X
GO

Domande e Risposte sul trasporto degli animali

  • 12 maggio 2008
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 3771
  • 0 Commenti

 12 maggio 2008

Nell’intento di agevolare  la comprensione e quindi l’attuazione del complesso Regolamento 1/2005 che detta  nuove regole europee in tema di trasporto degli animali, abbiamo predisposto alcune “Domande e Risposte “ scelte tra quante vengono con maggior frequenza poste dall’utenza ai Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Zone Territoriali - ASUR Marche.
Questa pagina verrà progressivamente ampliata e aggiornata in base ai quesiti rilevati con maggior frequenza nel corso del  quotidiano lavoro di attuazione di tale normativa comunitaria nel territorio della Regione Marche.

  • Volendo trasportare animali su strada, quali obblighi specifici si devono rispettare?

    Il trasporto su strada degli animali è disciplinato da uno specifico Regolamento Comunitario che è il Reg. (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed  il Regolamento (CE) 1255/97.
    Questo  regolamento è in vigore dal 5 gennaio 2007.

  • Il regolamento si applica al trasporto di  tutte le specie animali?

    No. Il regolamento si applica al trasporto degli animali vertebrati vivi.
    (Non si applica ad esempio al trasporto delle api, dei molluschi, vermi e degli altri invertebrati)

  • Qualsiasi trasporto di animali è soggetto al regolamento?

    No. Infatti il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica.
    Non si applica inoltre al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza degli stessi, dietro parere di un veterinario.

  • Cosa si intende esattamente con la definizione di  “attività economica”?

    Questo è un aspetto che non viene definito negli articoli del regolamento, tuttavia, nel punto 12 del preambolo al regolamento viene detto che: “il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a  fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto”.

  • Ci sono stati dei chiarimenti in merito? C’è un elenco di attività, a titolo esemplificativo, per le quali il regolamento sia da applicarsi e delle attività dove il Regolamento non si applica?

    Il Ministero della Salute, solo recentemente, affrontando il trasporto dei cavalli a scopo ludico, sportivo e amatoriale sottolinea come la mancanza della connotazione commerciale sia discriminante per escludere tale tipo di trasporti dall’applicazione del Regolamento. Tale impostazione vale come regola generale per tutti i tipi di trasporto; per cui ad esempio il trasporto dei cani nell’auto non rientra nel regolamento se il trasporto è privo di qualsiasi connotazione commerciale, mentre rientra nel regolamento il trasporto di cani da parte di allevatori che vendono gli animali, da parte di commercianti di animali o di altre figure che trasportano i cani al fine di ottenere un profitto. Rientrano naturalmente nel regolamento gli allevatori di animali domestici che trasportano i propri animali, i trasportatori professionali di bestiame, i responsabili di scuderie di cavalli da corsa che trasportano i loro cavalli, coloro che trasportano animali tra gli zoo, parchi di divertimento etc.

  • Un trasportatore di animali soggetto al Regolamento deve rispettare tutte le disposizioni in esso contenute?

    Il Regolamento prevede diversi modi di applicazione a seconda dei casi:
  1. per gli allevatori che trasportano i propri animali con propri mezzi per una distanza massima di 50 km o per gli allevatori che spostano con propri mezzi gli animali per la transumanza è richiesto il rispetto dell’ articolo 3 del Regolamento

  2. negli altri casi bisogna vedere se il trasporto supera o meno 65 km dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione ed in particolare:

    A) Per trasporti fino a 65 km è richiesto, al trasportatore,  il rispetto dell’ articolo 3 e delle disposizioni contenute nell’ Allegato I del Regolamento.
    E’ necessario, in pratica, conformarsi ai requisiti relativi a:

    * idoneità dei mezzi di trasporto
    * idoneità degli animali 
    * osservanza delle pratiche di trasporto;

    B) Per trasporti oltre 65 km e fino ad un massimo di 8 ore è necessario, oltre al rispetto dei requisiti del caso precedente, il possesso, per il trasportatore, di un’autorizzazione al trasporto e, per i conducenti e/o guardiani che trasportano equidi, bovini, ovini, caprini,suini o pollame, di un certificato di idoneità

    C) Per i trasporti oltre 65 km e sopra le 8 ore oltre ai requisiti del punto precedente, è necessario che i mezzi adibiti al trasporto stradale siano “omologati” cioè preventivamente ispezionati e valutati come idonei dall’Autorità Competente.

    Nel caso, poi, di trasporto intra-comunitario di equidi, bovini, ovini, caprini e suini deve essere presente a bordo del veicolo il così detto “giornale di viaggio” una documentazione particolare riportanti tutti i dati sul trasporto.
Stampa
Tag:
Valutazioni:
5.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x