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CON I NUOVI DECRETI REGIONALI PER LEUCOSI E BRUCELLOSI CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DELLE PROFILASSI PER OVICAPRINI, BOVINI E BUFALINI PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO 2019-2022

  • 29 gennaio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Con l’abrogazione dei vecchi Decreti del Presidente della Giunta Regionale 263, 264 e 265 del 21 dicembre 2009, corrispondenti alle attuazioni dei programmi di sorveglianza per Brucellosi ovi-caprina, bovina e bufalina e Leucosi Enzootica Bovina, si è dato un taglio innovativo alle classiche profilassi di Stato, così come effettuate attualmente nel territorio della Regione Marche.

Quello che viene a modificarsi nelle Aree Vaste, in modo sostanziale ed immediato, in particolare all’interno dei Servizi di Sanità Animale che sono chiamati in prima persona all’applicazione dei nuovi decreti, è l’attività programmatoria, che passa da una pianificazione biennale ad un’impostazione che deve essere basata sull’arco temporale di un quadriennio.

Le Regioni hanno la possibilità di definire le modalità e la frequenza degli interventi di profilassi in considerazione dei contesti epidemiologici del territorio, sentiti anche i pareri espressi in proposito dal Ministero della Salute. Dai dati relativi alle Marche, forniti dal Centro Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV), si evidenzia come le situazioni sanitarie inerenti queste patologie siano progressivamente diventate estremamente favorevoli nel territorio.

Infatti, per la Brucellosi bovina e bufalina, non si è mai registrato un focolaio dal 2012 (per cui da quell’anno è stata conferita la qualifica di ufficialmente indenne alle Marche), parimenti si pone la Brucellosi ovina e caprina, senza registrazioni di focolai dal 2006 (anno in cui è stata conferita la qualifica di ufficialmente indenne al territorio regionale). In riferimento infine alla Leucosi Enzootica è addirittura dimostrato come in Italia la percentuale degli allevamenti infetti sia inferiore allo 0,2%, il che ha portato al riconoscimento di Ufficialmente Indenne al territorio nazionale con un rischio di infezione valutato come “trascurabile”.

 

Si aggiunga a tali dati il riscontro del rispetto delle scadenze dei campionamenti previsti dalla legislazione ed eseguiti dai veterinari dei Servizi di Sanità Animale, ove il 100% degli allevamenti controllabili vengono effettivamente e sistematicamente monitorati con le corrette periodicità da diversi anni.

Da queste premesse epidemiologiche sono scaturite le pubblicazioni delle nuove norme regionali, alle quali per completezza si rimanda:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 07.01.2019 in tema di interventi di profilassi della brucellosi bovina e bufalina

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 328 del 19.12.2018 in tema di interventi di profilassi della leucosi bovina enzootica

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 327 del 19.12.2018 in tema di interventi di profilassi della brucellosi ovina e caprina

Gli obiettivi dei piani contenuti nei decreti sono la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle qualifiche sanitarie acquisite da tutto il territorio regionale.

Tali targets sono perseguibili attraverso le seguenti azioni:

  • la sorveglianza negli allevamenti ufficialmente indenni;
  • la sorveglianza nei confronti della reintroduzione delle malattie da territori non ufficialmente indenni, attraverso il controllo delle movimentazioni degli animali sensibili;
  • la riduzione del rischio di trasmissione tramite la verifica del rispetto delle norme di biosicurezza negli allevamenti;
  • l’eventuale individuazione degli allevamenti o delle aree a rischio da mantenere sotto controllo straordinario fino al loro completo risanamento;
  • l’aggiornamento costante dei sistemi informativi dedicati del portale BDN Vetinfo.

I Decreti impegnano tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti (compresi i proprietari e i detentori) al rispetto della legislazione in materia di sorveglianza ed identificazione degli animali. Oltre ai compiti assegnati ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dell’A.S.U.R. vengono richiamate le incombenze previste a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, del C.E.R.V. e della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’A.R.S. regionale delle Marche.

Le principali innovazioni apportate sono da ricercare nell’ambito delle frequenze dei controlli sullo stato sanitario degli animali e degli allevamenti.

Prendendo in considerazione la brucellosi, la vigilanza è effettuata mediante l’applicazione in serie delle prove sierologiche con frequenza almeno quadriennale.

La cadenza dei controlli resta comunque annuale negli:

- allevamenti che praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;

- allevamenti che praticano il pascolo vagante;

- allevamenti che praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;

- allevamenti che intendono immettere in commercio latte destinato alla produzione di prodotti a latte crudo con stagionatura inferiore a settantacinque (75) giorni nel caso di ovi-caprini o allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore ai sensi del Regolamento CE 853/2004 (allegato III sezione IX) per i bovini e i bufalini;

- allevamenti collegati epidemiologicamente con focolai di brucellosi;

- allevamenti che non rispettano le disposizioni dei decreti e quant’altro previsto in materia.

Gli animali che effettuato la transumanza, il pascolo vagante o che si muovono per ragioni di pascolo, anche se non escono dal territorio regionale, vanno controllati non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del rientro.

