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DAL 2022 CAMBIANO I CONTENUTI E LE FORME DELLA FARMACOVIGILANZA, UN SETTORE, IN CAMPO VETERINARIO, SPESSO SOTTOVALUTATO

  • 12 agosto 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Il termine farmacovigilanza identifica quella branca del controllo sulla produzione e l’utilizzo dei farmaci che definisce i programmi per la sorveglianza dei medicinali umani e veterinari in commercio.

Questa attività si è sviluppata con il bisogno di ampliare il controllo dell'efficacia dei farmaci “in campo”, cioè nel momento del loro utilizzo comune, dopo la scoperta della molecola e le fasi di messa a punto del prodotto, seguendo e completando gli step di sperimentazioni cliniche eseguite su panel selezionati di pazienti in condizioni “ideali”.

La farmacovigilanza può considerarsi, dunque, un sistema di monitoraggio permanente, e costituisce precisamente la fase IV della sperimentazione farmaceutica (post - marketing), nel momento in cui il nuovo medicamento viene somministrato alla popolazione, umana o animale, ed in cui potrebbero manifestarsi effetti indesiderati non riscontrati in fase sperimentale.

Questa attività, generalmente di competenza delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte, è quindi l’insieme delle attività finalizzate all'identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto rischio-beneficio favorevole per i pazienti.

A livello nazionale, in campo umano l’attività è a carico dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che promuove programmi e studi finalizzati ad aumentare le conoscenze sui medicinali, definire meglio la loro sicurezza d’uso e ottenere dati che concretamente corrispondano alla reale pratica medica.​​​​​

In ambito veterinario la Farmacovigilanza è un istituto scarsamente sfruttato a livello nazionale, le segnalazioni risultano veramente poco frequenti e probabilmente questa negligenza permette il perpetuarsi sul territorio di problematiche relative all’utilizzo di taluni medicinali negli animali.

L’argomento subirà a breve un notevole impulso (dal 28 gennaio 2022 prossimo) con l’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione del 2 agosto 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le buone pratiche, il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza veterinaria.

Molti degli obblighi riferiti all’attività vengono demandati al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco, che istituisce il “sistema” e lo mantiene, conformemente ai dettami dell’articolo 77, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/6.

Diversi sono i compiti assegnati ai titolari che, in primis, istituiscono e mantengono un apparato per raccogliere, catalogare e valutare informazioni sui sospetti eventi avversi dei loro medicinali veterinari autorizzati, disponendo di uno o più fascicoli che descrivano dettagliatamente il sistema di farmacovigilanza a loro relativo, facenti parte di un sistema globale di gestione della qualità del prodotto.

Inoltre i dati raccolti devono condurre ad un insieme di management dei rischi che contempli tutte le procedure e i processi necessari a ottimizzare l’uso sicuro dei rispettivi medicinali veterinari e a monitorarne il rapporto rischio/beneficio.

Altro punto fondamentale è la designazione di un rappresentante locale ai fini del ricevimento delle segnalazioni di sospetti eventi avversi che sia in grado di comunicare nelle lingue degli Stati membri pertinenti. Tale persona qualificata, che è dunque il responsabile della farmacovigilanza aziendale, elabora e mantiene il fascicolo di riferimento e garantisce che tutti i sospetti eventi avversi portati all’attenzione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio siano raccolti e registrati in modo da essere accessibili in almeno un sito dell’Unione.

Tale figura è quella deputata a provvedere a rispondere, in modo completo e rapido, a ogni richiesta delle Autorità Competenti o dell’Agenzia Europea per i medicinali (istituita dal Regolamento (CE) n. 726/2004) e fornire informazioni supplementari necessarie alla valutazione del rapporto beneficio/rischio di un medicinale veterinario, comprese le informazioni rilevanti sugli studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio, elaborando nel contempo un piano d’azione preventivo o correttivo appropriato.

La persona qualificata di cui all’articolo 77, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2019/6, è il punto di riferimento per il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per tutte le attività di farmacovigilanza, promuovendo inoltre una formazione continua per tutto il personale coinvolto nel sistema.

In riferimento alla trasparenza è necessario rimarcare che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni di farmacovigilanza relative ai propri medicinali veterinari senza avere notificato formalmente tale volontà all’Autorità Competente che ha rilasciato l’autorizzazione, o all’Agenzia citata precedentemente, assicurando nel contempo che tale comunicazione venga presentata in maniera obiettiva e non ingannevole.

Sempre i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio devono rendersi preparati a eventuali controlli conformemente all’articolo 123 del regolamento (UE) 2019/6, e provvedendo affinché lo siano anche la persona qualificata (responsabile della farmacovigilanza), i relativi rappresentanti responsabili delle segnalazioni di eventi avversi, nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica che svolga, in tutto o in parte, attività di farmacovigilanza per conto dei titolari o affiancandoli in tali compiti.

Le Autorità Competenti sono chiamate a stabilire le idonee procedure al fine di valutare i risultati della gestione dei segnali registrati nella Banca dati di farmacovigilanza (ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6), nonché gli eventi avversi sospetti comunicati loro.

Per “segnali” si intendono le informazioni provenienti da qualsiasi fonte indicanti un’associazione causale nuova (o un nuovo aspetto di una conosciuta), tra eventi avversi, tale da prospettare ulteriori ricerche sulla possibile causalità.

L’Autorità Competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere in qualsiasi momento al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di trasmettere una copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, compito da espletare entro sette giorni dal ricevimento di tale istanza, può inoltre stabilire obblighi specifici per i veterinari, e gli altri professionisti del settore sanitario, riguardo a tali segnalazioni di accadimenti sospetti.

A questo punto le Autorità Competenti valutano le possibilità di gestione del rischio e adottano tutte le misure appropriate di cui agli articoli 129, 130 e 134 del Regolamento (UE) 2019/6 relative alle autorizzazioni rilasciate e possono fornire pubblicamente tutte le informazioni rilevanti.

Gli studi successivi all’immissione in commercio di un medicinale veterinario possono essere effettuati dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di propria iniziativa oppure su richiesta di un’Autorità Competente o dell’Agenzia, conformemente all’articolo 76, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/6.

In premessa il Regolamento di Esecuzione (UE) 1281/2021 rimarca come il mancato rispetto degli obblighi di farmacovigilanza potrebbe avere un impatto potenzialmente grave sulla salute pubblica, sulla sanità animale e sull’ambiente.

 

Autore: Giuseppe Iacchia 

 

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