La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con una nota, indirizzata alle Regioni e alle Pubbliche Amministrazioni, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di cedere, a titolo gratuito, gli alimenti per animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente.
Certamente le donazioni di mangime rappresentano un’ottima soluzione sotto vari punti di vista:
1. riduzione degli sprechi,
2. risorsa per le organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento degli animali,
3. costi dello smaltimento di tali prodotti evitati per le ditte, con un inevitabile effetto favorevole anche per l’ambiente,
ed è bene che vengano quindi favorite ma, al tempo stesso, è necessario che siano rispettate adeguate condizioni per la raccolta, l’etichettatura e l’utilizzo di tali materiali al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e per gli stessi animali.
I pet food non idonei per motivi commerciali sono classificati, secondo il Regolamento (CE) 1069/09 (art. 10, lettera g) come materiali di categoria 3. In particolare, nel regolamento, tali prodotti vengono descritti dettagliatamente come: alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali.
In base al luogo d’origine di tali prodotti, è possibile distinguere due situazioni:
1) Pet food non idonei per motivi commerciali generati all’interno del mangimificio,
2) Pet food non idonei per motivi commerciali già confezionati e generati nello stoccaggio in mangimificio o lungo la catena di distribuzione ed esercizi di vendita.
Pet food non idonei per motivi commerciali generati all’interno del mangimificio:
si tratta di quantitativi di mangimi secchi sfusi, generati lungo la catena di produzione come scarti di lavorazione e raccolti in sacchi o big bag, all’interno dei quali sono quindi presenti miscugli eterogenei di mangimi che derivano da diverse produzioni.
In questo caso vanno applicate le seguenti misure operative:
a) l’operatore deve riportare chiaramente sul sacco/big bag "in fase di riempimento", la data di inizio riempimento e deve adottare idonei sistemi di apertura/chiusura fra un riempimento e l'altro;
b) la chiusura del sacco/big bag deve avvenire non appena raggiunta la capienza;
c) i mangimi per specie diverse (cani o gatti) devono essere raccolti in contenitori separati;
d) nel sistema di chiusura del sacco/big bag deve essere inserita un’etichetta riportante la dizione: “FORNITURA GRATUITA PER STRUTTURA DI RICOVERO DI CANI/GATTI VIETATA L’IMMISSIONE IN COMMERCIO” in modo tale che l’apertura del sacco determini la rottura dell’etichetta. Tale indicazione deve essere riportata anche sul documento di trasporto;
e) i sacchi/big bag chiusi e identificati devono essere stoccati insieme, in un’area separata e dedicata del deposito fino alla spedizione alla struttura di destinazione;
f) è prevista un’etichettatura semplificata ed in particolare devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni:
- Tipo di mangime;
- Specie/categoria di destinazione;
- Indicazione delle materie prime per categorie di cui alla Direttiva della Commissione Europea del 23 giugno 1982;
- Indicazione dei gruppi funzionali degli additivi utilizzati nelle produzioni;
- Componenti analitici e relativi tenori espressi con una forbice del ±15%;
- Tenore di umidità media;
- Nome/ragione Sociale e indirizzo e numero del produttore;
- Data di scadenza e lotto.
Pet food non idonei per motivi commerciali già confezionati e generati nello stoccaggio in mangimificio o lungo la catena di distribuzione ed esercizi di vendita:
si tratta ad esempio di rimanenze di attività promozionali, mangimi prossimi al raggiungimento della data di scadenza, mangimi che hanno superato il termine minimo di conservazione per un tempo non superiore ai 2 mesi, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, mangimi non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario, tutte situazioni comunque che non inficiano le idonee condizioni di conservazione e la salubrità dei mangimi in questione. Per essere ceduti gratuitamente alle strutture di ricovero, tali mangimi, nella loro confezione originale, dovranno essere inseriti in imballaggi secondari che riportino in maniera indelebile la dizione “FORNITURA GRATUITA PER STRUTTURA DI RICOVERO DI CANI/GATTI VIETATA L’IMMISSIONE IN COMMERCIO”.
Nella nota si chiarisce inoltre che dovrà essere mantenuta la rintracciabilità dei prodotti sia da parte del fornitore che da parte della struttura che riceve la donazione. Il fornitore dovrà pertanto poter risalire a quali prodotti ha fornito e, nel caso dei coacervi, quali produzioni hanno contribuito a formare le quantità cedute alle strutture di ricovero.
Per scongiurare ulteriormente l’immissione in commercio di tali prodotti, il fornitore e il ricevente devono informare preventivamente, in maniera scritta, la Regione e il servizio veterinario della ASL competente dell’avvio di tale forma di collaborazione.
Il fornitore dovrà anche inserire nel proprio piano di autocontrollo tale attività e le modalità con cui la effettua.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola