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COVID-19: Regolamento (UE) 2020/466 sui Controlli Ufficiali prorogato fino al 1 Febbraio 2021

  • 15 ottobre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Lo scorso 29 Settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 che proroga fino al 1 Febbraio 2021 le misure temporanee, previste dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466, volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19), in vigore dal 1 Aprile.

Per un approfondimento si rimanda all’articolo COVID-19: nuovo Regolamento (UE) 2020/466 sui CONTROLLI UFFICIALI.

In particolare gli Stati membri hanno informato la Commissione che, a causa della crisi connessa a Covid-19, determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività relative ai certificati e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell'Unione e all'interno dell'Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si protrarranno oltre il 1 Ottobre 2020.

Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni, che probabilmente continueranno nei prossimi mesi, e facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19, il periodo di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 viene quindi prorogato fino al 1 Febbraio 2021.

Si ricorda quindi che le misure temporanee previste dal Regolamento in considerazione, in vigore inizialmente fino al 1 Giugno, erano state prima prorogate fino al 1 Agosto (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714) e quindi fino al 1 Ottobre dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 che, in particolare, ne ha abrogato anche l'articolo 3 e l'articolo 5, lettera a).

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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