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L’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nel settore dei mangimi

I sottoprodotti di origine animale (SOA) sono classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e materiali di categoria 3. Sulla base di questa categorizzazione i diversi tipi di SOA possono essere destinati ad utilizzi diversi.

Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, i SOA possono essere utilizzati  sia direttamente che dopo trasformazione. Una serie di regole e di limitazioni devono essere prese in considerazione per capire quali siano gli usi consentiti e quali quelli vietati.

E’ possibile utilizzare alcune tipologie di SOA tal quali (non trasformati ) per l’alimentazione  degli animali d’affezione, degli animali da pelliccia e per alcuni tipi di animali definiti all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Alcuni prodotti derivati dai SOA, cioè ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione,  possono essere utilizzati negli animali da affezione, negli animali da pelliccia, negli animali di cui all’articolo 18 del regolemento CE 1069/2009 e negli animali da reddito, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 7 e nell’allegato IV del regolamento (CE) 999/2001 volto a prevenire la trasmisione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Tra i prodotti derivati dai SOA utilizzabili nei mangimi troviamo, definiti nel regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009): proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, prodotti a base di uova, olio di pesce, derivati lipidici, collagene, gelatina e proteine idrolizzate, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro e fanghi di centrifugazione o di separazione. Anche i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, a patto che non contengano carne o pesce, possono essere utilizzati nel settore mangimistico.

I prodotti derivati di categoria 3 da utilizzare nell’alimentazione animale devono provenire da impianti di trasformazione di categoria 3 oppure, nel caso di grassi fusi, prodotti a base di uova, olio di pesce, derivati lipidici, collagene, gelatina e dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, da impianti riconosciuti ai sensi del regolamneto (CE) 853/2004. E’ possibile l’utilizzo dei derivati del latte e del colostro per l’alimentazione diretta degli animali sulla base di normative nazionali diverse nei diversi Stati della UE. Nel caso in cui i prodotti derivati dal latte siano utilizzati per la produzione di mangimi composti è necessario il rispetto delle norme dell’Unione.

L’articolo 18 del regolamento (CE) 1069/2009 disciplina gli impieghi speciali dei SOA nei mangimi e prevede che i materiali di categoria 2 possano essere utilizzati, sulla base di norme autorizzative nazionali, per l’alimentazione di animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, animali da pelliccia, animali selvatici, cani provenienti da canili o da mute riconosciuti, cani e gatti in asili, larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. I meteriali di categoria 1 possono essere utiizzati, sempre nel caso che lo Stato Membro dell’Unione ritenga opportuno regolamentarne l’autorizzazione, per l’alimentazione delle specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e degli animali da giardino zoologico. Al fine di garantire la rintracciabilità dei SOA e dei derivati e di porre in atto misure di

mitigazione del rischio, nel database nazionale ed in quello europeo degli operatori dei SOA sono inseriti i centri di raccolta e gli utilizzatori dei prodotti destinati ad impieghi speciali nei mangimi.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei SOA nell’alimentazione degli animali da affezione  è importante escludere l’utilizzo di materiali diversi dai materiali di categoria 3. Siccome alcuni prodotti derivati di categoria 1 e 2 non sono visivamente distinguibili da quelli di categoria 3, la norma prevede la marcatura dei materiali non utilizzabili nella alimenatzione degli animali d’affezione con trieptanoato di glicerolo (GTH). Altre misure obbligatorie sono il divieto del cannibalismo e dell’utilizzo di rifiuti di cucina nell’alimentazione degli animali d’affezione. Nel regolamento (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 sono definiti i parametri di trasformazione dei prodotti destinati alla produzione del petfood, i criteri per il riconoscimento e registrazione degli operatori, gli obblighi in tema di rintracciabilità e i criteri microbiologici che devono essere rispettati.

Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, una prima fondamentale regola è il divieto del cannibalismo: non può essere somminitrato un SOA di una determinata specie alla stessa specie. Un’altra importante regola da rispettare è il divieto di utilizzare i rifiuti di cucina e i prodotti da essi derivati per l’alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. Un altro obbligo importante è quello di permettere il pascolo degli animali su terreni in cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici contenenti proteine animali traformate , unicamnete dopo che siano passati almeno 21 giorni dall’utilizzo del fertilizzante.

Le regole definite nell’articolo 7 e nell’allegato IV del regolamento (CE) 999/2001 sono mirate a prevenire la diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. La regola generale è quella secondo la quale è vietato l’utilizzo delle proteine animali nella alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo. Dopo un primo momento in cui la suddetta regola è stata applicata in modo rigido, vi è stata una deroga che ha permesso l’utilizzo delle farine di pesce negli animali diversi dai ruminanti. Un’ulteriore deroga concessa successivamente, è stata quella di permettere l’utilizzo in acquacoltura delle proteine animali non originate da ruminanti. Recentemente è stata introdotta la possibilità di utilizzare farine di insetti in acquacoltura e, in futuro, all’atto della validazione e accreditamento dei metodi di identificazione delle proteine delle diverse specie, sarà possibile utilizzare le proteine di suini per l’alimentazione degli avicoli e quelle di avicoli per l’alimentazione dei suini.

Il settore dei SOA ha una valenza strategica importante e, nell’ottica dell’economia circolare, rappresenta una grande opportunità anche nel settore dei mangimi. Fondamentale è poter coniugare aspetti di risparmio e di valorizzazione economica con criteri di sicurezza per l’uomo, l’ambiente e gli animali.

 

Autore: Alessandro Baiguini

 

 

 

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