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Il benessere degli animali da reddito al macello

  • 31 ottobre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Il diacronico percorso compiuto dalla legislazione sul benessere animale evidenzia il ruolo che essa ha avuto nella società e l’attenzione che l’uomo ha posto verso gli animali, anche se l’attenzione è stata differenziata a seconda che trattavasi di soggetti per produzione zootecnica anziché da compagnia che dir si voglia.

            Già nei primi anni d.c. Ovidio  citava che “sevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines” per arrivare, ai giorni nostri, alla convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello, ratificata dal Parlamento Italiano con la Legge 14/10/1985 n°623.

            Eredi di questo lungo percorso giuridico, ad oggi il Reg. CE/854/04 All. I Sez. 1 individua tra i compiti ispettivi del veterinario ufficiale nei centri di macellazione la verifica della conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali sia durante le ultime fasi del trasporto degli stessi, sia prima della macellazione nelle stalle di sosta come nei recinti di stabulazione pre-macellazione e al momento della macellazione.

            Per quest’ultima fase, il Reg. CE/1099/2009 ribadisce come il benessere animale sia un valore condiviso nella Comunità Europea e che la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento sia una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento dei consumatori, sulla qualità della carne stessa e finanche sulla sicurezza del lavoro nei macelli. Pertanto gli OSA di questo settore devono predisporre e adottare procedure atte ad assicurare che le persone responsabili dello scarico e dello stordimento degli animali abbiano un adeguato livello di preparazione, siano munite di apposito certificato di idoneità per dette funzioni, svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di sofferenza, coscienza o sensibilità nell’intervallo di tempo tra lo scarico e la loro morte. L’autorità competente (AC) garantisce il rispetto delle prescrizioni del suddetto regolamento

            Infatti prima di procedere all’attività di macellazione, è opportuno che il Veterinario Ufficiale effettui un controllo igienico e funzionale delle condizioni di produzione nello stabilimento.

In particolare è bene verificare sistematicamente:

  1. le condizioni igieniche delle stalle o recinti di sosta, delle piattaforme di scarico degli animali da macellare, nonché la disponibilità di una stalla per animali sospetti di malattie zoonosiche o zootecniche;
  2. le condizioni igieniche dei locali di macellazione e delle attrezzature;
  3. la regolare funzionalità delle attrezzature per lo stordimento;

Inoltre il Veterinario Ufficiale deve accertarsi che sugli animali consegnati al macello siano state osservate le norme comunitarie in materia di benessere degli animali:

D.lgs. 1/9/1998 n. 333: attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;(ancora in vigore per alcuni articoli fino al 9 dicembre 2019. )

Reg. CE 1/2005 del 22/12/2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CE e 93/119/CE e il Reg. CE 1255/1997;

Reg. CE 882/2004 del 29/4/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;(ancora in vigore al momento della stesura del presente contributo)

 Reg. UE 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;(esplicherà compiutamente i suoi effetti dal 15/12/2019).

Reg. CE 852/2004 del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

Reg. CE 1099/2009 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento entrato in vigore dal 1/1/2013.

In particolare, gli animali devono essere scaricati dai mezzi di trasporto in forma corretta e il più presto possibile. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da eventuali e forti variazioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata. Gli animali che hanno accusato sofferenze durante il trasporto o durante la permanenza al macello e gli animali non svezzati ma nati da almeno 7 giorni devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque senza ritardo. Animali che non sono in grado di camminare, per eventuali incidenti accorsi durante il trasporto, non devono essere trascinati ma trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale dove viene praticata la macellazione di emergenza, oppure al termine delle normali macellazioni.

Il combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate prevedono sinteticamente, sotto il controllo permanente veterinario sia con ispezioni che con audit:

 maggiori responsabilità per gli operatori e i produttori di dispositivi per lo stordimento e l’abbattimento;

adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con l’obbligo di acquisire attraverso un esame il certificato d’idoneità;

maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti ;

l’uso dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti relativamente alle diverse specie animali oggetto di macellazione.

Durante l’abbattimento e le operazioni correlate devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze e gli operatori sono obbligati a garantire, sotto la supervisione veterinaria, che essi:

siano maneggiati e custoditi tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

siano tenuti in condizioni igieniche e termiche adeguate, evitando loro anche cadute o scivolamenti

siano protetti da ferite;

non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua qualora la macellazione non sia immediata e posticipata nelle 24 ore successive all’arrivo;

non siano costretti all’interazione con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere

Per meglio ottemperare a quanto sopra riportato gli operatori, inoltre, devono adottare e applicare nei macelli procedure adeguate di controllo che devono includere almeno:

nome della persona responsabile della procedura di controllo

  1. indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali (es. assenza di respirazione ritmica, assenza di vocalizzazione ecc.); gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati (assenza di battito cardiaco, assenza di riflesso palpebrale ecc.)
  2. circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli
  3. numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli.

Per quanto attiene alle sanzioni previste per le violazioni su benessere animale legifera in materia il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131; Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali.

Tuttavia è bene ricordare che qualora si configuri la fattispecie di maltrattamento degli animali durante le fasi di trasporto o di abbattimento presso i centri di macellazione, diventa previgente la violazione del codice penale cosi come previsto dall’articolo 544-ter del codice penale (in precedenza disciplinato dall’articolo 727 del codice penale oggi rubricato “abbandono di animali”)  ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro…..omissis…” La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non ci devono essere lesioni fisiche, è sufficiente la sofferenza degli animali, perché la norma mira a tutelarli in qualità esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale.

 

AUTORE  : Dr.ssa Alessandra Aliventi

Area Vasta 5 AP/SBT

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