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REGOLAMENTO 2017/625: NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI SANITARI AI CONFINI DELL’UE PER L’IMPORTAZIONE DI ANIMALI E MERCI

  • 2 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Dal 14 dicembre 2019 è in vigore il Regolamento (UE) n. 625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Questo nuovo Regolamento introduce un quadro più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio. Alcune novità del Regolamento sono ad esempio gli atti derivati (delegati e di esecuzione) che possono essere adottati dalla Commissione europea e che forniscono un approccio normativo più dinamico e condizioni di applicazione uniformi; il rafforzamento del principio per i controlli ufficiali sulla base del rischio che permette una migliore efficienza del sistema dei controlli ufficiali; una base legale più solida per contrastare le frodi alimentari e il rafforzamento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra le Autorità Competenti dei Paesi membri anche tramite l’avvio di un sistema di gestione integrato per i controlli (IMSOC) che integrerà tutti i sistemi informatici esistenti (e futuri) gestiti dalla Commissione, come ad esempio il nuovo TRACES-NT.

Il nuovo Regolamento apporta delle modifiche anche ai controlli sulle importazioni: sia alle merci vendute via internet, con modifiche e incremento dei controlli nel settore dell’e-commerce, sia alle merci e animali importati da Paesi Terzi, per i quali istituisce un nuovo assetto dei controlli sanitari ai confini dell’UE al fine di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali nel settore dell’importazione di animali e merci nell’UE provenienti da Paesi terzi.

Il nuovo assetto dei controlli sanitari ai confini dell’UE, in base al Regolamento 2017/625 applicato dal 14 dicembre 2019, prevede l’istituzione dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) in sostituzione delle precedenti strutture di controllo rappresentate dai Posti di Ispezione Frontalieri (PIF), Punti di Entrata Designati (PED) e Punti Designati per l’Importazione (PDI) e l’utilizzo del Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) in sostituzione del Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), quest’ultimo in base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione come spiegato nel dettaglio in questo articolo.

In attesa del nuovo D.Lgs. che disciplini i nuovi PCF, come previsto dalla Legge di Delegazione Europea n. 117 del 4 ottobre 2019, l’Italia ha dovuto comunicare alla Commissione Europea l’elenco dei nuovi PCF abilitati ai sensi del Regolamento 2017/625 (aggiornato al 5 febbraio 2020).

I requisiti minimi dei nuovi Posti di Controllo Frontalieri sono stabiliti sia dal Regolamento 2017/625 sia dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 del 12 giugno 2019. Quest’ultimo Regolamento stabilisce anche il formato da utilizzare per l’elenco dei nuovi PCF e le relative categorie di riconoscimento di merci e animali, uniformi per tutti gli Stati Membri.

Per consentire un passaggio lineare dai preesistenti PIF, PED e PDI ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF), la loro designazione, in questa prima fase di applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2017/625, non ha previsto la preventiva valutazione della Commissione europea. Le successive designazioni di nuovi PCF dovranno invece avvenire tramite una procedura di valutazione da parte della Commissione europea.

Ogni Stato Membro, qualora un PCF non mantenga i requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento, è tenuto a revocare la designazione per tutte le categorie di animali e merci o per alcune di esse. Inoltre, lo stato Membro sospende la designazione di un PCF, per tutte o alcune categorie di animali e merci, nei casi in cui le attività possono comportare rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante, l’ambiente.

Autore: Dott.ssa Moira Mattioni

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