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Modello 4 informatizzato: istruzioni operative per la redazione dei documenti online

  • 18 agosto 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Nuovo Modello 4 informatizzato

La base normativa su cui poggia la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali durante il trasporto (Modello  4) è ampia e, partendo dal DPR 320/1954, attraverso successive norme (DPR 317/1996, Circolare 11/1996, Decreto 16 maggio 2007, Ordinanza 28 maggio 2015, Circolare 31841/2015, Circolare 15322/2016, Circolare 29301/2016), si arriva al Decreto 28 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2016).

Il Decreto 28 giugno 2016 ribadisce la necessità di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli. Sottolinea inoltre che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4).

Il Decreto quindi stabilisce che a distanza di un anno dalla pubblicazione, dunque a partire dal 2 Settembre 2017, il Modello 4, che accompagna gli animali d’allevamento in ogni loro spostamento, dovrà essere compilato esclusivamente in modalità informatica.

Il nuovo Modello 4 sarà quindi un esempio di interoperabilità fra sistemi informativi (BDN, SANAN e SINVSA) e avrà il duplice scopo di consentirne l'informatizzazione e di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino all'adeguamento tecnologico necessario, sono esentate dalla compilazione in modalità informatica del modello 4.

L'obbligo di compilazione elettronica del modello 4 non si applica per le specie di cui non esiste ancora un’anagrafe informatizzata (lagomorfi, chiocciole, ungulati selvatici allevati ad eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per la compilazione del modello 4 è ancora in fase di predisposizione (animali d’acquacoltura).

Per l’anagrafe apistica la compilazione informatizzata dell’Allegato C ha la stessa valenza della compilazione
informatizzata del modello 4.

È in fase di lancio una nuova applicazione per dispositivi mobili che consentirà la compilazione del Modello 4 direttamente sul campo mentre è già disponibile un applicazione che consente, a tutti i soggetti abilitati, di interrogare direttamente in campo (in allevamento, al macello o in strada durante il trasporto) i documenti di accompagnamento registrati nel sistema

Sono disponibili di seguito i manuali operativi utili per la creazione dei Documenti di accompagnamento informatizzati per le specie:

 

 - BOVINA

 - EQUINA

 - OVINA

 - SUINA

- AVICOLA

 

Regole per la validazione del Modello 4 informatizzato - NOTA DELLA DGSAF 20102 del 01/09/2017

 

Data pubblicazione. 4 ottobre 2016

Data aggiornamento: 4 settembre 2017

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