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COVID-19: dal 1 Febbraio aggiornamento della suddivisione in fasce di rischio

  • 30 gennaio 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza con la quale, tenendo conto dei dati sulla pandemia e delle indicazioni della Cabina di Regia, verrà rivalutata la suddivisione delle Regioni e Province autonome nelle fasce di rischio.

In particolare quindi da lunedì prossimo, 1 Febbraio, molte Regioni saranno zona gialla e solo 5 resteranno in zona arancione.

Nello specifico, la ripartizione nelle 3 zone sarà la seguente:

  • Zona gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto;
  • Zona arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Zona rossa: nessuna Regione.

Di seguito sono indicate le principali misure in vigore nella Zona gialla:

SPOSTAMENTI:

  • È possibile circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione senza dover motivare lo spostamento.
  • Dopo le 22 e fino alle 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È consentita 1 sola visita al giorno verso un’altra abitazione privata all’interno della stessa regione (casa di parenti o amici), in massimo 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Fino al 15 Febbraio, è vietato spostarsi in altre Regioni o Province autonome tranne che per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.
  • Consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione.
  • Possibile recarsi nelle seconde case che si trovano fuori Regione. 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO e CENTRI COMMERCIALI:

  • Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
  • I Centri Commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti al loro interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.
  • All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

BAR e RISTORANTI:

  • Consumazione in bar e ristoranti dalle 5 alle 18.
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
  • Dalle 18 alle 22 permesso solo asporto di cibi e bevande dai locali con cucina (i bar possono quindi effettuare eventualmente asporto solo fino alle 18).
  • Consegna a domicilio senza limiti di orario rispettando le norme igienico sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto.
  • Vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e parchi dalle 18 alle 5.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di 1 metro tra le persone.

SCUOLE

  • Attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie.
  • Nelle scuole superiori didattica in presenza alternata per almeno il 50% fino ad un massimo del 75% degli alunni. La restante parte dell’attività è svolta con modalità a distanza (DAD). È sempre consentito svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
  • Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza (aperte/chiuse) su autonoma decisione e in base all'andamento dell'epidemia.

TRASPORTO LOCALE

  • Riempimento massimo al 50% dei mezzi, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

TEMPO LIBERO e GIOCO

  • Musei e mostre aperti dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione.
  • Chiusi teatri, cinema, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
  • Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi, feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio bar e tabaccherie).

SPORT

  • Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse. Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
  • Aperti i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei quali è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Fino al 14 Febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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