Il mantenimento della qualifica è possibile se lo screening viene effettuato con il metodo SAR e vengono controllati tutti i bovini e tutti i bufalini in età superiore ai ventiquattro mesi e una parte rappresentativa della popolazione di ovini e caprini presenti in azienda così definita:

- tutti i soggetti maschi non castrati di età superiore a sei (6) mesi presenti in azienda;

- tutti i soggetti di età superiore a sei (6) mesi introdotti nel periodo successivo all’ultimo controllo;

- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione (comunque almeno 50 femmine per azienda o tutte se presenti in numero inferiore a 50).

Questi interventi di profilassi dovranno essere effettuati dove esistono delle strutture di ricovero degli animali o comunque dove gli animali stazionano per almeno trenta giorni.

In caso di reattività a una o a più SAR, solo gli animali positivi vanno ricontrollati con la Fissazione del Complemento, mentre con entrambi i test verranno controllati tutti i capi dell’allevamento qualora le positività alla Sieroagglutinazione superino il 5 % . La stessa metodica (la totalità dell’effettivo con entrambi i test) sarà da applicare, nei casi previsti, in ipotesi di introduzione di animali da zone non Ufficialmente Indenni.

Ulteriore vigilanza da parte del S.S.N. è eseguita al macello ove tutti i bovini, gli ovini e i caprini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale (S.I.A.O.A.), secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, che avrà quindi il compito di segnalare i sospetti e i casi confermati, agli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, per quanto di loro specifica competenza.

Anche gli aborti devono essere obbligatoriamente segnalati ai Servizi di Sanità Animale da parte di detentori o veterinari Liberi Professionisti che ne venissero a conoscenza.

Quasi totalmente sovrapponibili sono le regole che vanno applicate nelle aziende ove si allevano bovini e bufalini anche nei confronti della Leucosi Enzootica il cui controllo, effettuato mediante il test Elisa, avviene contestualmente al prelievo per la Brucellosi nei capi maggiori di 24 mesi.

E’ inoltre necessario specificare che, per quanto riguarda la Tubercolosi bovina e bufalina, la presenza di focolai attivi nel territorio marchigiano, seppur limitati ad una sola provincia, non permette alla Regione di ottenere riduzione degli impegni di controllo e quindi, nonostante la realizzazione del Piano Straordinario nella seconda metà dell’anno 2018 (DDPF 74_23.05.2018), resta in vigore il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.298/2006 con le modalità e le tempistiche già in attuazione.

Quindi, nella programmazione degli interventi di profilassi, per il periodo 2019-2022, si dovranno prevedere per ogni anno solare:

  • prelievi ematici per brucellosi e leucosi e test tubercolinico (per i bovini e i bufalini), e campionamenti per brucellosi (per gli ovicaprini), in tutti quegli allevamenti in cui è prevista la periodicità annuale (i transumanti e gli altri casi citati in precedenza…..);
  • prelievi ematici per brucellosi e leucosi e test tubercolinico, nel caso dei bovidi, e campionamenti per brucellosi negli ovicaprini, nel 25% delle aziende diverse da quelle indicate al punto precedente;
  • test tubercolinico su un’ulteriore percentuale, corrispondente al 25 %  di controlli aggiuntivi, sul totale delle aziende bovine e bufaline.

    Prescindendo da tutte le Aziende che vanno controllate ogni anno, i Servizi di Sanità Animale avranno cura di scegliere gli allevamenti in modo che ognuno sia soggetto al controllo almeno una volta ogni quarantotto (48) mesi per brucellosi e leucosi nei bovini, e per brucellosi per gli ovicaprini. Le verifiche per TBC bovina, nello stesso arco temporale quadrienniale, saranno quindi due per ogni struttura (il 50 % del totale delle aziende ogni anno).

Questi controlli ufficiali dovranno essere pianificati sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto anche delle informazioni e dei dati forniti dagli OSA stessi, relativamente alla situazione sanitaria dell’azienda o alla gestione delle anagrafiche (in primis aziende con pregresse non conformità). Saranno da programmare inoltre prioritariamente i campionamenti a carico degli allevamenti non testati nel 2018 o di nuova apertura.

La diminuita frequenza della sorveglianza attuata con i test ematologici implica che il livello sanitario attualmente raggiunto sia da mantenere anche e soprattutto attraverso il rispetto delle norme di biosicurezza. Questo impegno emerge correttamente anche dal testo dei Decreti, seppur non traspare direttamente che gli esecutori di tali controlli debbano inevitabilmente essere, nella consuetudine delle verifiche, i Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, che viceversa non compaiono nelle norme qui analizzate.

Parimenti è fondamentale la collaborazione tra le differenti unità veterinarie nello stabilire quali siano gli allevamenti da sottoporre a controlli annuali, quando tale frequenza è in relazione alla produzione di latte e formaggio, prodotti di pertinenza dei Servizi I.A.O.A. e I.A.P.Z.

Importante segnalare infine che i prelievi, quando previsti, nell’ambito dei controlli sulla movimentazione (in questo caso con spese a carico del detentore degli animali), possono essere effettuati anche da veterinari liberi professionisti (purché formalmente incaricati dal Servizio di Sanità Animale competente per territorio), attività che preconizza una volta di più l’avvento auspicato della figura del veterinario aziendale.

 

Autore: Dr. G. Iacchia

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Categorie: Sanità animale
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