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Danni causati al patrimonio zootecnico: la Regione Marche aggiorna modalità di concessione e valore degli indennizzi

  • 13 aprile 2010
  • Autore: Redazione VeSA
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Nel corso della seduta del 15 marzo è stata proposta, e quindi approvata, dalla Giunta Regionale, l’adozione della Deliberazione n° 445/2010  avente per oggetto: “LR n. 17 del 20/02/95, determinazione dei valori medi per specie e per razza per l’indennizzo danni al patrimonio zootecnico anno 2010 - Definizione criteri e modalità”.

L’atto aggiorna e stabilisce, anche per l’anno corrente, le disposizioni per la concessione degli aiuti per i danni causati al patrimonio zootecnico e i valori degli indennizzi previsti, così come riportati per specie e razza, età e caratterizzazioni oggettive delle specie allevate.

Gli Allegati riportano le tabelle per le valutazioni, i parametri da rispettare ai fini dell’erogazione dei contributi, il modello di comunicazione da presentare entro le 24 ore da parte dell’allevatore al Sindaco del Comune dove si è verificato l’evento e il modello di Verbale di accertamento, la cui redazione spetta al  veterinario della ASUR della zona territoriale competente.

La Legge 17/95 nacque principalmente per la salvaguardia di specie di particolare interesse scientifico, cioè il lupo appenninico e l’aquila reale, con l’intento di concedere un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, caprini ed equini.

Tale norma, nel corso degli anni è divenuta, per estensione, sempre più strumento per indennizzare gli attacchi dovuti a cani inselvatichiti o vaganti, in quanto il randagismo canino è un fenomeno tuttora presente in regione, sia nelle aree litoranee e collinari che nei parchi.

Gli allevamenti che soffrono di predazioni ricorrenti sono soprattutto quelli ovini, solitamente durante la notte o alle prime ore del mattino. Più cani randagi riescono spesso ad entrare nei ricoveri dei greggi, scavando ed aprendo varchi sotto le recinzioni di protezione, creando spavento negli animali e provocando il decesso di numerosi capi, non solo per morsicature ma anche per il soffocamento  dei capi ammassati.
Le predazioni  che colpiscono invece il patrimonio bovino riguardano soprattutto le aggressioni di vitelli che vivono allo stato brado.

La delibera riporta dati statistici riferiti agli anni precedenti (fino al 2008).
Il dirigente della P.F. Attività Ittiche e faunistico-venatorie è autorizzato ad apportare eventuali correttivi agli allegati della delibera, qualora si rendesse necessario per darne piena attuazione, e si impegna a far pervenire tramite fax, entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento, la richiesta di indennizzo al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, onde consentire a tale struttura di poter effettuare eventuali controlli e verifiche del danno segnalato.

Le verifiche effettuate, anche da parte del Veterinario Ufficiale della zona territoriale interessata, devonono permettere di accertare che gli animali della specie  bovina, ovina e caprina oggetto del danno siano in regola con le  norme  della profilassi di Stato e correttamente identificati come da normativa vigente (DPR 317/96 del 30 aprile 1996)

Inoltre, per le aziende ovi-caprine, va verificato che per la difesa del gregge ci sia un adeguato numero di cani, appositamente addestrati, e siano presenti idonee recinzioni di protezione, cioè che i proprietari abbiano posto in essere ogni precauzione per evitare i danneggiamenti subiti.

La documentazione deve prevedere, quando possibile, rilievi precisi, possibilmente fotografici, che possano permettere di risalire agli animali responsabili delle irruzioni. 


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Ultima modifica:12 marzo 2010
 

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