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Regolamento UE sul benessere degli animali durante la macellazione

  • 8 luglio 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Le condizioni per gli animali al momento dell’uccisione miglioreranno notevolmente dato che, a partire dal 1 gennaio 2013, entrerà in vigore il Regolamento approvato dal Consiglio Europeo che sostituirà il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 - "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".

Gli animali devono essere abbattuti per la produzione di carne o in relazione ad altre attività di allevamento. Già nella Direttiva 93/119/CE era scritto che gli animali dovevano però essere soppressi in modo da evitare loro inutili sofferenze, dolore ed eccitazione.
La Direttiva aveva bisogno di essere rivista alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche emerse in questo campo.
 
Nel 2004 e nel 2006 l’EFSA ha pubblicato due pareri sui metodi di stordimento e di uccisione
  • Il parere del 2004 riguarda i cavalli, i bovini, gli ovicaprini, i suini, il pollame, e i pesci allevati 
     
  • Il parere del 2006  riguarda i cervi, le capre, i conigli, gli struzzi, le anatre, le oche e le quaglie 
In concomitanza la Commissione Europea si è adoperata per rendere la politica europea relativa al benessere animale accettata a livello internazionale.
Ciò a portato all’adozione da parte della OIE, l’organizzazione mondiale della salute animale, delle linee guida europee sullo stordimento ed uccisione degli animali durante la macellazione e sull’uccisione per motivi di ordine sanitario.
 
Come conseguenza di tali attività relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento si è giunti all’ accettazione, avvenuta il 22 giugno 2009, da parte del Consiglio Europeo, della proposta della Commissione di emanare un nuovo Regolamento.
 
La UE risponde a 6 domande per spiegare il nuovo Regolamento sul benessere degli animali durante la macellazione
 
a)   QUALI SONO LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO?
 
Una legislazione Comunitaria relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento già esiste (Direttiva 93/119/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333) ma è datata e non aggiornata in molti punti. Il nuovo Regolamento contiene diverse importanti novità:
 
1.    E' un Regolamento
 
Ciò significa che è direttamente applicabile, senza ritardi e senza spazi per distorsioni. Sarà applicabile dal 1 gennaio 2013. Faciliterà un'armonizzazione delle attività e permetterà un approccio uniforme da parte degli operatori.
 
2.  Maggiore responsabilità degli operatori
 
Ogni operatore dovrà operare con coscienza adottando procedure operative standard.

Tale metodologia  non è nuova per il mondo della macellazione in quanto già in atto per garantire la sicurezza alimentare (il cosiddetto sistema HACCP = analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). La novità consiste nell'adottare procedure operative standardizzate per assicurare il benessere animale.
 
Gli operatori dovranno valutare l'efficacia dei metodi utilizzati per lo stordimento attraverso l'analisi di indicatori.
 
Come conseguenza, gli animali storditi dovranno essere monitorati regolarmente al fine di garantire che non riacquistino coscienza prima della macellazione.
Ogni macello dovrà avere un Responsabile del Benessere Animale che dovrà implementare le misure relative al benessere animale. Ciò non sostituirà l'ispezione ufficiale e vi saranno deroghe specifiche per i macelli più piccoli.
 
Inoltre, il Regolamento impone ai produttori di attrezzi per lo stordimento di fornire indicazioni sull'utilizzo degli equipaggiamenti, su come monitorarne l'efficacia e mantenerli in ordine.
 
3.    Formazione e ricerca sul benessere animale
 
Il Regolamento prevede che gli operatori incaricati di gestire gli animali siano in possesso di un certificato di idoneità circa i loro compiti in materia di benessere animale. Il rilascio di tali certificati avverrà in seguito ad un esame effettuato da parte di enti individuati dall'Autorità Competente.
 
Il regolamento prevede anche un supporto scientifico in tema di benessere animale che fornisca assistenza tecnica al personale responsabile della vigilanza presso i macelli.
 
Sebbene vi siano dei centri di ricerca in molti Stati Membri, i risultati delle ricerche e le competenze tecniche non sono sufficientemente disponibili per gli ispettori ufficiali.
 
Deriva da ciò che spesso gli ispettori si trovano in difficoltà nel valutare sistemi di stordimento complessi. Il Regolamento porrà un rimedio a tale importante questione.
 
4.    Nuove disposizioni in tema di soppressione per motivi sanitari
 
Spesso l'abbattimento di un gran numero di animali è l'unica soluzione per controllare malattie altamente contagiose (come l'influenza aviaria e l'afta). Siccome ciò ha effetti sul denaro pubblico (e spesso sul budget Comunitario), il Regolamento si propone di indurre le Autorità Competenti ad effettuare tali operazioni contenendo la spesa ma rispettando il benessere degli animali.

In particolare, il Regolamento dispone una migliore programmazione, supervisione e rendicontazione.
L'utilizzo di metodi di uccisione degli animali che non ne rispettino il benessere non sarà più ammesso tranne in  circostanze eccezionali (ad esempio se si tratta di salvaguardare la salute dell'uomo o in caso di malattie animali incontrollabili)
 
5.    Standards aggiornati
 
Il Regolamento introduce molte modifiche tecniche.
 
