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Il Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti

  • 14 luglio 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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Se state organizzando un viaggio fuori dall'Italia e volete portare con voi il vostro cane, gatto o furetto, dal 1 ottobre 2004, in base al Regolamento n.998/2003 per gli spostamenti attraverso gli Stati dell'Unione Europea o per recarsi nei Paesi terzi, occorre essere muniti del "Passaporto per Animali da compagnia" - PET PASSPORT

Lo scopo è quello di diminuire i rischi sanitari di diffusione delle malattie infettive legati alla circolazione degli animali da compagnia, in particolar modo la rabbia, in quanto trasmissibile dagli animali all'uomo.

Prima della partenza è sempre opportuno contattare gli uffici delle Ambasciate estere in Italia dei Paesi di destinazione al fine di raccogliere  tutte le informazioni necessarie per introdurre in sicurezza il proprio cane, gatto e furetto.



E' importante ricordare che il 12 giugno 2013 il citato Regolamento CE 998/2004 è stato abrogato e sostituito dai nuovi Regolamenti CE 576/2013 e 577/2013  e dalla Direttiva 2013/31/UE le cui disposizioni verranno applicate a partire dal 29 dicembre 2014. (Leggi una breve presentazione dei nuovi regolamenti europei)



ATTUALMENTE LA NORMATIVA PREVEDE:


PER IL RILASCIO DEL PET PASSPORT


occorre recarsi presso l'ASUR Marche - Servizio Veterinario di Sanità Animale dell' Area Vasta dove il proprietario è residente o domiciliato, portando con sé

- l'animale per il controllo della leggibilità del tatuaggio o del microchip applicato al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina.

- il certificato di iscrizione all'Anagrafe Canina riportante i dati del cane, del proprietario e la data di applicazione del microchip (per maggiori informazioni vai alla sezione " Anagrafe Canina Regionale")

- il certificato attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità (modello 12) rilasciato dal proprio Medico Veterinario libero professionista (è consigliabile portare anche il libretto sanitario dove vengono riportate le vaccinazione effettuate sul proprio animale).



PER GLI SPOSTAMENTI TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (*)

da e per Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,  Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Basi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (UK), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria è obbligatorio che l'animale possieda:

- ll tatuaggio o il microchip

- il passaporto europeo attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica. La vaccinazione è considerata valida, trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo vaccinale e ha durata di un anno.

Tali disposizioni si applicano anche per gli spostamenti da e per Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della  Città del Vaticano, e Svizzera, in quanto tali Paesi applicano le stesse norme dell'Unione europea nei confronti della rabbia.

(*) l'elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative. 


PER L’INGRESSO DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA IN (*)

Regno Unito
Irlanda
Finlandia
Malta


è obbligatorio prima della partenza oltre al passaporto europeo attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica con vaccino inattivato in corso di validità anche:

- il trattamento nei confronti dell'echinococco da effettuarsi nei cani da 1 giorno a 5 giorni prima dell'arrivo nel Paese di destinazione.

Norvegia

La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l'introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all'argomento, pubblicata in italiano sul  sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma

(*) l'elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative.




PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA (*)

Isola del'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte (Paesi terzi di “ambito europeo”, dove è applicata una normativa inerente la rabbia simile a quella dell’Unione Europea)

è obbligatorio che il proprio animale possieda:

- il passaporto europeo attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

(*) l'elenco dei Paesi è soggetto a variazioni in base agli eventuali aggiornamenti delle normative.
 


PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA

tutti i restanti Paesi terzi è obbligatorio che il proprio animale abbia:

- il passaporto europeo attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica.

- la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e non prima di tre mesi dalla data di rientro nell'Unione Europea.

Se il soggiorno ha una durata inferiore ai tre mesi, è indispensabile eseguire la titolazione degli anticorpi per la rabbia prima che l’animale esca dall'Unione europea.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI PER IL RILASCIO DEL PET PASSPORT CONTATTARE IL
SERVIZIO VETERINARIO di SANITA' ANIMALE DELLA PROPRIA AREA VASTA - ASUR Marche

ASUR Marche - Area Vasta 1
Pesaro
   
Urbino    
Fano      

ASUR Marche - Area Vasta 2
Senigallia
   
Jesi  
Fabriano   
Ancona  

ASUR Marche - Area Vasta 3
Civitanova Marche
  
Macerata   
Camerino  

ASUR Marche - Area Vasta 4
Fermo 

ASUR Marche - Area Vasta 5
San Benedetto del Tronto   
Ascoli Piceno




In caso di introduzione di cani, gatti e furetti nel territorio dell'Unione europea provenienti da Paesi terzi è necessario contattare, prima di mettersi in viaggio, gli Uffici Periferici del Ministero della Salute – Posti di Ispezione Frontaliera  - PIF, in Italia o del Paese dell'Unione europea nel quale si intende entrare.
Tali uffici sono autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi.

Inoltre è bene contattare anche l’Ambasciata del Paese dell'Unione europea nel quale ci si deve recare.

E’ utile infine rivolgersi alle compagnie di trasporto con le quali si prevede di effettuare il viaggio, al fine di conoscere eventuali condizioni specifiche, da loro richieste, necessarie per il trasporto a bordo dei propri animali.

Per l'introduzione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi  nella Comunità europea è comunque necessario che gli animali siano accompagnati da apposito certificato sanitario, come previsto dalla Decisione 2011/874/UE.





per saperne di più:

Ministero della Salute - Dossier - Viaggiare a 4 zampe
 


 

 


Autore: Dr.ssa V. Marzocchi 

Autore: Dr. A. Massi   

 

Data di pubblicazione: 14 luglio 2013

Ultima modifica: 29 luglio 2014

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