La Legge 21 Maggio 2019, n. 44 in vigore dal 29 Maggio 2019 (recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani) all’Art. 4-bis (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale) stabilisce che l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tali indicazioni non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.
In particolare tredici Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto tale esclusione.
In data 5 Giugno 2019 la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Ufficio 3) del Ministero della Salute ha quindi pubblicato il Dispositivo Dirigenziale che disciplina le movimentazioni dei bovini sul territorio nazionale per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4-bis della legge 21 Maggio 2019, n. 44.
In particolare quindi il provvedimento dirigenziale di cui sopra si applica esclusivamente alle movimentazioni della specie bovina verso territori che hanno fatto richiesta di esclusione (ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n. 44/2019) e che quindi non saranno considerati “area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina” in relazione alla Blue Tongue.
Le Regioni e le Province che si sono avvalse dell'articolo 4-bis sono elencate dal dispositivo ministeriale, in base ai sierotipi:
Regioni e province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n. 44/2019
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Sierotipi BTV per i quali è stata avanzata richiesta di esclusione
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Valle d’Aosta
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BTV 1-3
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Umbria
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BTV 3
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PA Trento
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BTV 3
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Piemonte
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BTV 3
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PA Bolzano
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BTV 1-3
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Veneto
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BTV 3
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Emilia Romagna
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BTV 3
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Friuli Venezia Giulia
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BTV 1-3
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Lazio
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BTV 3
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Toscana
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BTV 3
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Lombardia
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BTV 3
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Molise
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BTV 3
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Liguria
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BTV 3
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Marche
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BTV 3
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Campania
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BTV 3
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Le regioni che non hanno fatto richiesta di esclusione (Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) sono invece considerate area omogenea e non soggetta a restrizione per BTV circolanti sul territorio nazionale (BTV 1-3-4) e devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 (Movimentazione degli animali) del dispositivo ministeriale.
Tale articolo stabilisce che la movimentazione degli animali della specie bovina provenienti da area omogenea verso regioni e province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione, è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) effettuazione, entro 7 giorni prima della partenza, di un test PCR specifica con esito negativo nei confronti del/i sierotipo/i presente/i nel territorio di partenza e non presenti nelle regioni e province autonome di destino. I test sono rivolti a: - tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento; - un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
b) protezione degli animali dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto almeno per una settimana prima dell’effettuazione del test PCR e comunque fino al giorno della partenza;
c) trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e il rispetto dei relativi tempi di sospensione;
d) trasporto in vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni con trattamenti dei capi ogni 7 giorni con insettorepellenti;
e) la movimentazione deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza specificando nell’apposito riquadro: “PCR Negativa in data .. / .. / ….”, “Vincolo sanitario per destinazione indicata “Animali non destinati agli scambi intracomunitari”.
Il Dispositivo Ministeriale potrà subire modifiche e/o integrazioni sulla base di nuove richieste avanzate da regioni e province autonome o dell’evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale nonché delle determinazioni della Commissione europea.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola