1.5.3 Controlli ufficiali su materiali a contatto con alimenti
normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 1935/2004 del 27.10.2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato successivamente integrato da altri regolamenti comunitari, che costituiscono misure specifiche ai sensi dell'art. 5 dello stesso)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22.12.2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
- DGRM n. 1508 del 05.12.2016 Recepimento dell’Intesa n. 212/CSR del 10 novembre 2016 ai sensi dell’art. 8, c. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004”
- D.D.P.F. PVSA n. 67 del 30.05.2011 piano regionale per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
- Nota Min. San. n. 14445 del 10.04.2017 - Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
Servizi coinvolti: SIAN
Descrizione
I Materiali e gli Oggetti destinati a venire a Contatto con i prodotti Alimentari (MOCA) comprendono varie categorie di prodotti. Tutti i materiali utilizzati, in particolari condizioni, possono cedere ai prodotti alimentari sostanze indesiderate, in quanto nessun materiale è completamente inerte o insolubile; le sostanze cedute possono alterare la qualità del cibo, il gusto o la sicurezza. Il grado di migrazione delle sostanze dall’oggetto o dal contenitore dipende da diversi fattori: natura del materiale e dei suoi componenti, mezzo di contatto (alimento), tempo e temperatura di contatto.
Solo alcuni materiali sono ammessi per l’utilizzo a contatto con gli alimenti e devono essere testati per assicurare che non rappresentino un rischio per i consumatori.
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004, norma quadro, stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e non devono trasferire agli alimenti, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, componenti in quantità tale da:
- Costituire un pericolo per la salute umana
- Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- Comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche
Lo spirito della normativa del settore si basa, per alcuni materiali, sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione dei materiali, con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.
Da un punto di vista analitico, in genere, non viene verificata l’effettiva contaminazione dell’alimento ma la possibilità o potenzialità di rilascio di un contaminante da parte di un materiale in determinate condizioni d’uso.
Il controllo ufficiale relativo ai MOCA è previsto per oggetti finiti e pronti per l’uso prima che essi siano venuti a contatto con alimenti. Ad esso si associa il controllo sull’utilizzo.
L’art. 6 del D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017 ha introdotto l’obbligo per gli Operatori Economici del settore dei MOCA, di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente “gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. (CE) n. 2023/2006”. Gli stabilimenti in cui si svolge l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione.
Per la classificazione in base al rischio degli Operatori Economici del settore dei MOCA e la conseguente frequenza di controlli ufficiali si procede ad una classificazione per tipologia tenendo conto della DGRM n. 1508/2016, che supera la classificazione prevista nel D.D.P.F. PVSA n. 67 del 30.05.2011.
Nella succitata DGRM si prevede una frequenza minima dei controlli ufficiali pari a un controllo ogni 4 anni per le attività di produzione dei MOCA. Le attività di deposito, qualora trattino esclusivamente MOCA, vengono considerate, per la frequenza dei controlli, equiparate alla produzione. Le attività che trattano anche alimenti vengono controllate sulla base delle categorizzazioni predefinite.
Sintesi delle attività
Obiettivi 2023-2027
- Effettuare i controlli, secondo le indicazioni del decreto regionale, presso le imprese che producono, importano ed effettuano il deposito all’ingrosso di MOCA.
- Inserimento dei controlli in DATAFARM.
Indicatori e valori attesi