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Regolamento FNOVI per la valutazione dell'aggiornamento professionale

Sviluppo Professionale Continuo (SPC)

  • 24 febbraio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Dal 21 Febbraio 2020 è in vigore il Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria deliberato dal Comitato Centrale della FNOVI nella seduta del 26 Ottobre 2019, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 Novembre 2019 e dal Ministero della Salute che non ha rilevato vizi di legittimità nel documento trasmessogli.

I Medici Veterinari potranno ora misurare la loro formazione avvalendosi anche del sistema di Sviluppo Professionale Continuo (SPC).

La FNOVI ha inviato una nota a tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Veterinari con la quale si chiede collaborazione ed operatività affinché tutti i Medici Veterinari siano informati dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento e del conseguente sistema di “Sviluppo Professionale Continuo (SPC)”.

Nella lettera la FNOVI chiarisce innanzitutto che, ai sensi della normativa vigente (per un approfondimento si riporta quanto indicato dalla Federazione cliccando al seguente link) e in conformità ai principi del Codice Deontologico del Medico Veterinario (articolo 10), la formazione continua è OBBLIGATORIA per ogni professionista sanitario, anche al di fuori del contesto del SSN (quindi anche per i liberi professionisti).

Nel Regolamento, all’art. 1, si sottolinea che proprio che tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria preparazione e competenza professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività al fine di garantire la qualità e l’efficienza delle prestazioni professionali, nell’interesse dell’utente e della collettività. Il mancato aggiornamento rappresenta quindi un illecito disciplinare sanzionabile sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.

Il Regolamento FNOVI è stato quindi realizzato in risposta all’evidenza che l’attuale offerta formativa accreditata nel sistema ECM risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi e non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili.

All’art. 2 viene chiarito che, ai fini dell’aggiornamento professionale, è riconosciuta certamente l’educazione continua in medicina veterinaria (Sistema ECM) ma anche tutta l’attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali che non risulta già valorizzata nel sistema ECM, riconducendola all’espressione Sviluppo Professionale Continuo (SPC).

In particolare la FNOVI definisce Sviluppo Professionale Continuo (SPC), valutabile come aggiornamento professionale in medicina veterinaria, ogni attività di aggiornamento professionale che presenti le seguenti caratteristiche:

1) gli erogatori di formazione sono la stessa FNOVI, gli Ordini territoriali dei medici veterinari, le Federazioni regionali degli Ordini laddove costituite, il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli IIZZSS, l’ISS, le Società scientifiche che già operano nel sistema ECM, le Società presenti nell’Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Gli erogatori di formazione non compresi nell’elenco indicato possono richiedere istanza di riconoscimento alla Federazione dimostrando di disporre di rigore scientifico, di comprovata competenza professionale, di affidabilità e solidità organizzativa. La FNOVI valuta le istanze pervenute secondo criteri definiti nel dettaglio da apposita delibera regolamentare adottata entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Nazionale;

2) la partecipazione all’aggiornamento professionale deve essere documentata da apposito attestato di frequenza rilasciato dagli erogatori di formazione e recante il numero delle ore dedicate all’aggiornamento professionale;

3) la partecipazione all’aggiornamento professionale SPC è misurata in ragione di n. 1 credito formativo (credito SPC) per ogni ora.

Il Medico Veterinario dovrà quindi inserire i crediti SPC acquisiti nel proprio portfolio formativo che sarà a breve implementato nel portale della FNOVI.

Da sottolineare che il nuovo Regolamento non va a sovrapporsi o a mettere in discussione la legislazione vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Ogni Medico Veterinario deve quindi conseguire un numero di crediti formativi, per ogni triennio di riferimento, pari a quelli previsti dal sistema ECM (150 crediti formativi per il triennio 2020-2022) (per un approfondimento al riguardo si rimanda all’articolo ECM: obbligo di formazione continuativa per tutti i professionisti sanitari).

In particolare però il totale dei crediti formativi sarà dato dalla somma dei crediti SPC e dei crediti ECM ottenuti.

Per tutto quanto riguarda esoneri o esenzioni si rimanda a quanto già previsto dal sistema ECM.

Il rilascio della certificazione relativa al proprio status formativo (comprensiva sia dei crediti acquisiti con il sistema ECM che di quelli riconosciuti dal sistema SPC), su richiesta dell'iscritto, competerà agli Ordini provinciali.

I Consigli Direttivi degli Ordini provinciali procedono a campione ad effettuare delle verifiche sulla formazione dei propri iscritti. Tale verifica sarà sempre effettuata nei casi di interesse disciplinare dove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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