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Istruzioni applicative per i veicoli adibiti al trasporto e soccorso di animali in stato di necessità

  • 9 luglio 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero delle Infrastutture e dei trasporti ha emanato una Nota (Prot. n. 15465/DIV3/C) del 1 luglio 2015  avente per oggetto: “DM 9 ottobre 2012, n. 217. Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità” nella quale vengono date le istruzioni applicative da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione per quanto riguarda:
  • le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione dei veicoli;
  • i criteri e le modalità per la compilazione e l’aggiornamento delle carte di circolazione.

La nota è stata emanata ai sensi dell'articolo 8 del  D.M. 9 ottobre 2012 n. 217 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si applica:

  • alle autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto.
    Lo stato di necessità è definito come la presenza di sintomi riferibili a:
     
  1. trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che provoca   l'impossibilita'   di   spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
  2. presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
  3. alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
  4. alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
  • ai veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila;
     
  • ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale.

Il Decreto ha definito le caratteristiche tecniche, le procedure di immatricolazione e le condizioni di utilizzo dei dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva per questi mezzi.

Nel 2014 ad integrazione del Decreto sopracitato il Ministero della Salute

ha diffuso delle Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e all’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
 
In particolare per quanto riguarda le Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animaliin stato di necessità, vengono indicate le attrezzature che devono essere presenti per il trasporto di:
- Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili;
- Animali di grossa taglia.
 
Oltre a questo nelle Autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali in stato di necessità, devono essere presenti anche strumenti e materiali necessari per la gestione delle urgenze che mettono in pericolo la vita dell’animale; le linee guida specificano in maniera dettagliata l’attrezzatura minima di base.
Inoltre in questi veicoli deve essere sempre presente un medico veterinario e devono essere collegati ad una strutture veterinaria.

Le linee guida hanno stabilito che il personale non veterinario presente sulle autoambulanze, sia adibite esclusivamente al trasporto che adibite al soccorso, deve ricevere un’adeguata formazione; le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali devono promuovere percorsi formativi per gli operatori.

Per quanto riguarda il Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, all’articolo 1 viene escluso dal suo campo di applicazione il trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

Chi fosse interessato ad immatricolare come autoambulanza veterinaria sia un autoveicolo di nuova costruzione, sia veicoli già in circolazione , si dovrà rivolgere agli Uffici della Motorizzazione Civile competenti per territorio.
 
 
Data pubblicazione: 9 luglio 2015
 
 
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