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ANALOGHI DI STRUTTURA e DERIVATI DEL FENTANIL inseriti nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope

  • 4 agosto 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Con l’entrata in vigore del Decreto 30 Giugno 2020, dal 28 Luglio scorso TUTTI GLI ANALOGHI DI STRUTTURA E I DERIVATI DEL FENTANIL sono stati inseriti nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope (Tabella I del Decreto del Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

È importante ricordare che tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in 5 TABELLE che vengono aggiornate, generalmente con Decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), ogni qualvolta se ne presenti la necessità e in particolare quando:

1. vengono modificate le liste delle sostanze classificate a livello internazionale come stupefacenti o psicotrope (necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione),

2. una sostanza diventa oggetto di abuso,

3. qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino,

4. quando viene registrato un nuovo medicinale ad azione stupefacente o psicotropa.

 

Nelle prime quattro tabelle (TABELLE I, II, III e IV), collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.

Nella TABELLA DEI MEDICINALI sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda al seguente link: Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope

La disposizione riguardante gli analoghi e derivati del fentanil è stata adottata in considerazione del fatto che tali sostanze, chiamati anche fentanili (oppioidi sintetici generalmente di elevata potenza) anche in piccole quantità sono in grado di produrre gravi effetti, tra cui depressione respiratoria, che può essere letale se non tempestivamente trattata. Queste sostanze, il cui processo di produzione è relativamente semplice, sono spesso vendute sul mercato web come sostituti «legali» di oppioidi illeciti o direttamente nel mercato delle sostanze illegali, come eroina e altri oppioidi, oppure sono venduti come medicinali contraffatti, senza che gli utilizzatori ne siano al corrente.

In particolare, in Europa, a partire dal 2009, sono stati identificati 34 nuovi derivati del fentanil sul mercato della droga e, a partire dal 2015, le indagini congiunte su 8 fentanili, condotte dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e dall'Europol, hanno rilevato un elevato numero di decessi attribuiti direttamente al consumo di queste sostanze.

Anche negli Stati Uniti la situazione è grave: nel periodo 2013-2017 si è registrato un incremento del 90% nel numero di morti da overdose da oppioidi, principalmente a causa del consumo di fentanil e dei suoi analoghi prodotti clandestinamente.

Alla luce di questa situazione, tutte le strutture chimiche derivate dal fentanil sono quindi state inserite nella Tabella I del Testo unico, in modo tale da garantire una misura di controllo più ampia a tutela della salute pubblica,  in  considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze di elevata tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran numero di possibili analoghi  ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e internazionale e sono diffuse via internet.

Il Decreto 30 Giugno 2020, ponendo sotto controllo i fentanili, rappresenta quindi uno strumento di contrasto alla produzione e diffusione illecite di queste sostanze.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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