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Regolamento (CE) 1/2005 trasporto animali vivi

  • 19 maggio 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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La Corte di Giustizia Europea sulla durata dei trasporti

 

Il Regolamento (CE) 1/2005 stabilisce, all’articolo 4, che nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

  1. la loro origine e proprietà;
  2. il luogo di partenza;
  3. la data e l'ora di partenza;
  4. il luogo di destinazione;
  5. la durata prevista del viaggio.

Secondo la durata dei viaggi i trasportatori hanno obblighi e tipi di autorizzazioni diversi ed anche i mezzi hanno caratteristiche differenti.

Il Ministero della Salute ha chiarito, in passato , che per calcolare la durata totale del viaggio è  necessario tenere in considerazioni anche le fasi di carico e scarico quali parti integranti del trasporto.

Di recente è stato sollevato il dubbio che i limiti temporali definiti nel Regolamento (CE) 1/2005 dovessero essere applicati anche ai trasporti in cui una parte avviene su territori di paesi terzi.
Un organo giurisdizionale tedesco, il Bayerischer verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa bavarese)*, ha chiesto il parere della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sapere se gli obblighi relativi al giornale di viaggio e il potere dell’autorità competente di esigere, eventualmente, modifiche si applichino, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte di viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza relativa causa C-/424/13, ha risposto affermativamente alla questione.

L’organizzatore di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) di equidi, bovini, ovini, caprini e suini deve presentare, alla autorità competente del luogo di partenza, un giornale di viaggio realistico che consente di ritenere che le disposizioni del regolamento saranno rispettate anche nella parte di viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.
Solo in tale caso l’autorità competente può autorizzare il trasporto

  • Il Bayerischer verwaltungsgerichtshof è stato investito per una controversia tra un’impresa tedesca di trasporto e la città di Kempten (Germania). Quest’ultima, in qualità di autorità competente del luogo di partenza, ha negato lo sdoganamento di una partita di bovini che sarebbe stata oggetto di trasporto su strada da Kempten fino Andijan (Uzbekistan) e ha preteso che la pianificazione del viaggio fosse modificata. La città di Kempten ha infatti ritenuto che il giornale di viaggio per tale tragitto di 7000 km non ottemperasse a quanto stabilito nel regolamento, in quanto esso non prevedeva alcun punto di riposo e di trasferimento per la parte di viaggio che si sarebbe svolta, durante circa 146 ore, nel territorio di paesi terzi tra le località di Brest (Bielorussia) e Karaganda (Kazakistan).



Autore: Dr. Alessandro Baiguini

Data pubblicazione: 19 maggio 2015

 

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