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BIOSICUREZZA NEGLI STABILIMENTI D'ACQUACOLTURA RICONOSCIUTI

  • 18 ottobre 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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BIOSICUREZZA NEGLI STABILIMENTI D'ACQUACOLTURA RICONOSCIUTI

Con il Decreto del Ministero della Salute 25 settembre 2024 “Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate” vengono indicate le misure base nell’ambito della prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore.

Le disposizioni del Decreto sono scaturite dalle indicazioni del Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Il Decreto richiede agli operatori del settore dell’acquacoltura di adottare un piano di biosicurezza che dettagli misure di protezione strutturali e misure di gestione igienico-sanitarie.

Tra le misure di protezione sono indicati: - barriere o recinzioni o barriere che separino l’allevamento dall’esterno e le diverse unità funzionali dell’allevamento, punti di disinfezione, attrezzature di pulizia e sanificazione, sistemi di lotta ai predatori;

Tra le misure di gestione igienico-sanitarie sono ricomprese le procedure relative ai visitatori, alle strutture, ai veicoli, alle attrezzature e agli animali morti. Nell’allegato I del Decreto sono indicati i requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura.

Nell’allegato II è indicata la procedura per la pulizia e sanificazione delle strutture.

Il Decreto indica la possibilità di effettuare i controlli finalizzati a verificare l'attuazione dei piani di biosicurezza in concomitanza con i controlli previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R), o con altri controlli ufficiali programmati, nonché dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei di cui al regolamento  delegato  (UE)  2020/689  che  integra   il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli operatori già in possesso dell’autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs 148/08  che è stata sostituita dal «riconoscimento» di cui al Regolamento UE 2016/429 dovranno adeguare i loro stabilimenti alle nuove misure di biosicurezza entro dodici mesi. Dal 9 ottobre 2024, i nuovi stabilimenti devono adottare tutte le misure di biosicurezza previste, con la possibilità di conseguire un riconoscimento condizionato, temporaneo, al perfezionamento di tutti i requisiti di biosicurezza stabiliti dal nuovo decreto ministeriale.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha pubblicato il manuale delle buone prassi in materia di biosicurezza con l’obiettivo di indirizzare gli operatori nella progettazione e realizzazione di una serie di procedure e attività per mitigare i rischi di introduzione e diffusione delle malattie, come previsto dal Regolamento (UE)2016/429 e relativi regolamenti delegati e d’esecuzione e dal Decreto Ministeriale in via di promulgazione in materia di biosicurezza per gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici.

Il manuale consente di evidenziare i rischi principali di introduzione e diffusione dei patogeni che possono presentarsi durante le fasi di allevamento degli animali acquatici di acqua dolce, salmastra e marina, suggerendo un approccio per identificare gli stessi e proponendo sistemi strutturali e gestionali per la loro prevenzione.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 Dicembre 2018 ,relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, si applica per il settore dell’acquacoltura alle  malattie degli animali acquatici elencate nella seguente tabella per le quali le misure di biosicurezza devono essere implementate

 

 

 

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