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Controllo informatico sugli ovini di età superiore ai 12 anni e sui caprini di età superiore ai 18 anni

Nota DGSAF 13378 del 12/06/2020

  • 19 giugno 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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In seguito ad una segnalazioni della Commissione parlamentare per l’agricoltura sulla mancata eliminazione in BDN ovicaprina di animali presumibilmente morti, la DGSAF, con una nota del 12 Giugno, indirizzata alle Regioni, Province autonome e Servizi veterinari, informa che a partire dal 30/06/2020, verrà attivato in BDN uno specifico controllo informatico sugli ovini di età superiore ai 12 anni e sui caprini di età superiore ai 18 anni.

Il CSN notificherà ai detentori degli allevamenti o ai loro delegati ad operare in BDN, la necessità di verificare l’effettiva presenza in stalla di tali capi e di notificare in BDN gli eventuali eventi di uscita/morte/furto/smarrimento mancanti.

Per favorire la risoluzione di questa criticità, il CSN ha aggiunto una ulteriore “Stampa per la selezione delle aziende da controllare” nella sezione “Identificazione e Registrazione – Preparazione Intervento” dell’applicativo Controlli, grazie alla quale ciascuna ASL potrà visualizzare l’elenco degli allevamenti con almeno un ovino di età superiore ai 12 anni e/o di un caprino di età superiore ai 18 anni, e il numero di capi delle suddette fasce di età, per consentirne la selezione.

Inoltre, nell’applicativo “Statistiche - implementazione della BDN – Valutazione Implementazioni Anagrafe - Ovicaprini” è stato aggiunto il criterio “allevamenti con ovicaprini di età superiore a 12/18 anni”. Sarà così possibile per i Servizi Veterinari evidenziare il numero di allevamenti interessati per territorio, monitorare la correzione di tali anomalie ed eventualmente intervenire direttamente con la specifica funzione, disponibile in BDN solo per i Servizi veterinari, di “cancellazione amministrativa” dei capi in questione.

Nella nota inoltre, in relazione a segnalazioni di mancata o irregolare identificazione di ovicaprini, di mancata registrazione delle movimentazioni e delle macellazioni, si sottolinea la necessità di garantire l’applicazione dalla regolamentazione vigente in materia e si invitano i Servizi Veterinari a:

  • consultare frequentemente nel portale www.vetinfo.it le pagine “Implementazioni BDN” dell’applicativo STATISTICHE per esaminare i dati riferiti al territorio ed intervenire per ridurre le criticità evidenziate,
  • verificare, durante i vari controlli in azienda, l’effettiva identificazione e registrazione di tutti gli ovicaprini dell’allevamento e di intervenire con provvedimenti idonei a risolvere le criticità eventualmente riscontrate, quali prescrizioni, sanzioni e quanto altro ritenuto opportuno.

A tal proposito si ricorda infine che, anche in caso di riscontro di mancata o irregolare identificazione e registrazione dei capi ovicaprini, è possibile applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 2 del D.l.vo 190/2006 per le violazioni in materia di rintracciabilità e dall’art. 16 del D.l.vo 196/1999 per violazioni di regolamentazioni che non prevedono norma sanzionatoria, salvo che il fatto costituisca reato.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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