Lo scorso 31 Marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 riguardante misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19), in vigore dal 1 Aprile.
Senza dubbio le limitazioni e le restrizioni adottate per ridurre il rischio di diffusione della pandemia hanno reso difficile o impedito il regolare svolgimento dei controlli e delle altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli così come il rilascio di certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali devono accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione.
Alla luce di tali circostanze, la Commissione sottolinea la necessità di adottare misure per evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza che però venga compromessa la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali. Inoltre dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
Per un approfondimento si rimanda all’articolo COVID-19: nuovo Regolamento (UE) 2020/466 sui CONTROLLI UFFICIALI.
Le misure temporanee previste dal Regolamento, in vigore fino al 1 Giugno, sono state prorogate inizialmente fino al 1 Agosto (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714) e quindi fino al 1 Ottobre dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 che, in particolare, ne abroga anche i seguenti articoli:
- l'articolo 3, secondo cui: «In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati»;
- l'articolo 5, lettera a), secondo cui «i controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale, nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall'autorità competente su base temporanea».
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola