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Trasporto animali : definite le sanzioni al Regolamento (CE) 1/2005

  • 21 settembre 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 212 del 12 settembre 2007 è stato pubblicato il D.Lgs  25 Luglio 2007, n. 151 relativo alle “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.

Il decreto, che entrerà in vigore il 27 settembre 2007,  stabilisce  le sanzioni per le violazioni del benessere degli animali trasportati e detta ulteriori disposizioni su aspetti non contenuti o solo genericamente trattati nel Regolamento (CE) 1/2005.

Vengono infatti individuate le Autorità Competenti, ed  introdotte nuove definizioni; viene fissata in 10 anni la durata del certificato di competenza per i conducenti e i guardiani di animali e soprattutto, nelle note che seguono ai 15 articoli, vengono indicate, anche attraverso il richiamo ad altre normative, le procedure che dovranno essere seguite dagli organi addetti ai controlli nell’accertamento delle violazioni, nelle irrogazioni delle sanzioni, nei casi di fermo amministrativo dei mezzi, nella gestione del giornale di viaggio etc.
L’allegato 5, al decreto n. 151/2007, contiene il modello di accertamento che deve essere utilizzato dalle autorità che svolgono il controllo.

Il decreto inoltre abroga espressamente il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” e stabilisce all’art. 14, che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore verrà emanato da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.

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