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Rabbia silvestre: la Provincia di Trento emana la delibera n.384

  • 26 aprile 2010
  • Autore: Redazione VeSA
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La Provincia di Trento ha emanata la Delibera n.384 riguardante la profilassi della rabbia silvestre, le modalità di monticazione e demonticazione del bestiame ed individuazione delle zone in cui la vaccinazione precontagio è obbligatoria, in seguito alla ricomparsa dell’infezione della rabbia silvestre in alcuni comuni del Nord est della Regione Friuli Venezia Giulia proveniente dalla Slovenia, territorio da sempre endemico per la malattia;

In particolare l’atto prevede:

  • di stabilire che sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria antirabbica pre-infezionale tutti i bovini, equini, caprini ed ovini – e se del caso suini - condotti al pascolo casalingo o in alpeggio nei territori dei comuni della Valle dell’Adige ed in quelli dei Comuni posti ad est della stessa;
     
  • di disporre che la vaccinazione degli animali di cui al punto 1) sia garantita agli allevamenti siti sul territorio provinciale dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a partire dal 1 marzo 2010, anche attraverso l’acquisizione di prestazioni da veterinari libero-professionali, utilizzando un vaccino antirabbico che per espressa richiesta del produttore sia stato registrato per l’utilizzo su tali animali;
     
  • di dare mandato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di provvedere al rilevamento d'ufficio degli insediamenti zootecnici che hanno programmato la conduzione al pascolo casalingo o in alpeggio dei propri animali al fine di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi stessi ed a garanzia che il programma di vaccinazione venga completato nei tempi utili per la conduzione al pascolo degli animali;
     
  • di stabilire che le vaccinazioni effettuate devono essere attestate compilando l’apposito modello 12 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 con l’indicazione della data di vaccinazione, il nome del vaccino utilizzato, il numero del lotto e la data di produzione. I dati relativi alle vaccinazioni effettuate, suddivisi per allevamenti interessati, specie e numero di animali saranno riportati nella banca dati bovini provinciale ed unitamente ai costi sostenuti comunicati al Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie entro il 30 giugno 2010;
     
  • di precisare che la mancata osservanza delle disposizioni impartite con l’ordinanza del Presidente della Provincia del 11 dicembre 2009, prot. n. 1338771D329, è soggetta alle sanzioni previste per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e fissate dall’articolo 6 della legge 2 giugno1988, n. 218 recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
     
  • di dare atto che alle spese previste dal presente provvedimento, quantificabili in euro 86.500,00, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse già assegnate per l’acquisto delle esche vaccinali con deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 che non sono state utilizzate in quanto le stesse sono state fornite direttamente ed a spese del Ministero della Salute, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Legnaro (PD).

 

 

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Ultima modifica: 24 aprile  2010
 

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Categorie: Rabbia
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