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Benessere durante il trasporto negli animali da reddito

  • 6 febbraio 2006
  • Autore: Redazione VeSA
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La Convenzione europea sulla protezione degli animali prevede che ogni animale debba avere un alloggio, un'alimentazione e cure commisurati ai suoi bisogni, questo " impegno dell'uomo verso gli animali" è da perseguire anche durante i trasporti, garantendo durante il viaggio cibo, acqua, spazio e temperature adeguati alle necessità dell'animale.

Secondo stime recenti circa un milione di animali (senza tener conto del pollame) transita ogni giorno nell'Unione europea. Gli scambi attraverso le frontiere, comprese le importazioni da paesi terzi e le esportazioni verso paesi terzi, riguardano 20 milioni di animali l'anno.
Il trasporto viene effettuato da società e da privati cittadini (trasportatori di animali vivi) a scopo commerciale, sportivo, circense, amatoriale ed è  previsto e regolato dalla Direttiva 91/628 CEE recepita  in ambito nazionale con il D.lgs n. 532 del 30.12.1992 (integrato e modificato dal D.lgs n.388 del 20.10.1998), nonché dal Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54.

 Gli aspetti presi in considerazione dalla normativa riguardano in particolare:

  • l'idoneità degli animali al trasporto: soltanto gli animali in buona salute possono essere trasportati.
  • gli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione:  per trasporti eccedenti le otto ore e in veicoli adeguatamente attrezzati
  • le condizioni di trasporto come la densità di carico
  • la conformità dei mezzi di trasporto che saranno progettati per evitare strapazzi eccessivi agli animali
  • la durata del trasporto fissata in otto ore, durata che può essere superata qualora il trasporto avvenga in veicoli cosi detti "migliorati" e vengano effettuate le opportune soste
  • le modalità di carico e scarico: utilizzo di rampe, ponti e passerelle non sdrucciolevoli né troppo inclinate
  • la documentazione di scorta
  • i provvedimenti in caso di difformità: nel caso di animali malati o feriti si provvederà alle cure necessarie o, in caso di impossibilità di prosecuzione del viaggio, all'invio al più vicino mattatoio senza che ciò comporti ulteriori sofferenze.  Nel caso invece del mancato rispetto dei periodi di sosta, di eccessiva densità di carico etc. si adotteranno provvedimenti  ritenuti idonei al ripristino del benessere del bestiame (scarico degli animali, riposo, abbeveraggio, alimentazione).

Per ciascuna delle specie poi, e a seconda delle modalità di trasporto (strada, acqua, aria), vengono definite condizioni speciali di viaggio.

Ogni persona fisica o giuridica, che trasporta animali per fini di lucro, deve essere autorizzata e registrata presso l'autorità competente.
Un certificato sanitario e un piano di marcia (per i viaggi superiori ad otto ore) accompagnano obbligatoriamente le spedizioni durante il trasporto.
Il piano di marcia indicante le ore e i luoghi ove gli animali si sono alimentati e abbeverati durante il viaggio, viene rinviato all'autorità competente del luogo di provenienza al termine del viaggio. I punti di sosta devono essere utilizzati per ospitare, alimentare, abbeverare, far riposare, alloggiare, curare gli animali che vi transitano. (Regolamento (CE). 1255/1997).

Il Servizi Veterinari sono  incaricati di fare applicare le normative vigenti, tutelando il benessere degli animali sia durante le operazioni di carico e scarico che durante il trasporto.

Le autorità ispezionano i mezzi di trasporto e gli animali nei luoghi di partenza e destinazione, nei mercati, nonché nei punti di sosta e di trasferimento. La Regione raccoglie i dati relativi al trasporto di ogni zona territoriale dell'A.S.U.R. e li fornisce al Ministero che a sua volta invia alla Comunità Europea una relazione annuale dettagliata dei controlli svolti e nei particolari le infrazioni rilevate.

Dal 05/01/2007 è operativo il nuovo Regolamento (CE) N.1/2005 del 22/12/2004 che sostituisce la precedente  normativa in materia di trasporto degli animali da reddito.
Tale dispositivo normativo, direttamente applicabile in tutti gli stati membri, si è reso necessario per uniformare i comportamenti non sempre univoci degli stati nella fase di recepimento delle direttive comunitarie, nonché per aggiornare le norme tecniche conformemente ai dati scientifici in materia di benessere degli animali durante il trasporto forniti dalla Relazione 2002 del Comitato scientifico per la salute ed il benessere degli animali.

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