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MICOTOSSINE NEI MANGIMI - Cambiano alcuni limiti

  • 24 agosto 2026
  • Autore: Redazione VeSA
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MICOTOSSINE NEI MANGIMI - Cambiano alcuni limiti

Il Ministero della Salute ha emesso lo scorso 4 agosto la nota 0023237 (vedi allegato) con la finalità di segnalare la pubblicazione della Raccomandazione della Commissione Europea (UE) 2026/1801 che aggiorna i valori di riferimento per micotossine nei mangimi, includendo deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine, basandosi su recenti pareri EFSA.

La Commissione europea raccomanda il monitoraggio e l'applicazione di valori di riferimento aggiornati per queste micotossine, al fine di ridurre i rischi per la salute animale e, indirettamente, per la sicurezza alimentare umana. Il rispetto dei limiti riduce la probabilità di effetti tossici e garantisce la qualità dei prodotti di origine animale.

Sostanzialmente i produttori di mangimi dovranno, a partire dalle date indicate, verificare che i livelli di micotossine nei propri prodotti non superino i nuovi valori di riferimento, adeguando i controlli e la selezione delle materie prime secondo le nuove indicazioni europee. Parimenti gli operatori del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, per quanto riguarda i Dipartimenti di Prevenzione delle AST, e gli altri Organismi di controllo, dovranno adeguare le ricerche basando i campionamenti su questi nuovi limiti.

Principali punti della Raccomandazione:

  • Gli Stati membri, insieme agli operatori del settore dei mangimi, sono invitati a monitorare la presenza di queste micotossine nei mangimi.
  • Devono essere applicati i valori di riferimento aggiornati (indicati nell'allegato della raccomandazione) per valutare l'accettabilità delle materie prime e dei mangimi composti.
  • I valori di riferimento sono stati aggiornati sulla base di nuovi pareri scientifici puntuali e certi.
  • I nuovi valori di riferimento dovranno essere presi in considerazione dal 1° luglio 2027, tranne che per granoturco, sorgo, soia, girasole e relativi prodotti, per cui la data è il 1° ottobre 2027.
  • La nuova Raccomandazione sostituisce le Raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE della Commissione a decorrere dal 1° luglio 2027.

Riassumendo per sommi capi i rischi principali per la salute animale e, indirettamente, per la sicurezza alimentare:

Deossinivalenolo (DON)

  • Rischi: Riduzione dell'appetito, calo della crescita, immunosoppressione negli animali, in particolare nei suini.
  • Esempio: Nei suini, il DON può causare diminuzione dell'assunzione di mangime e perdita di peso.

Zearalenone

  • Rischi: Effetti estrogenici, alterazioni della fertilità, problemi riproduttivi soprattutto nei suini e nei bovini.
  • Esempio: Nelle scrofe, può provocare infertilità, aborti e anomalie nello sviluppo degli organi riproduttivi.

Ocratossina A

  • Rischi: Tossicità renale, immunosoppressione, riduzione delle performance produttive, rischio di accumulo nei tessuti animali.
  • Esempio: Nei polli, può causare danni ai reni e riduzione della crescita.

Tossine T-2 e HT-2

  • Rischi: Effetti citotossici, immunosoppressione, lesioni orali e digestive, riduzione della crescita.
  • Esempio: Nei ruminanti e nei polli, possono causare ulcerazioni della bocca e diminuzione dell'assunzione di mangime.

Fumonisine

  • Rischi: Tossicità epatica e renale, effetti neurologici (soprattutto nei cavalli), riduzione della crescita.
  • Esempio: Nei cavalli, le fumonisine possono causare leucoencefalomalacia, una grave malattia neurologica.

Esempio pratico di gestione del rischio: Un produttore di mangimi deve analizzare regolarmente le materie prime e i prodotti finiti per verificare che i livelli di queste micotossine siano inferiori ai valori di riferimento UE, adottando misure correttive in caso di superamento dei limiti. La Commissione raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di garantire l'analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine B1+ B2per poter valutare il grado di occorrenza concomitante.

In sintesi:

Gli Stati membri dovrebbero far applicare a operatori dei mangimi e agricoltori i valori di riferimento dell'allegato per valutare se materie prime e mangimi siano accettabili. Questi valori vanno integrati anche nei sistemi HACCP, come limiti critici nei punti di controllo. Per i mangimi complementari, i valori si ricavano da quelli dei mangimi completi, tenendo conto della dose d'uso giornaliera e della composizione.

Se i valori di riferimento vengono superati, il prodotto può essere immesso sul mercato o usato solo adottando misure precauzionali per proteggere la salute animale, sotto vigilanza dell’Autorità Competente. In questi casi serve una valutazione attenta del prodotto, informazioni chiare all'acquirente sul contenuto di micotossine e, quando necessario, una vera e propria valutazione del rischio con eventuali misure di mitigazione per garantire il rispetto del requisito di sicurezza dei mangimi di cui all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 767/2009.

La Commissione raccomanda inoltre che i fornitori comunichino ai produttori di mangimi composti informazioni sufficienti sui livelli di micotossine nelle materie prime, così da permettere la produzione di mangimi sicuri, soprattutto per le specie più sensibili. Infine, Stati membri e operatori dovrebbero trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno all’Autorità i dati dell'anno precedente per alimentare una banca dati unica e permettere verifiche di monitoraggio sull’applicazione della norma ed eventuali studi correttivi in tempi brevi.

Autore

Giuseppe Iacchia 

 

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