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Trasmesse le linee guida relative ai trasferimenti permanenti degli animali d'affezione tra regioni differenti

  • 9 giugno 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute, come previsto nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province, i Comuni e le Comunità Montane del 24 gennaio 2013, ha trasmesso le nuove Linee guida per eseguire correttamente, in termini di identificazione, registrazione e tutela sanitaria, le movimentazioni dei cani e gatti, sia di proprietà che ospitati in strutture di ricovero.

Tutte le Autorità e le Associazioni sono invitate a dare ampia diffusione al documento, che si completa di due modelli per la dichiarazione degli estremi di provenienza e destinazione degli animali randagi ospitati nei canili, nonché per il trasferimento di quelli soggetti a provvedimenti di natura giudiziaria emessi ai sensi dell’ art. 19 - quater della Legge 20 luglio 2004, n. 189.


Il testo si compone sostanzialmente di tre parti:

  • la prima è relativa agli animali di proprietà, che devono essere correttamente identificati e registrati.
    Si prevede che il proprietario o il detentore, qualora trasferisca la propria residenza in un’altra regione, comunichi la variazione entro 10 giorni, tramite il certificato di iscrizione, all’Autorità competente del luogo di destinazione (nel caso di il trasferimento di proprietà è necessario che il nuovo proprietario fornisca anche una dichiarazione firmata dal cedente e resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445).
    L’Autorità locale provvederà a registrare l’animale nella propria anagrafe regionale e ad inviare, con cadenza quantomeno mensile, i dati all’anagrafe canina nazionale (in attesa dell’attivazione del web service che dovrà garantire l’interoperabilità delle anagrafi).
  • il secondo punto riguarda gli animali randagi ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture (comprese le pensioni per animali) il cui trasferimento deve avvenire nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato presente nelle Linee guida, anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza.
    Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione, il responsabile o il detentore degli animali notifica al Servizio Veterinario di destinazione l’arrivo degli animali utilizzando il modello A inserito nelle Linee guida, oppure, qualora il trasferimento riguardi animali oggetto di vincoli giudiziari, il modello B inserito nelle Linee guida.
    Ciò comporta che per  questi trasporti sia necessario acquisire il nullaosta rilasciato dal servizio Veterinario di destinazione che attesti l’idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.
  • la terza parte riporta le indicazioni per il modello d’identificazione e registrazione del cane e del gatto, i requisiti sanitari e documentali che devono essere certificati ed accompagnare gli animali trasferiti ed i requisiti corretti dei mezzi e degli operatori deputati al trasporto, a garanzia, in particolar modo, del benessere degli animali trasportati.

  

Autore: Dott. G. Iacchia

Data di Pubblicazione: 9 giugno 2014

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