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SEMPLIFICAZIONE della registrazione della MOVIMENTAZIONE di bovini, ovicaprini e suini in BDN

Nota DGSAF 17569 del 26/06/2019

  • 2 luglio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Con una nota del 26/06/2019, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) comunica che, per ottimizzare il più possibile i vantaggi derivanti dall’informatizzazione del Modello 4, il Centro Servizi Nazionale (CSN) sta sviluppando una funzionalità che consentirà, appena possibile, di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle registrazioni in BDN delle movimentazioni dei bovini, ovicaprini e suini.

In particolare le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel Modello 4 informatizzato il 7° giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a 3 giorni.

Allo stesso modo le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel Modello 4 informatizzato entro 7 giorni dalla data di arrivo degli animali calcolata in base alla durata del viaggio dichiarata nella sezione D del modello stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a 3 giorni.

Tale registrazioni delle movimentazioni costituiscono comunicazione all’Autorità Competente ai sensi di legge.

Per garantire certezza delle movimentazioni registrate e tempestività delle comunicazioni, la BDN genera un messaggio per l’allevatore o suo delegato per segnalare la presenza di Modelli 4 in uscita o in entrata per la sua azienda o allevamento.

L’allevatore o suo delegato potrà modificare le informazioni presenti nel sistema riguardanti gli animali, la data di uscita o di ingresso. L’eventuale modifica della registrazione in BDN effettuata dopo i  7 giorni (3 giorni nel caso in cui l’allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato) sarà considerata un ritardo di comunicazione, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la condizionalità e gli altri aiuti comunitari.

Se dopo la compilazione del Modello 4, la movimentazione non è effettuata, l'allevatore o suo delegato deve annullare il modello stesso immediatamente o comunque prima della scadenza dei tempi precedentemente indicati. Per annullamenti effettuati dopo tale scadenza il sistema cancella le movimentazioni collegate al modello stesso e genera un messaggio per l’allevatore o suo delegato e per il Servizio Veterinario competente per segnalare l’avvenuto annullamento del modello 4 e dei relativi movimenti in uscita o in entrata per l’azienda o allevamento.

Nei casi in cui, avvalendosi delle deroghe previste dal DM 28/06/2016, il Modello 4 è compilato in modalità NON informatizzata, è comunque obbligatorio registrare in BDN, entro 7 giorni dall’evento (3 giorni nel caso in cui l’allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato), le informazioni relative alle movimentazioni con le modalità previste dalle procedure operative finora vigenti. Nello stesso modo dovranno essere registrate anche le movimentazioni in ingresso degli animali provenienti dall’estero.

 

 Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Sanità animale
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