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Protezione degli animali durante l’abbattimento : la UE emana il Regolamento 1099/2009

  • 26 novembre 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 303 del 18 nov. 2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

Domande e risposte sul nuovo regolamento

tratte dal documento: The new Regulation in 6 questions and answers

Libera Traduzione a cura dell’autore

1.      Che cosa c’è di nuovo in questo regolamento?
 
La legislazione comunitaria per la protezione degli animali al momento dell’abbattimento già esiste (Direttiva 93/119/EC recepita in Italia con il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 ) ma è obsoleta in molti aspetti.
Il nuovo regolamento contiene parecchi importanti cambiamenti:
  • Innanzi tutto si tratta di un Regolamento.
    Ciò significa che è direttamente applicabile, senza ritardi e occasione di distorsioni. Esso si applicherà dal primo gennaio 2013. Faciliterà un’applicazione armonizzata negli stati della UE e comporterà regole uguali per gli operatori interessati.
     
  • Aumenterà la responsabilità degli operatori. Ogni operatore dovrà conoscere ciò che sta facendo attraverso l’uso di procedure operative standardizzate. Tale metodologia non è nuova per i mattatoi in quanto è già richiesta e messa in atto ai fini della sicurezza alimentare (HACCP).
    Ma la novità sta nel fatto che vengono richieste procedure standard relativamente al benessere animale.
    Agli operatori verrà richiesto di valutare l’efficienza dei loro sistemi di stordimento mediante l’utilizzo di indicatori basati sugli animali. Pertanto gli animali storditi dovranno essere regolarmente monitorati per assicurare che non recuperino coscienza prima della macellazione.
    Ogni mattatoio dovrà designare un Responsabile del Benessere Animale che risponderà della realizzazione delle misure in materia di benessere animale.
    Inoltre il regolamento prevede che i fabbricanti di attrezzature per lo stordimento forniscano istruzioni per il loro corretto utilizzo, sul come monitorare la loro efficienza e sulla loro corretta manutenzione.
  • Formazione e ricerca sul benessere animale.
    La nuova norma  prevede che il personale dei mattatoi addetto alla gestione degli animali sia in possesso di un certificato di idoneità relativo agli aspetti del benessere animale

    Il regolamento mira inoltre a fornire un supporto scientifico in materia di benessere animale per fornire assistenza tecnica ai controllori ufficiali che lavorano nei mattatoi. Sebbene ci siano alcuni centri di ricerca in molti Stati Membri, i risultati delle loro ricerche e la loro competenza tecnica non è sufficientemente a disposizione degli ispettori ufficiali. Come risultato gli ispettori hanno spesso difficoltà a valutare i complessi sistemi di stordimento. Il regolamento porrà rimedio a questo importante aspetto.
     
  • Nuovi requisiti per l’abbattimento nel caso di controllo di malattie

    L’abbattimento di animali su larga scala è qualche volta l’unico strumento per controllare malattie infettive altamente contagiose (come l’influenza aviaria e l’afta epizootica).
    Poiché ciò si riflette sulla spesa pubblica (e spesso sul budget Comunitario), il regolamento mira a rendere l’autorità competente che dovrà eseguire tali abbattimenti più responsabile nei confronti del pubblico in materia di benessere degli animali abbattuti.

    In particolare, il regolamento prevede una migliore pianificazione, supervisione e reporting in caso di de-popolamento e abbattimento di emergenza.

    L’uso di metodi di abbattimento non rispettosi del benessere animale non sarà più a lungo consentito tranne che in circostanze eccezionali (come nel caso di protezione della salute umana o in caso di malattie incontrollabili degli animali)
     
  • Standards aggiornati
    Il regolamento introduce molti cambiamenti tecnici

    Per esempio l’ambito dei metodi di stordimento o di abbattimento è più esattamente definito e sono previsti dei parametri elettrici minimi
    Un certo numero di modifiche tecniche riguardano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli come le stalle di sosta o le apparecchiature per lo stordimento elettrico

2.      Il regolamento riguarderà tutti gli animali macellati nella UE?

No, ma la maggior parte di essi è compresa
 
Il regolamento riguarda l’abbattimento degli animali nei macelli nonché quelli tenuti a scopo d’allevamento. Ciò comprende l’abbattimento degli animali da pelliccia, l’abbattimento dei pulcini di un giorno (ovaiole) o gli altri abbattimenti che hanno luogo nelle aziende agricole.
In particolare esso comprende l’abbattimento per il controllo delle malattie (come è avvenuto per esempio nel Regno Unito per il controllo dell’afta epizootica).
 
