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Aggiornate le indennità di abbattimento per TBC, Brucellosi e Leucosi

  • 12 febbraio 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti  Zooprofilattici Sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi enzootica, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, hanno inteso, con il Decreto 4 dicembre 2008, (G.U. n.26 del 2 febbraio 2009) aggiornare e rideterminare i valori economici con cui provvedere all'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi,leucosi e di ovini e caprini infetti da brucellosi per l'anno 2008.

In sostanza si tratta dell’aggiornamento del decreto  del  Ministro  della  salute  27 dicembre 2007 (G.U.  n.  57  del  7  marzo  2008) concernente la determinazione delle indennità di abbattimento per il precedente anno 2007.

Viene confermato che le  spese  relative alla corresponsione delle indennita' gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale e nelle tabelle allegate al Decreto vengono fissate le competenze degli indennizzi, suddivise per categoria, età e sesso dei capi infetti abbattuti.

I valori si differenziano se, nella specie bovina e bufalina, gli infetti sono abbattuti e distrutti totalmente, oppure solo abbattuti (nel caso in cui, cioè, si possa presumere un minimo di guadagno dalla vendita delle carni).
La  misura del rimborso e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

L'indennita' di abbattimento, prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari  degli  ovini e caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi,
viene invece aumentata per i capi iscritti ai libri genealogici, diversificandoli e qualificandoli rispetto ai non iscritti.

Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento per tutte le specie, previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto, da parte dell’allevatore, delle disposizioni di legge in materia di profilassi sanitaria.
 

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Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2009

 

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