Capitolo 4 - PIANI DI INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA
A Piani di intervento
A.1 Emergenze
- Decisione UE n. 2017/253 del 13.02.2017 della Commissione, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della Decisione 1082/2013/UE
- Decisione UE n. 2019/300 del 19.02.2019 della Commissione che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi
- Regolamento (UE) n. 2022/2371 del 23.11.2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
- Accordo Stato-Regioni n. 125 del 25.07.2019 indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e della riduzione del rischio per talune malattie animali
- Intesa Stato-Regioni n. 103/CSR del 10.03.2023, concernente l’adozione del Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi
- D.P.G.R. n. 30/PRES del 13.02.2006 Costituzione Comitato Pandemico Regionale (CPR) e Unità di crisi regionale per l'influenza aviaria (URCIA)
- D.P.G.R. n. 16 del 11.02.2022 Misure sanitarie integrate per la gestione delle emergenze epidemiche e per lo spopolamento delle popolazioni animali nelle emergenze epidemiche e non epidemiche
- D.P.G.R. n. 286 del 25.11.2019 Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES) Revoca DPGR n. 60/2012 e n. 152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001
- D.G.R.M. n. 1665 del 09.12.2013 Protocollo operativo di intervento per la prevenzione della diffusione di malattie dell’uomo trasmesse da vettori
- D.G.R.M n. 81 del 28.01.2019 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente "Piano socio-sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità"
- D.P.G.R. n. 540 del 15.07.2015 Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
- D.G.R.M n. 887 del 02.07.2018 PRP 2014-2018, prorogato al 2019: rimodulazione anno 2018 e pianificazione anno 2019; Modifica e integrazione della DGR n. 540/2015
- D.G.R.M. n. 1050 del 17.07.23 Recepimento dell'intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, n. 103/CSR del 10.05.2023 concernente l'adozione del Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi
Breve descrizione della situazione
Nel 2001 la Regione Marche ha approvato la LR n. 32/01 che, in linea con la normativa nazionale, disciplina il sistema regionale di Protezione Civile, attribuendo, per la gestione di situazioni di emergenza, compiti e funzioni agli Enti locali e alle Autorità competenti anche attraverso la predisposizione di indirizzi regionali, linee guida e procedure operative.
Dalla fine del 2003, da quando cioè i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili nell’area dell’estremo oriente ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale. Per questo motivo l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate.
A partire dal 2004, nella Regione Marche, è stata stabilita una stretta collaborazione tra la PF (ora Settore) PVSA e la Protezione Civile. Infatti, al fine di garantire il coordinamento delle attività nel settore delle emergenze sanitarie e per assicurare un’efficace risposta delle competenti strutture regionali è stato istituito il Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES), unico e specifico gruppo intersettoriale da attivarsi di volta in volta con specialisti del settore, comprendente al suo interno competenze sanitarie.
Nel 2007 la PF PVSA ha stabilito una collaborazione specifica con la Protezione Civile attraverso il DPGR n. 182 del 12.12.2007 “Misure sanitarie per eventuali emergenze epidemiche delle popolazioni animali: piani integrati di intervento”. Nel 2012, considerata la necessità di individuare linee di attività che favoriscano una maggiore operatività ed alla luce delle variazioni intervenute nello schema organizzativo regionale, la composizione del gruppo GORES è stata modificata e integrata con il DPGR n. 60 del 27.03.2012. Nel 2019, per le stesse motivazioni, la Regione Marche ha ulteriormente aggiornato e integrato la composizione del GORES con il DPGR n. 286/2019.