Gli animali abbattuti a causa o a seguito di esperimenti scientifici sono coperti da una specifica direttiva attualmente in corso di revisione.
 
Gli animali abbattuti in altre circostanze (caccia, tornei con animali, cani e gatti nei canili, animali che vivono in ambiente selvatico etc) non sono compresi in questo regolamento. Queste aree sono coperte dalla legislazione nazionale e le competenze Comunitarie sono limitate (es. in materia di caccia) o escluse.
 
3.      Quanti animali sono interessati?
 
Ogni anno circa 360 milioni di suini, ovini, caprini e bovini nonché diversi miliardi di polli vengono macellati nei mattatoi della UE
 
Altri 25 milioni di animali sono abbattuti nell’ambito della produzione Europea di pellicce
 
Negli incubatoi vengono uccisi circa 330 milioni di pulcini di un giorno di vita
 
Il controllo di malattie contagiose può inoltre comportare l’abbattimento di milioni di animali
 
4.      Il regolamento si applicherà anche ai Pesi Terzi? Come?
 
Si
 
Il regolamento richiede ai mattatoi ubicati nei paesi terzi che esportano carne nella UE di conformarsi a standards simili a quelli contenuti nel regolamento. Lo standard dell’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale verrà preso in considerazione per la valutazione dell’equivalenza degli standards realizzati nei Paesi Terzi e quelli della Comunità.
 
5.      Il regolamento comporterà costi per gli operatori? E per gli Stati Membri?
 
La Commissione ha effettuato un’ampia valutazione d’impatto al fine di valutare fino a che punto le misure contemplate nella proposta iniziale interesseranno le imprese e gli Stati Membri.
Questa valutazione d’impatto è a disposizione del pubblico al seguente indirizzo internet:
 
 
 
Essa è basata su di uno specifico studio socio-economico condotto da un consulente esterno.
Inoltre questa proposta iniziale della Commissione ha preso in considerazione un’ampia consultazione di tutti gli stakeholders (parti interessate) ed è stata concepita in modo da minimizzare i possibili costi.
 
Ad esempio la richiesta di designare un Responsabile del Benessere Animale non sarà obbligatoria per i piccoli mattatoi in quanto una misura del genere non sarebbe proporzionata al problema (un’azione specifica in materia di benessere animale non è in realtà un problema in un piccolo mattatoio).

Per la realizzazione di altre misure è stato concesso un periodo di transizione in modo da consentire agli operatori ed agli Stati Membri di adeguarsi progressivamente. Questo è il caso degli standards applicabili alla progettazione e alle attrezzature fisse dei mattatoi e per la realizzazione dei certificati di idoneità per il personale dei mattatoi.
 
Tuttavia va sottolineato che una serie di misure sono già applicate da alcune aziende (su base volontaria) o da alcuni Stati membri (come legislazione nazionale)
 
6.      La proposta vieterà alcuni metodi di stordimento o di abbattimento?
 
Il regolamento non vieta i principali metodi di stordimento attualmente in uso. Comunque esso limita la possibilità dell’uso di certi metodi.
 
Il nuovo regolamento non proibisce l’uso dei bagni d’acqua per lo stordimento elettrico del pollame nonostante le contro indicazioni in materia di benessere animale.
 
L’uso dell’ossido di carbonio sarà ancora consentito in certi casi nonostante il parere contrario di alcuni scienziati. Comunque l’uso dell’ossido di carbonio oltre il 40% non sarà consentito nei mattatoi di pollame.
 
La ragione per mantenere la possibilità di ricorrere a tali metodi di stordimento è legata alla mancanza di alternative pratiche in certe condizioni.
 
Nel caso di bagni d’acqua per lo stordimento elettrico del pollame le alternative esistono (uso di gas) ma non sono attualmente sviluppate per i mattatoi di pollame di dimensioni medio-piccole che rappresentano un numero molto importante di stabilimenti in Europa.
 
Il regolamento prevede che la Commissione presenterà una relazione sulle possibili alternative per lo stordimento del pollame al più tardi quatto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso.
 
Allo stesso modo l’uso del biossido di carbonio non può essere respinto in quanto al momento non c’è un’alternativa commerciale valida per certe specie animali come i suini o gli animali da pelliccia. Inoltre è ancora un metodo importante per l’abbattimento di massa del pollame.
  
Leggi il testo originale in inglese :

 
 
 
    
 
Ultima modifica: 26 novembre 2009
 
 
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