazione della Direttiva 2008/120/CE stabilisce le i requisiti minimi che le aziende devono rispettare per la protezione dei suini, e in particolare:

  • sono indicate le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto, scrofetta e scrofa;
     
  • i suini aggressivi o malati vanno temporaneamente isolati in un recinto individuale;
     
  • le scrofe e le scrofette:

    - nel  periodo  compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana  prima della data prevista per il parto devono essere allevate in gruppo (nelle aziende con meno di 10 scrofe possono essere tenute individualmente, a condizione che possano girarsi facilmente nel recinto);

    - devono avere continuamente a disposizione del materiale manipolabile;
     
    - devono essere alimentate con un sistema  che garantisce  ad ogni animale mangime a sufficienza senza subire aggressioni;

    - per calmare la fame e soddisfare il loro bisogno di masticare, quelle gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente e alimenti ad alto tenore energetico.

     
  •  Nella zona di stabulazione:

    - devono essere evitati rumori continui di intensita' pari a 85 dBA e rumori improvvisi; la luce deve essere di una intensita' di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno;

    - tutti gli animali devono poter stare distesi contemporaneamente e avere accesso una zona pulita e confortevole;

    - gli animali devono disporre continuamente di materiali che favoriscono attivita' di esplorazione e manipolazione, come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi;

    - i pavimenti devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini, non sdrucciolevoli e senza asperita' per evitare lesioni; vengono indicate le caratteristiche precise che devono avere i pavimenti a seconda delle categorie produttive;

     
  • i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e se sono alimentati in gruppo devono avere accesso contemporaneo agli alimenti; dalla seconda settimana di vita devono avere a disposizione acqua fresca;  
     
  • sono vietate tutti gli interventi effettuati per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea,

eccetto:

  1. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi sette giorni di vita (le  zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza); 
     
  2. il mozzamento di una parte della coda.

    Entrambe le operazioni non devono essere effettuate di routine, ma solo se si evidenzia la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.
    Prima comunque vanno prese in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali e della densita' degli animali.
  1. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
     
  2. l'apposizione di un anello al naso agli animali allevati all'aperto.


    Tutte le operazioni  devono essere praticate da un  veterinario o da altra   persona formata, in  condizioni  igieniche.  Se la  castrazione  o  il mozzamento della coda sono effettuati dopo il settimo giorno di vita, possono essere effettuate solo dal  veterinario  con l'ausilio dell'anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.                                  


Nella seconda parte del Decreto vengono descritte le  disposizioni specifiche per le varie categorie di suini.


Con Circolare 0022766-P-del 12/12/2012 del Ministero della Salute con oggetto “Ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini recepita con Decreto Legislativo 122 del 2011, trasmessa dalla Regione Marche con Nota Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot.E/9/13139 del 20/12/12 Protezione dei suini (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento), sono stati forniti dei criteri interpretativi riguardanti soprattutto le superfici libere a disposizione di scrofe e scrofette, e le caratteristiche della pavimentazione per tutte le categorie produttve.

Con la Circolare 0007570-04/04/2014 -DGSAF-COD_UO-P del Ministero della Salute trasmessa dalla Regione Marche con Nota 3957 del 22/04/2014 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) con oggetto “miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali attraverso un corretto regime alimentare” sono state fornite delle Linee Guida elaborate dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale.

L'obiettivo è quello di aiutare allevatori, mangimisti e Medici Veterinari ad ottimizzare l'aspetto alimentare per migliorare il benessere delle scrofe gestanti.