Il Ministero della Salute, con la Nota 22035 del 29/09/2017, fornisce chiarimenti in merito alla certificazione per l’export a proposito di malattie trasmissibili non soggette a denuncia obbligatoria.
In particolare il Ministero conferma che l'assenza di sintomi clinici di malattie non soggette a denuncia obbligatoria può essere sottoscritta anche sulla base di condizioni certificate dal veterinario privato che segue l'azienda.
Il chiarimento fa seguito alla Nota 11155 del 03/05/2017 relativa alle modalità di certificazione delle malattie animali trasmissibili non inserite nell’elenco delle malattie soggette a denuncia obbligatoria del Regolamento di Polizia Veterinaria ed è in accordo con il punto 5.5.d delle Linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti.
In particolare in quest’ultimo documento si specifica nell’introduzione che:
il commercio internazionale di animali e prodotti deve:
• garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori
• prevenire la diffusione di malattie di piante ed animali tra i Paesi.
In via generale, per poter esportare dall’Italia verso altri Paesi prodotti e animali è necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che non costituiscano un rischio per le popolazioni animali e vegetali del luogo di destinazione. Il commercio deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dai Paesi Terzi importatori sulla base o meno di accordi con il nostro Paese o con la Unione Europea. L’attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di esportazione rilasciato dall’Autorità competente del Paese che esporta.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola