La Regione Marche, con una nota pubblicata in data 11/04/2018, fornisce chiarimenti sulle autoambulanze veterinarie che vengono descritte, da riferimenti normativi, come delle strutture mobili adibite esclusivamente al soccorso degli animali feriti o gravi e utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.
Le autoambulanze veterinarie sono quindi classificate come veicoli per uso speciale con modalità specifiche di immatricolazione (Decreto del Ministero della Salute n. 217 del 09/10/2012).
Il Ministero della Salute, con una nota a riguardo, indica quali devono essere le attrezzature specifiche di questi mezzi, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché i dispositivi di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
Nella nota Regionale quindi si chiarisce che, dopo l’avvenuta immatricolazione del mezzo, la verifica dei requisiti specifici deve avvenire a cura dei Servizi di Sanità Animale della Azienda Sanitaria Unica Regionale su richiesta da parte degli interessati.
In particolare i Servizi di Sanità Animale dovranno verificare:
- le attrezzature presenti nelle autoambulanze così come previsto dalle linee guida ministeriali;
- la formazione del personale non veterinario, comprese le procedure a cui il personale deve attenersi durante l’attività di soccorso;
- il collegamento organico ad una o più strutture veterinarie certificato da convenzione. Tale convenzione non è necessaria nel caso in cui l’autoambulanza veterinaria sia intestata ad una struttura veterinaria o ad un medico veterinario titolare o direttore sanitario di una struttura veterinaria.
Infine nella nota viene indicata la tariffa da applicare per il controllo e autorizzazione del mezzo.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola