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Avicoli: registrazione in BDN delle movimentazioni a partire dal Modello 4 informatizzato

Nota DGSAF 11762 22/05/2020

  • 26 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 5306
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Con la nota 11762 del 22 Maggio 2020, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari comunica che a partire dal 30 Giugno 2020 verrà attivata la funzionalità di registrazione in BDN delle movimentazioni degli avicoli a partire dal modello 4 informatizzato.

La documentazione riguardante la procedura sarà a breve disponibile in un’apposita sezione del portale www.vetinfo.it

Nell’allegato alla nota vengono comunque già date alcune indicazioni (criteri di gestione) distinguendo fra movimenti in uscita e in entrata.

In particolare le movimentazioni in uscita dagli stabilimenti/allevamenti sono registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel Modello 4 informatizzato, entro 5 giorni dalla data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso.

Nel caso invece dei movimenti in entrata la BDN genera un messaggio per il detentore o suo delegato che segnala la presenza di documenti di trasporto informatizzati in entrata per il suo stabilimento/allevamento.

Per gli allevamenti avicoli che NON sono oggetto di obbligo di accasamento per gruppo, le movimentazioni in entrata sono registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato, entro 5 giorni dalla data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso.

Per gli allevamenti avicoli che sono oggetto di obbligo di accasamento per gruppo, ossia galline, tacchini e pollame da carne, la registrazione dell’accasamento NON è automatica, ma è facilitata dai dati del modello 4. Infatti, dopo aver ricevuto il messaggio dalla BDN che segnala la presenza di documenti di trasporto informatizzati in entrata per il suo stabilimento/allevamento, l’operatore utilizza i dati del modello stesso per registrare gli accasamenti nel registro movimentazione avicoli della BDN, entro 5 giorni dalla data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello.

Nella nota infine si sottolinea che la registrazione delle movimentazioni, come da normativa di settore, è una responsabilità dell’operatore, inteso come detentore o suo delegato, che ha comunque la possibilità di registrare le movimentazioni operando autonomamente e in anticipo rispetto al termine previsto per la procedura automatica.

I Servizi Veterinari sono invitati ad effettuare le verifiche di competenza.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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