I piani integrati di intervento stabiliscono un percorso di azione che garantisce una costante interazione tra il Sistema di Sanità Pubblica Veterinaria/Sicurezza Alimentare e le componenti della Protezione Civile e che permette di programmare gli interventi in caso di emergenza. Tutto questo al fine di agire rapidamente, in tempi ristretti e secondo quanto stabilito dalla normativa. Il DPGR n. 16/2022 prevede l’attivazione dell’emergenza alla conferma laboratoristica dei sospetti, con l’attivazione di una Unità di Crisi presieduta dal Dirigente del Settore PVSA, così composta:
- il Direttore della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio o suo delegato
- il Direttore Generale IZS o suo delegato
- il Direttore Generale ARPAM o suo delegato
- il Direttore, o i Direttori, dei Servizi di Sanità Animale delle AASSTT o loro delegati interessati di volta in volta della malattia o della situazione di emergenza
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AST o suo delegato,
- il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile o suo delegato
- il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale o suo delegato
- il Comandante regionale dei Carabinieri per la Tutela della Salute o suo delegato
- il Comandante regionale Carabinieri Forestale Marche o suo delegato
- il Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario o suo delegato
- il rappresentante GORES del Servizio Protezione Civile o suo delegato
- il Referente Sanitario Regionale, funzione 2 di Protezione Civile ai sensi della direttiva DPCM del 24 giugno 2016 o suo delegato
- l’esperto GORES per le Emergenze zoosanitarie ed epidemiologia veterinaria
- l’esperto GORES per le Problematiche sanitarie collegate a rischi ambientali
- l’esperto GORES per le Problematiche di soccorso e assistenza agli animali
- l’esperto GORES per la Comunicazione del rischio in sanità pubblica
Laddove necessario, di volta in volta e in base alle differenti situazioni da gestire, il coordinatore dell’UCR può attivare la partecipazione ai lavori dell’UCR delle Prefetture, delle Province, della Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di Confservizi, dell’Ufficio stampa della Regione Marche e di ogni altro soggetto pubblico o privato come ritenuto utile ai fini della gestione dell’allarme o della crisi, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla vigente legislazione, dai piani di emergenza, dalle linee guida e dai manuali operativi vigenti
I compiti dell’Unità di Crisi sono i seguenti:
- tenere i contatti con l’Unità di Crisi Centrale (qualora costituita), con le altre amministrazioni pubbliche, con le forze dell'ordine e con altri servizi interessati
- garantire l’applicazione della vigente legislazione, dei piani di emergenza, delle linee guida e dei manuali operativi vigenti con l’individuazione delle modalità di abbattimento dei capi e di smaltimento e del trasporto delle carcasse
- garantire la tempestiva e continua diffusione a livello regionale, delle informazioni sulla situazione epidemiologica, raccolte tramite i sistemi informativi esistenti
- indicare le risorse straordinarie eventualmente necessarie per la gestione delle attività di emergenza
- coordinare l'azione dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle AASSTT interessate e fornire eventuale supporto organizzativo e tecnico-scientifico
- disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche a integrazione o supporto di quanto effettuato a livello locale
- approfondire, in collaborazione con l’Unità di Crisi Centrale (qualora costituita), gli eventuali scenari di intervento anche in caso di vaccinazione di emergenza
- verificare, anche mediante l'intervento in loco, la corretta applicazione delle misure previste adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale
- valutare l’attivazione di componenti del sistema regionale di protezione civile, per il tramite delle componenti GORES presenti nell’Unità di crisi
Il Decreto stabilisce, inoltre, i compiti e le responsabilità del Settore PVSA, dell’ASUR (ora AASSTT) e della Protezione Civile. Elemento fondamentale nella gestione tempestiva ed efficace delle emergenze epidemiche è la possibilità di richiedere, da parte delle AASSTT, l’intervento di ditte convenzionate con la Regione per l’abbattimento e la distruzione degli animali. Infine è compito del Settore PVSA, dell’IZS-UM e della Protezione Civile assicurare la formazione continua degli operatori in tema di emergenze epidemiche.
Grazie all’assetto organizzativo stabilito dal Decreto sono state affrontate con efficienza e tempestività due emergenze epidemiche, entrambe per malattia vescicolare del suino, nel 2007 e nel 2009.
