Il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.
Tali norme prevedono:
- l'organizzazione in base a priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale (parte I: articoli da 1 a 17);
- l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia (parte II: articoli da 18 a 42);
- la presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie (parte III: articoli da 43 a 83);
- la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);
- l'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione (parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);
- i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio(parte VI: articoli da 244 a 256);
- le misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (parte VII: articoli da 257 a 262).
Il fine ultimo è quello di garantire una migliore sanità animale a sostegno di una produzione agricola e un'acquacoltura sostenibili nell'Unione, il funzionamento efficace del mercato interno e una riduzione degli effetti negativi sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e sull'ambiente delle malattie e delle misure adottate per prevenire e lottare contro le malattie stesse.
Nel Regolamento viene quindi stabilito un elenco delle malattie animali (articolo 5 e Allegato II) a cui si devono applicare le norme specifiche per la prevenzione e il controllo stabilite nella stessa norma e viene indicato che entro il 20 aprile 2019 la Commissione deve procedere al riesame delle malattie elencate nell'allegato II apportando, se necessario, aggiunte o soppressioni.
In particolare, facendo riferimento a nuovi dati scientifici e ad una valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), la Commissione ha già riesaminato l'elenco delle malattie dell'Allegato II ampliandolo. Ad oggi quindi le malattie indicate risultano essere 58, rispetto alle 39 inizialmente individuate al momento dell'emanazione del Regolamento.
Alcuni nuovi inserimenti sono ad esempio: Aujeszky, Febbre Q, Durina, West Nile ed Ebola mentre per altre malattie sono state apportate delle correzioni come ad esempio per la Blue Tongue della quale si specificano i sierotipi (1-24).
Leggi l’elenco aggiornato delle malattie (inglese).
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola