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Antibiotici veterinari concedibili senza ricetta

  • 3 novembre 2022
  • Autore: Redazione VeSA
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Un medicinale veterinario è immesso sul mercato soltanto se è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto da parte di un’autorità competente. L’art.34, comma 3, del Reg. (UE) 2019/6 prevede che un medicinale veterinario non sia soggetto a prescrizione se sono soddisfatte determinate condizioni: che la somministrazione del medicinale veterinario sia limitata a forme farmaceutiche che non richiedano alcuna conoscenza o competenza particolare per l’uso del prodotto; che il medicinale veterinario, anche se somministrato in modo non corretto, non presenti alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o gli animali trattati o per altri animali, o per la persona che lo somministri o per l’ambiente; che il riassunto delle caratteristiche  del medicinale veterinario non contenga alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi eventi avversi derivanti dall’impiego corretto; che il medicinale veterinario suddetto o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non sia stato  in precedenza , oggetto di frequenti segnalazioni di eventi avversi; che il riassunto delle caratteristiche del prodotto non riporti controindicazioni relative all’uso del prodotto in questione in combinazione con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione; che non esista alcun rischio per la salute pubblica in relazione ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario; che non esista alcun rischio per la salute pubblica o la sanità animale in relazione allo sviluppo di resistenze a sostanze, nemmeno in caso di impiego scorretto del medicinale veterinario contenente tali sostanze.
I farmaci veterinari che non hanno bisogno di prescrizione, possono essere commercializzati praticamente presso qualsiasi esercizio commerciale che venda prodotti per animali da compagnia. Inoltre le farmacie, le parafarmacie e i grossisti autorizzati alla vendita diretta, nonché altri esercizi commerciali che già vendono medicinali veterinari di cui all’art. 90 del decreto legislativo n.193/2006, possono vendere questi medicinali veterinari a distanza tramite i servizi della società dell’informazione, previa comunicazione al Ministero della salute, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2019/6, indicando i siti internet utilizzati a tale scopo.
Il sito di ognuno dei suddetti rivenditori al dettaglio, che intende effettuare  la vendita a distanza , deve fornire almeno le seguenti informazioni: i contatti dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore al dettaglio che commercializza il medicinale veterinario; un collegamento ipertestuale al sito web dello Stato membro in cui è sito il rivenditore, realizzato ai sensi del paragrafo 8 dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2019/6: il logo comune, realizzato ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 104 chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativo alla vendita a distanza di medicinali veterinari e contenente un collegamento ipertestuale alla voce  corrispondente al rivenditore al dettaglio nell'elenco dei rivenditori al dettaglio autorizzati  di cui al paragrafo 8, lettera c) del suddetto articolo. Inoltre il sito attivato non deve riportare informazioni di natura pubblicitaria, se non espressamente autorizzata, deve comunque riportare il logo comune le cui caratteristiche sono state stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della commissione del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari. Si fa presente che, possono essere venduti a distanza  soltanto i medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione, mentre non è consentito vendere a distanza medicinali veterinari soggetti ad obbligo di prescrizione, i quali non devono essere presenti neppure sul sito commerciale.
Se il venditore on line, da cui si sta per effettuare l’acquisto, espone il logo identificativo nazionale è facile verificarne l’attendibilità in quanto è sufficiente cliccare sul logo per essere rinviati al sito web del Ministero della salute, dove è possibile verificare nell’elenco se quel rivenditore on line è registrato. In caso affermativo, si può essere certi che il medicinale veterinario che si sta per acquistare proviene da una fonte legale. Il logo ufficiale appare su tutti i siti internet di tutti i rivenditori al dettaglio on-line, i quali sono registrati in ogni stato membro dell’UE o dello spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Il logo ufficiale contiene la bandiera ufficiale di ognuno degli stati appartenenti alla UE in cui il rivenditore è stabilito. Un logo che mostri la bandiera UE non è autentico.
Il logo dei rivenditori stabiliti in Italia contiene la bandiera italiana. Selezionando il logo, apparirà il registro nazionale dei rivenditori on-line di medicinali veterinari, distinto in due liste. Questo sistema permette di verificare se il rivenditore è realmente registrato per vendere al dettaglio i medicinali veterinari.
Comunque sia, i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione sono costituiti da medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d’acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli, oltre al gatto e cane che sono quelli maggiormente detenuti come animali d’affezione. La maggior parte dei medicinali veterinari senza prescrizione sono prodotti per cani e gatti, in parte anche per altre specie animali da compagnia di cui sopra, e hanno la peculiarità di contenere sostanze farmacologicamente attive in piccole concentrazioni, tali da evitarne l’impiego non autorizzato in animali destinati alla produzione di alimenti.

Autore: Dr. Giuliano Falaschetti

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