1.5.2 Riconoscimento stabilimenti
normativa di riferimento
Generale
- D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, c.3, del decreto-legge n. 112 del 25.06.2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06.08.2008
- D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 07.08.2015
Alimenti
- D.P.R. n. 514 del 19.11.1997 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art.20, c.8, della Legge n. 59 del 15.03.1997
- D.M. del 05.02.1999 Fissazione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi.
- D.G.R.M. n. 2232 del 28.12.2009 relativa all’approvazione di nuove linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004
- .G.R.M. n. 908 del 31.05.2010 di recepimento dell’accordo Stato Regione sull’approvazione di nuove linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004
- D.D.P.F. VSA n. 255 del 25.10.2006 relativo a disposizioni concernenti le procedure di riconoscimento degli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04
- D.D.P.F. VSA n. 4 del 15.01.09 relativo a disposizioni concernenti le procedure di riconoscimento degli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale
- D.D.P.F. PVSA n. 142 del 21.10.2013 riconoscimento degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari
- D.D.P.F. PVSA n. 176 del 04.11.2019 riconoscimento ex art. 6, c.3, del Reg. CE n. 852/2004 per attività di produzione/confezionamento alimenti per gruppi specifici di popolazione, integratori, alimenti addizionati di vitamine e minerali (FSG).
- Nota Dirigente P.F. PVSA n. 218 del 26.04.2011 su chiarimenti relativi alle classificazioni delle attività ai fini della registrazione e riconoscimento degli stabilimenti degli alimenti di origine animale
Stabilimenti zootecnici
- D.M. del 07.03.2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
Mangimi
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12.01.2005 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
- Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13.07.2009 del Parlamento e del Consiglio sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le Direttive n. 79/373/CEE del Consiglio, n. 80/511/CEE della Commissione, n. 82/471/CEE del Consiglio, n. 83/228/CEE del Consiglio, n. 93/74/CEE del Consiglio, n. 93/113/CE del Consiglio e n. 96/25/CE del Consiglio e la decisione n. 2004/217/CE della Commissione
- D.G.R.M. n. 789 del 30.05.2011 Recepimento intesa del 23.09.2010 tra Governo Regioni e Provincie Autonome sulle linee guida per la definizione di una procedura di attribuzione di un numero identificativo agli operatori settore mangimi
Sottoprodotti di origine animale
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21.10.2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
- Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25.02.2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della Direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- D.D. P.F. VSA n. 122 del 30.09.2011 registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 - indicazioni provvisorie
- D.G.R.M. n. 814 del 07.07.2014 Recepimento accordo tra Governo, Regioni e PA sulle linee guida per l’applicazione Reg. CE n. 1069 del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 - Revoca DGRM n. 640 del 23.05.2005
Servizi coinvolti: SSA-SIAOA-SIAPZ-SIAN
Descrizione
Gli operatori della filiera agro-alimentare che producono, trasformano e commercializzano mangimi, prodotti e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi delle rispettive normative di settore devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente.
Attualmente, ai fini del riconoscimento, gli operatori presentano apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, all’Autorità Competente comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previsti dai Regolamenti unionali, nonché la predisposizione delle procedure relative ai prerequisiti ed all’HACCP. L’Autorità Competente procederà al riconoscimento fermo restando l’obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all’art.148 del Reg. (UE) n. 2017/625 per gli stabilimenti di cui ai Regg. (CE) nn. 852/2004 e 853/2004, all’art. 13 del Regolamento (CE) n. 183/2005 per gli stabilimenti del settore dei mangimi, all’art. 44 del Reg. (CE) n. 1069/2009 per gli stabilimenti dei Sottoprodotti di origine animale, all’art. 99 e art. 183 del Reg. (UE) n. 2016/429 per determinati tipi di stabilimenti.
Il Settore PVSA ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti in questione con appositi atti regionali.
Inoltre le attività di produzione, trasformazione, e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali sono soggette a riconoscimento con le modalità stabilite nel DDPF PVSA n. 55 del 28.03.2013, che definisce la modulistica per la presentazione dell’istanza, la documentazione da allegare e le tariffe da applicare, sia per il rilascio e l’aggiornamento dell’autorizzazione che per la variazione della ragione sociale.
Analogamente le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari, sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità previste dal DDPF n. 142 del 21.10.2013 considerato che le modalità applicative di cui al DPR n. 514/1997, continuano a valere nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa unionale.
Situazione
Stabilimenti riconosciuti 853 (data di aggiornamento 01/10/2023)
Stabilimenti riconosciuti 852 (data di aggiornamento 01/10/2023)
Stabilimenti SOA riconosciuti (data di aggiornamento 01/10/2023) totale
Stabilimenti Riconosciuti Mangimi (data di aggiornamento 01/10/2023)
Le disposizioni regionali relative al riconoscimento degli stabilimenti non sono ancora state adeguate alla normativa nazionale riguardante la Segnalazione Certifica di Inizio Attività.
È necessario adeguare tali disposizioni e le modulistiche specifiche alla suddetta normativa.
Sintesi dell’attività
Obiettivi 2023-2027
- Inserimento dati relativi alle istanze pervenute nelle banche dati ai fini del loro aggiornamento
- Esecuzione I e II sopralluogo
- Uniformare i procedimenti regionali di riconoscimento degli stabilimenti alla normativa nazionale
Indicatori e Valori attesi