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PESTE SUINA AFRICANA E INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA' - ACCORDO STATO REGIONI

Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali

  • 5 settembre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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L’attuale situazione epidemiologica nell’Est Europa, dove la peste suina africana si diffonde velocemente colpendo sia suini domestici che cinghiali, sta rappresentando motivo di grande preoccupazione per l’Italia ed il resto d’Europa. Allo stesso tempo persistono mai sopiti timori di recrudescenze epidemiche dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

In considerazione di ciò è stata convocata nell’ultimo mese di luglio una Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella cui seduta, tramite un Accordo (rep. Atti n.125/CSR 25 luglio 2019), sono state fornite indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per queste due patologie virali.

Le esperienze maturate nella gestione delle epidemie da HPAI e della stessa PSA in Sardegna hanno dimostrato come le misure di prevenzione e controllo, per essere efficaci, devono essere adottate immediatamente, e come, per anticipare l'introduzione o limitare la diffusione di queste malattie, sia necessario individuare, in “tempo di pace”, le procedure atte a ridurre i diversi fattori di rischio della trasmissione.

L’Accordo a livello nazionale scaturisce quindi dalla necessità di dar seguito a quanto già raccomandato dalla Commissione Europea, e cioè:

  • rafforzare le attività di sorveglianza passiva sui cinghiali nelle aree a più elevato rischio (il sito http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf  della Commissione Ue viene costantemente aggiornato in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica) e tenere nella dovuta considerazione il ‘fattore umano”, in conseguenza del contatto diretto di alimenti o prodotti contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori;
  • mettere in atto quanto previsto dalla Decisione di esecuzione 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di rafforzamento dei sistemi di biosicurezza e delle modalità di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame allevato, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPA).

Acclusi all’accordo sono presenti due allegati di indicazioni operative per il rafforzamento della sorveglianza e la riduzione del rischio per la peste suina africana e l’influenza aviaria ove vengono declinati i “punti strategici”.

Nell’Allegato A si prende in considerazione la PESTE SUINA AFRICANA ove l'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early derection) tramite la sorveglianza passiva. Su tutto il territorio nazionale si rende indispensabile la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi quelli vittime di incidente stradale) e naturalmente di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine) stabilendo con gli II.ZZ.SS competenti per territorio le modalità per la raccolta e la gestione, la diagnosi e la distruzione in sicurezza delle carcasse.

Altri punti presi in considerazione sono rappresentati dalla sorveglianza passiva negli allevamenti di suini ed il controllo numerico della popolazione dei cinghiali (coordinato tra le Amministrazioni centrali e regionali ed indirizzato alla riduzione dei capi e degli spazi occupati attraverso l'attività venatoria, le azioni di controllo previste dalla Legge n. 157/92, art. 19 e le azioni programmabili nelle Aree Protette quali Parchi Nazionali, Regionali, Oasi, Rifugi ecc.

Risalta l’importanza, inoltre, della verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende suinicole, che vengono classificate in tre categorie sulla base del rischio, anche utilizzando le apposite check-list del sistema Classyfarm.

Nell’ Allegato B vengono contemplate le misure riferite all’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ.

Nelle regioni ad alto rischio, di cui al Decreto Interministeriale 14 marzo 2018, sono individuate zone di pericolo di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità, fondate sui criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della decisione di esecuzione (WE) n. 2018/1136, distinte in:

  • zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, denominate Zone A;
  • zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, denominate Zone B.

     

    Sulla base della situazione epidemiologica, in attuazione della predetta decisione n. 2018/1136, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie, può imporre diverse misure restrittive, tra cui: vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti, sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili (mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali), vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi ed autorizzare il rilascio di avicoli destinato al ripopolamento solo a seguito di test virologici.

    Nelle zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione (Zone B) si possono prescrivere il divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame ed il divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli e di selvaggina all'aperto.

    Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore dell’Accordo e per la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti, nelle Zone A e B, si deve tenere conto del censimento di tutti gli insediamenti avicoli del territorio, nonché della distanza del nuovo allevamento, in funzione della specie allevata e della durata del ciclo produttivo.

Autore: Dr. G. Iacchia

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Categorie: Sanità animale
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