Tra le principali cause di perdita di biodiversità ambientali un ruolo predominante viene attribuito alle cosiddette “specie esotiche invasive”. Si tratta di animali e di vegetali di differenti origini, introdotti in nuovi areali geografici, dove manifestano spiccate capacità di adattamento, tali da costituire popolazioni vitali allo stato selvatico e insediarsi talmente bene nel nuovo territorio da rappresentare una minaccia per le specie autoctone, con le quali entrano in concorrenza, ed alterare gli habitat e gli ecosistemi naturali.
Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 230 dello scorso 15 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/01/2018, al fine di adeguare la normativa nazionale alla legislazione comunitaria in materia, espressa in primis dal Regolamento (UE) 1143/2014 che ha introdotto una serie di disposizioni di controllo e gestione di queste specie di nuova considerazione.
Il Regolamento europeo citato, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha portato prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche considerate invasive. Per questi animali la norma ha introdotto un generale divieto di commercio, di possesso, di trasporto, di introduzione in natura, di riproduzione, e imposto gli obblighi di immediata segnalazione, di controllo o di eradicazione e l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di monitoraggio e di identificazione dei principali vettori di introduzione accidentale.
Con il Decreto Legislativo italiano vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane ed i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti.
A tali divieti si può derogare sotto uno stretto regime autorizzativo, le eccezioni sono concesse per ricerca scientifica, per la conservazione ex situ, per uso medico e per pochi altri casi eccezionali.
Vengono quindi normati il rilascio di permessi e concessioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari. Le autorizzazioni vengono dispensate, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, in particolare a orti botanici e giardini zoologici o ad istituti di ricerca e ad altri soggetti, non specificati nella totalità, che possono ottenere il consenso per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale.
La Lista delle specie esotiche invasive considerate rilevanti nell’Unione, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni ed attualmente include 49 specie, di cui 33 risultano già presenti in Italia.
Tale elenco è disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della commissione del 13 luglio 2016 emesso anch’esso in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014.
La lista citata è consultabile al link:
http://www.euroconsulting.be/wp-content/uploads/2017/07/IAS_brochure_species.pdf
Anche il Decreto Legislativo italiano n. 230/2017 prevede di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza locale a cui applicare le disposizioni e i divieti previsti dal Regolamento europeo, lo stesso potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province Autonome.
Sul territorio nazionale il Ministero di riferimento è quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Protezione della Natura e del Mare (Divisione II), che viene riconosciuto come autorità di raccordo con la Commissione Europea e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni italiane.
In tale ambito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è incaricato del supporto tecnico e scientifico, mentre le Regioni e le Province Autonome sono tenute a monitorare permanentemente il loro territorio per rilevare la presenza e la distribuzione delle specie esotiche invasive e ad attuare provvedimenti di eradicazione rapida (anche con soppressione eutanasica, da parte delle Autorità Locali) o di gestione della presenza di tali animali. A seguito della realizzazione di tali piani di intervento le stesse autorità regionali dovranno adottare specifiche misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati.
Dal decreto viene anche prevista l’adozione di un registro di detenzione di questi soggetti, che verrà istituito con decreto del MATTM, con precisi obblighi di compilazione da parte dei soggetti autorizzati.
Vengono inoltre imposte specifiche sanzioni penali e amministrative per chi non rispetti i dettati normativi, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del Regolamento, i cui proventi verranno finalizzati all’attuazione delle misure di eradicazione o di management di queste specie parassite.
Nell’occasione viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di questi esemplari e annunciate misure transitorie per i proprietari privati e per le scorte commerciali.
Tra le specie inserite nell’elenco, con obbligo di controllo e quantomeno di denuncia, spicca, per la sua diffusione ubiquitaria la tartaruga palustre americana (Trachemys scripta Schoepff, 1792), una testuggine della famiglia Emydidae che è, o è stata, ospite di quasi tutte le famiglie italiane.
Tali rettili sono originari dell'America settentrionale (Stati Uniti, Messico orientale, Yucatan e bassa California), del Centro America (Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Panama) e delle regioni nord-occidentali dell'America meridionale ( Colombia e Venezuela).
Il loro habitat naturale preferito sono i laghi, gli stagni e i fiumi lenti e fangosi dove abbondano le piante acquatiche. D’estate, nei periodi di siccità, scavano delle buche nel fango umido o si riparano nei boschi o nell'erba alta mentre in inverno sopportano, anche all’esterno, i rigidi inverni italiani abbassando significativamente il loro metabolismo.
Non essendoci chiarimenti in proposito si deduce che anche gli esemplari di “Trachemys scripta elegans” (con le guance rosse) devono essere denunciati, così come le altre due sottospecie (T.s.scripta e T.s.troostii), in quanto non viene richiesta nello specifico la sottospecie posseduta ma solamente la specie, quindi sarà necessario indicare semplicemente “Trachemys scripta“.
Importante, in quanto sollecitata nella compilazione della denuncia di possesso, è la determinazione del sesso della tartaruga. Per rispondere adeguatamente è necessaria la conoscenza delle caratteristiche del dimorfismo sessuale della specie. Il riconoscimento del sesso avviene attraverso l'individuazione dei caratteri sessuali secondari piuttosto evidenti nei soggetti adulti. In particolare la coda del maschio è più lunga, robusta, grossa e larga alla base, le unghie molto sviluppate soprattutto alle estremità degli arti anteriori e il carapace appiattito. La femmina ha coda e unghie corte e il carapace convesso.
E’ significativo segnalare che i proprietari di animali tenuti a scopo non commerciale, e inclusi nella lista di rilevanza unionale, sono autorizzati a detenerli fino alla fine della loro vita naturale purché ne facciano denuncia al MATTM entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL 230/2017, cioè entro il 13 agosto 2018, accompagnando tale notifica con una copia del documento di identità.
Per chiarezza si allega il MODULO DI DENUNCIA DI POSSESSO previsto dal Ministero e si elencano le modalità di inoltro dello stesso:
- tramite PEC all’indirizzo pnm-II@pec.minambiente.it
- tramite fax allo 06/57223468
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
“Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II” Via Cristoforo Colombo, 44 C.A.P. 00147 – Roma
Autore: Dr. Giuseppe Iacchia