Dopo la firma da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza della nuova Ordinanza con la quale le regioni, facendo riferimento ai dati del monitoraggio della pandemia (rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia), vengono suddivise in fasce, da domani (domenica 17 Gennaio) la Regione Marche entra in zona arancione e dovranno quindi essere adottate, almeno per i successivi 15 giorni, le specifiche misure previste dal nuovo DPCM del 14 Gennaio 2021 in vigore dal 16 Gennaio al 5 Marzo 2021.
In particolare l’ordinanza ministeriale prevede una suddivisione delle regioni nelle seguenti zone:
Zona Bianca: nessuna regione.
Zona Gialla: Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata.
Zona Arancione: Emilia Romagna, Calabria, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Puglia e Umbria.
Zona Rossa: Sicilia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano.
Di seguito vengono indicate le principali misure e limitazioni da rispettare nella nostra regione (Zona Arancione):
SPOSTAMENTI:
- confermato il “coprifuoco” dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
- vietati gli spostamenti fra Regioni fino al 15 Febbraio, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È inoltre permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata (visite a parenti e amici), nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In pratica sarà possibile accogliere 2 ospiti adulti fuori dal proprio nucleo convivente, una volta al giorno e solo territorio del proprio comune;
- sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- gli spostamenti verso le seconde case sono consentiti solo all'interno dei confini comunali mentre sono vietati se le seconde case si trovano fuori regione e fuori comune. Resta valida la deroga che autorizza lo spostamento per motivi di urgenza come la riparazione di un guasto sopravvenuto o per recuperare oggetti o materiali indispensabili. Lo spostamento deve durare il tempo di risolvere il problema.
BAR e RISTORANTI:
- le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio) sono chiuse;
- è consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- l’asporto è permesso fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati la vendita da asporto è consentita solo fino alle 18:00;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO:
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi nei mercati e in centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili;
- gli altri negozi restano regolarmente aperti.
MUSEI e MOSTRE:
- sono sospese le mostre e sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica).
ATTIVITA’ SPORTIVA:
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli;
- sono consentite le attività dei centri di riabilitazione.
SCUOLA:
- per le scuole superiori, dal 18 Gennaio, è garantita l’attività didattica in presenza almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca.
Nella Marche con un’ordinanza regionale è stato disposto di proseguire la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 31 Gennaio.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola