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APICOLTURA, ANAGRAFE APISTICA & Co: domande e risposte

Bando Regione Marche - Campagna apistica 2017-2018

  • 4 dicembre 2017
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 34237
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1) QUALI SONO I PRINCIPALI COMPITI DELL’APICOLTORE?

Il proprietario dell’apiario, o la persona da lui delegata, tramite BDA (Banca Dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale):

a. denuncia la propria attività (la dichiarazione di inizio attività deve essere effettuata entro 20 giorni dall’inizio dell’attività stessa) e richiede l’attribuzione del codice identificativo (vedi domanda n. 4);

b. comunica se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende avvalersi di un delegato;

c. registra la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;

d. regista/aggiorna le informazioni relative a:

  • tipologia di attività:
  1. produzione per commercializzazione/apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313);
  2. produzione per autoconsumo.
  • modalità di allevamento:
  1. apicoltura convenzionale
  2. apicoltura biologica
  • classificazione degli apiari detenuti:
  1. stanziali
  2. nomadi
  • specie e sottospecie allevata:
  1. Apis mellifera ligustica
  2. Apis mellifera siciliana/sicula
  3. Apis mellifera carnica
  4. Apis mellifera altro.

e. comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento;

f. aggiorna annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA («conferma dati annualità precedente»);

g. compila del documento di accompagnamento;

h. comunica la cessazione dell’attività di apicoltura.

i. provvede, se necessario (ad esempio in caso di spostamento), alla identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice identificativo individuale ed un progressivo numerico.

 

2) QUALI SONO I PRINCIPALI COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO?

Il Servizio di Sanità Animale della ASUR competente per territorio:

  1. attribuisce il codice identificativo all’apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;
  2. effettua controlli sottoponendo a verifica annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio e ne registra gli esiti in BDA;
  3. visualizza i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
  4. registra/aggiorna le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

 

3) COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE IN BDA?

Ci sono 3 diverse possibilità per poter effettuare tale registrazione:

♦ Delegando la propria associazione o altra persona,

♦ Registrandosi in maniera autonoma sul portale dedicato,

♦ Recandosi all’Asl di competenza.

Per poter effettuare la registrazione basterà recarsi a questo indirizzo: https://www.vetinfo.sanita.it/ ed effettuare l’inserimento dei dati richiesti per ottenere un account temporaneo (pin inviato dal sistema tramite mail).

Con l’account temporaneo è possibile accedere in BDA, registrare la propria attività apistica e indicare un eventuale persona delegata a gestire le proprie attività in BDA.

Gli accessi successivi al sistema non potranno più essere effettuati utilizzando il pin provvisorio ma dovrà avvenire tramite un certificato di autenticazione digitale (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria attivata e lettore di smart card).

Tramite BDA l’apicoltore o suo delegato può operare esclusivamente sugli apiari di sua competenza.

 

4) CHE COS’È IL CODICE IDENTIFICATIVO E A COSA SERVE?

Il codice identificativo, assegnato all’apicoltore (Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di persona giuridica) dal Servizio Veterinario competente per territorio in base alla sede legale, sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l’attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti Servizi Veterinari. In particolare infatti solo nel caso dell’apicoltura, il codice identificativo non è collegato alla posizione geografica in cui si trovano gli animali ma alla sede legale o residenza del proprietario degli alveari.

Il codice identificativo è costituito 10 caratteri alfanumerici ed in particolare:

  • i primi 2 caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT);
  • i successivi 3 caratteri identificano il codice ISTAT numerico del Comune nel territorio di competenza del Servizio Veterinario che assegna, in base alla sede legale dell’apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta effettuata in BDA dall’apicoltore o suo delegato;
  • le due lettere successive rappresentano la sigla della provincia;
  • i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda.

 

5) CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL CARTELLO IDENTIFICATIVO?

Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

  • materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
  • dimensioni minime equivalenti al formato A4;
  • colore del fondo bianco;
  • riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009” e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;
  • caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima di 4 cm, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

Il cartello può essere generato anche dalla BDA.

Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario ed i costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

 

6) REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI

Devono essere registrate in BDA le seguenti movimentazioni:

  • qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine), contestualmente al verificarsi dell’evento;.
  • gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario, entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento;

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento (Allegato C), utilizzando l'applicazione informatica disponibile in BDA.

