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AVVELENAMENTI, ESCHE e BOCCONI: la procedura da seguire

Nuova Ordinanza 12 luglio 2019: Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati (G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 agosto 2019)

  • 17 settembre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Lo scorso 22 Agosto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza 12 luglio 2019 relativa alle “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

La disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è un fenomeno molto pericoloso e purtroppo ancora diffuso principalmente come strumento doloso per eliminare animali randagi. Un’abitudine che rappresenta un grave problema di sanità e incolumità pubblica in quanto, oltre ad essere un rischio per gli animali domestici, costituisce un serio pericolo per l’ambiente e soprattutto per gli esseri umani, in particolare per i bambini.

Nell’ordinanza si chiarisce immediatamente che, ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli  animali  e  dell'ambiente,  è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche,  compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.

Le principali novità dell’Ordinanza, che resterà in vigore per 12 mesi, sono le seguenti:

1. utilizzo di procedure informatizzate di comunicazione alle autorità competenti delle segnalazioni e dei dati necessari al monitoraggio del fenomeno offrendo anche ai cittadini e all’autorità giudiziaria la possibilità di disporre di un quadro completo della situazione.

2. il medico veterinario libero professionista potrà inviare direttamente all’Istituto Zooprofilattico, territorialmente competente, le carcasse di animali deceduti, campioni biologici ed esche o bocconi avvelenati.

COMPITI del CITTADINO

Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto  avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

COMPITI del MEDICO VETERINARIO

1) Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale domestico o selvatico ne dà immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando lo specifico modulo (Allegato 1 dell’Ordinanza) sul “Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali”, istituito  presso il “Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria” dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

2) Inoltre, per la conferma del sospetto avvelenamento e per l’identificazione del veleno o della sostanza, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente o il medico   veterinario, previa comunicazione all’ASL, invia le carcasse di animali deceduti per avvelenamento o campioni biologici da essi prelevati e le esche o bocconi rinvenuti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. L'azienda sanitaria locale può autorizzare all'invio dei materiali direttamente il proprietario dell'animale.

La ASL o il medico veterinario devono quindi compilare e inviare sul “Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali” un modulo specifico (Allegato 2 dell’Ordinanza e in particolare sezione A scheda di accompagnamento carcassa/campioni, sezione B scheda di accompagnamento boccone/esca), e accompagnare i campioni e le carcasse con

  • una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal Portale,
  • la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico.

COMPITI dell’IZS competente per territorio

1) Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed  effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.

Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro 48 ore dal loro conferimento mentre l'esame ispettivo delle esche o dei  bocconi, che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive, deve essere eseguito e refertato entro 24 ore dal loro conferimento.

2) Se ritenuto opportuno verranno effettuati ulteriori accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.

3) Gli esiti delle indagini vengono comunicati immediatamente al  medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle Autorità competenti (Sindaco e ASL) e, in caso di  conferma del sospetto avvelenamento, all'Autorità giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo specifico (Allegato 3 dell’Ordinanza e in particolare sezione A per comunicazione conferma/non conferma del sospetto avvelenamento sulla base della necroscopia, sezione B per comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche o nocive su campioni derivati da animali o esche, sezione C per comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone).

COMPITI del SINDACO

1) Il Sindaco, a seguito della segnalazione di sospetto avvelenamento ricevuta dal Medico Veterinario, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti.

2) Entro 48 ore dalla ricezione del referto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che conferma il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato,  anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, e a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di  esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

 

Si segnala che purtroppo alla data di pubblicazione del presente articolo il “Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali” non risulta ancora attivo.

 

 Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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