Per esempio, lo scopo dello stordimento ed i metodi di uccisione sono meglio definiti, e sono forniti parametri elettrici minimi.
 
Una serie di modifiche tecniche riguarderanno la costruzione, il layout e l'equipaggiamento dei macelli come pure l'equipaggiamento per lo stordimento elettrico.
 
b)   IL REGOLAMENTO SARÀ APPLICATO A TUTTI GLI ANIMALI MACELLATI NELLA UE ?
 
No, ma la maggior parte sarà macellata secondo il Regolamento
.
Il Regolamento riguarda l'uccisione degli animali nei macelli ma anche a livello di allevamento, (es animali da pelliccia, pulcini etc). In particolare riguarda l'uccisione degli animali ai fini del controllo delle malattie (Come è successo di recente nel regno Unito per il controllo dell'afta).
 
Gli animali soppressi a causa di, o durante, esperimenti scientifici lo saranno ai sensi di una specifica Direttiva attualmente in revisione.
 
Gli animali soppressi in altre circostanze (caccia, corride, animali randagi, selvatici) non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento. Tali aree sono coperte dalla legislazione nazionale e le competenze Comunitarie sono limitate (caccia) o escluse.
 
c)    QUANTI SONO GLI ANIMALI INTERESSATI?
 
Ogni anno circa 360 milioni di maiali, pecore, capre e bovini come diversi miliardi di avicoli sono abbattuti ogni anno nei macelli.
L’industria Europea degli animali da pelliccia aggiunge circa altri 25 milioni di animali alla cifra.
 Negli incubatoi vengono soppressi circa 330 milioni di pulcini all’anno.
Il controllo delle malattie contagiose può altresì richiedere l’uccisione di un elevatissimo numero di animali.
 
d)   Il REGOLAMENTO SARÀ APPLICABILE ANCHE PER I PAESI TERZI? COME?
 
Si, come accade oggi.
Il regolamento impone ai macelli ubicati nei Paesi terzi che esportano carni nella UE di adeguarsi a standard simili a quelli del Regolamento.

Lo standard della OIE sarà utilizzato al fine di valutare l’equivalenza tra gli standard implementati nel Paese Terzo e quelli vigenti nella Comunità.
 
e)   IL REGOLAMENTO GENERERÀ COSTI PER LE IMPRESE? E PER GLI STATI MEMBRI?
 
La Commissione ha effettuato un approfondito accertamento al fine di valutare l’impatto delle misure previste dal Regolamento sulle imprese e sugli Stati Membri. Tale valutazione d’impatto è pubblicamente disponibile.
 
Tale valutazione è basata su specifici studi socio-economici effettuati da parte di consulenti esterni. In aggiunta, la proposta iniziale della Commissione ha preso in considerazione un elevato numero di pareri da parte delle parti interessate ed è stato scritto in modo da minimizzare i possibili costi.
 
Per esempio, l’obbligo di appuntare un responsabile del benessere animale non sarà obbligatorio per i macelli più piccoli in quanto la misura non sarebbe proporzionale al problema.

Per altre misure è stato garantito un periodo di transizione al fine di permettere agli operatori o agli Stati Membri di adattarsi progressivamente. Ciò per quanto riguarda i criteri applicabili alle strutture ed agli equipaggiamenti fissi dei macelli e per il rilascio dei certificati di competenza del personale dei macelli.
 
Tuttavia, va sottolineato che diverse misure sono già applicate da alcune aziende (su base volontaria) o da alcuni Stati Membri (come legislazione nazionale).
 
f)     LA PROPOSTA VIETERÀ ALCUNI METODI DI STORDIMENTO O DI ABBATTIMENTO?
 
Il Regolamento non vieta nessuno dei maggiori metodi di stordimento. Tuttavia, la possibilità di utilizzare alcuni metodi può essere limitata.
Il nuovo Regolamento non vieta l’utilizzo del bagno d'acqua per lo stordimento elettrico del pollame nonostante il metodo sia poco rispettoso del benessere animale.
 
L’uso del diossido di carbonio sarà ancora permesso in alcuni casi, sebbene il parere degli scienziati non lo reputi idoneo al rispetto del benessere. Comunque l’uso del diossido di carbonio sopra il 40 % non sarà più utilizzabile per lo stordimento del pollame.
 
La ragione per cui tali metodi restano permessi è che non esistono alternative pratiche.
Nel caso del bagno d'acqua per lo stordimento elettrico del pollame, esiste l’alternativa (l’uso del gas) ma attualmente non viene utilizzato a livello di macelli medio-piccoli, che rappresentano la maggioranza nella UE.
 
Il Regolamento prevede che la Commissione presenti un rapporto sui possibili metodi alternativi per lo stordimento dei polli al massimo 4 anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
 
L’uso del diossido di carbonio non può attualmente essere respinto, in quanto non vi sono alternative commerciali valide per alcune specie quali i suini e gli animali da pelliccia. In aggiunta, rimane un importante tecnica per l’abbattimento di massa del pollame.

 

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Ultima modifica:8 luglio 2009

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