Con la DGRM n. 670 del 08.06.20 di recepimento dell'intesa Stato - Regioni n. 61/CSR del 08.04.2020 si è provveduto all'adozione del Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi. In seguito è stata approvata la DGRM 1050 del 17.07.2023 di recepimento dell’Intesa Stato - Regioni n. 103/CSR del 10.05.2023 con la quale è stato aggiornato il predetto Piano Nazionale e si è revocata la DGRM 670/2020.
Il Piano è adottato in concordanza alle disposizioni europee, come l’articolo 55 del Regolamento CE 178/2002 che prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e gli Stati Membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, l'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 che fornisce indicazioni agli Stati Membri per l’elaborazione e la revisione periodica dei piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi e la Decisione di esecuzione (UE) n. 300 della Commissione del 19.02.2019, relativa ad un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce le situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell’unione e le relative procedure pratiche e quelle che richiedono l’istituzione dell’unità di crisi e la composizione e il funzionamento, il ruolo e le procedure pratiche di tale unità, nonché le relative strategie di comunicazione ed i correlati livelli di trasparenza.
La nuova Intesa garantisce che siano adottate misure rapide a livello centrale, regionale e locale, per reagire ad eventi che non possano essere adeguatamente affrontati mediante le consuete misure di gestione dei rischi nel settore alimentare e/o dei mangimi. Tali azioni sono finalizzate a ridurre al minimo l’impatto degli incidenti sulla salute pubblica e la salute animale.
Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire:
- procedure chiare di comando e controllo
- meccanismi efficaci di intervento
- una comunicazione efficace conforme al principio di trasparenza
- la formazione e l’aggiornamento professionale
- la gestione uniforme delle emergenze sul territorio nazionale
- il coordinamento tra:
- i diversi livelli delle autorità competenti nazionali
- l’autorità competente nazionale e la Commissione europea
- i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni
- i punti di contatto nazionali per il sistema di allarme rapido e di reazione e il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi.
In tale atto i criteri per la gestione delle crisi comprendono la gravità e la portata dell’incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l’eventuale carattere intenzionale dell’incidente (ad esempio, bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio, bioterrorismo), come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti, a causa della mancanza di interventi sufficienti a prevenirli.
Inoltre, le misure e le azioni adottate devono essere: adeguate al rischio, applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi.
Lo scopo dell’Intesa è anche quello di predisporre procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione europea, già prima del verificarsi di un incidente, così come quello di definire l’aspetto della comunicazione di fatto e in tempo reale, che è essenziale per contribuire alla protezione della salute pubblica. Inoltre è necessario evitare un’ulteriore diffusione dei rischi e ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente, in quanto l’elaborazione di principi di trasparenza e una strategia di comunicazione sono parti essenziali della gestione delle crisi.
L’Intesa individua la composizione, i compiti e le funzioni delle unità di crisi regionale e territoriale e quali sono gli enti di cui tali Unità possono avvalersi nel piano di emergenza. Inoltre per ciascuna Unità di crisi e laboratorio coinvolto vanno identificati i “punti di contatto” che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile sulla base di un organigramma precostituito per ciascun Servizio competente. L’organigramma di ciascuna unità di crisi locale va inviato all’unità di crisi regionale. Con frequenza almeno annuale vanno inviati gli aggiornamenti.
Il piano prevede, inoltre, che le regioni adottino un Piano regionale coerente con quanto previsto dalla Intesa entro un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Obiettivi 2023 – 2027
- Individuazione dei punti di contatto presso ciascuna Unità di Crisi e Laboratorio, con predisposizione dell’organigramma con i relativi recapiti disponibili per ciascun componente.
- Aggiornamento con frequenza almeno annuale degli elenchi e ogni qualvolta si verifichino delle variazioni significative.
- Adozione del paino regionale.
Indicatori e valori attesi