La compilazione on-line del modello di cui Documento di accompagnamento sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

In particolare però, per tutelare la situazione sanitaria degli allevamenti di apicoltura e poter effettuare gli interventi sanitari richiesti, è indispensabile conoscere qualsiasi spostamento del materiale apistico vivo ed infatti, a tal proposito, è al vaglio del MIPAAF una proposta di modifica di quanto prevede oggi la normativa in materia di spostamenti e movimentazioni estendendo l’obbligo di registrazione anche in caso di servizio di impollinazione.

 

7) QUALI SONO I FARMACI VETERINARI DA UTILIZZARE IN APICOLTURA?

L’approvvigionamento di medicinali veterinari viene effettuato attraverso i canali autorizzati: farmacie, parafarmacie e attività di commercio all’ingrosso autorizzate alla vendita diretta e limitatamente alla vendita di medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno negli esercizi commerciali di cui all’Art. 90 del Dlgs 193/2006.

Il farmaco veterinario può essere venduto/distribuito esclusivamente dalle strutture che rispondono ai requisiti di legge. Le associazioni di allevatori non possono detenere/vendere/distribuire farmaci non rientrando nelle categorie previste dal Dlgs 193/2006, circolare n.3 del 3 ottobre 2006. L’elenco dei farmaci autorizzati può essere consultato nel link del Ministero della Salute: https://www.vetinfo.sanita.it/j6_prontuario/public/

 

8) È NECESSARIA LA RICETTA PER I FARMACI USATI IN APICOLTURA?

I farmaci veterinari autorizzati in Italia per le api sono in generale cedibili senza prescrizione veterinaria, tuttavia la consulenza del Veterinario, oltre a rappresentare una garanzia di qualità e sicurezza, indirizza l'apicoltore ad una scelta appropriata dei medicinali e ad un uso corretto e responsabile degli stessi ed è necessaria in caso di uso in deroga.

 

9) I FARMACI POSSONO ESSERE CONSERVATI IN DITTA?

Il titolare di impianti in cui sono allevati professionalmente animali può essere autorizzato dalla ASUR a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purché sussistano valide motivazioni e purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico, da conservarsi per 5 anni.

 

10) COME VANNO REGISTRATI I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI IN APICOLTURA???

Gli apicoltori sono tenuti ad avere un registro dei trattamenti farmacologici.

Attualmente i medicinali autorizzati in Italia per i trattamenti in apicoltura sono tutti senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Per quanto riguarda la loro registrazione da parte dell’apicoltore, la normativa prevede:

– Ai sensi del Reg. 852/2004 (Allegato I – Parte A III – punto 8 – lettera b), è obbligatorio tenere la registrazione della somministrazione ad animali produttori di alimenti anche dei farmaci esenti da ricetta.

– Il D.L.vo 158/2006, all’art. 15, comma 2, prevede l’obbligo di registrazione, a cura dell’allevatore ed entro determinati tempi, della data e della natura dei trattamenti eseguiti (senza specificare con che tipo di farmaci);

– Ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro dei trattamenti (obbligo di tenere registrazione dell’acquisto, detenzione e somministrazione di medicinali veterinari, anche qui, senza entrare nel merito se questi siano con obbligo di ricetta o meno). Detto registro, vidimato dalla ASUR, deve essere conservato dall’allevatore per 5 anni, ed è soggetto a verifica annuale da parte dei Servizi Veterinari nell’ambito dell’attività di farmacosorveglianza (prevista dal D.L.vo medesimo).

Visto quanto sopra, anche i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta e tempo di sospensione pari a zero devono essere riportati nel registro dei trattamenti.

In particolare sul registro dei trattamenti vanno riportate le seguenti indicazioni: a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) lotto di produzione del farmaco; d) quantità; e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; g) data di inizio e di fine del trattamento.

Il registro a pagine prenumerate, vidimato dalla ASUR, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, del Dlgs 193/2006 ed alla documentazione di acquisto, è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta in caso di controlli ufficiali.

 

11) ULTIME NOVITA' NEL SETTORE APICOLTURA:

Bando della Regione Marche di accesso ai benefici previsti dal "Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna apistica 2017/2018" Reg UE 1308/2013 - D.G.R. n. 1509 del 05/12/2016

 

 

Autori: Dott.ssa Loreta Maria Spagnuolo  e Dott. Stefano Gabrio Manciola

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